Vincenzo Cappello |
PIEDIMONTE MATESE. Negli ultimi anni, in occasione del Carnevale
vengono poste in vendita bombolette spray imbrattanti, fialette a base di
componenti chimici maleodoranti e “scherzi di Carnevale” a base di inchiostro o
altro, il tutto addirittura privo del marchio di omologazione CE attestante la
conformità ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Comunitarie in
materia di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore. Il Sindaco di
Piedimonte Matese Avv. Vincenzo Cappello , considerando che le suddette
bombolette spray, fialette maleodoranti e gli “scherzi di Carnevale” a base di
inchiostro possono arrecare danni, anche irreversibili, alle persone, alle cose
loro appartenenti, all’ambiente ed al patrimonio artistico ed architettonico
della Città di Piedimonte Matese e dato atto che i materiali sopra descritti
vengono usati con particolare leggerezza ed imperizia, soprattutto in luoghi
pubblici, affollati per l’occasione da bambini ed anziani, dando origine ad
offese fisiche di qualsiasi entità, ha ravvisato la necessita di provvedere in
merito. Infatti, con l’Ordinanza Sindacale N°4 del 7/02/2012, il Sindaco
Cappello, ha vietato la vendita, la distribuzione e l’uso in pubblico, su tutto
il territorio comunale, di bombolette spray imbrattanti (ad esclusione delle
stelle filanti e/o coriandoli in bomboletta spray), fialette a base di
componenti chimici maleodoranti e scherzi a base di inchiostro o materie simili
e di tutto ciò che non riporti il marchio di omologazione CE attestante la
conformità ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Comunitarie in
materia di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore. Parimenti è
stato vietato, in luoghi pubblici, l’uso ed il lancio di uova marce, di buste
contenenti liquidi e di quant’altro possa arrecare danni alle persone, alle
cose loro appartenenti, all’ambiente ed al patrimonio artistico ed
architettonico della Città di Piedimonte Matese. Pertanto, i trasgressori
saranno puniti con il sequestro dei prodotti e con una sanzione economica pari
ad un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 secondo le vigenti
normative. Il Sindaco ha stabilito che gli eventuali danni cagionati da persona
minore, ovvero incapace, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, il
risarcimento è dovuto dai genitori o da chi ne esercita le veci. Gli organi di
Polizia Municipale e la Forza Pubblica vigileranno sul rispetto dell’ordinanza
sindacale.
Pietro Rossi
Pietro Rossi