06 agosto 2013

URGE UN ADEGUAMENTO DELLE SEGNALETICA STRADALE A PIEDIMONTE MATESE


rotatoria presso villa comunale di Pied. Matese

PIEDIMONTE MATESE. Con l’arrivo della stagione estiva aumenta il flusso turistico verso le mete turistiche del Matese e anche la città di Piedimonte Matese viene invasa da un esercito di auto che transitano per il centro urbano specialmente nel fine settimana impegnando strenuamente le forze dell’ordine. Le complicazioni, a quanto pare, sono iniziati da quando sono state costruite le famose rotatorie su tutte le strade provinciali che senza dubbio hanno portato più ordine nel flusso di auto spezzandone la velocità, ma hanno creato anche dei problemi al traffico, infatti nella rotatoria all’altezza di Alvignano, il flusso di auto provenienti da Napoli per il Matese, dalla SP 331, viene canalizzato verso la nuova Strada Provinciale che attraversa le campagne di Alife e il bivio di Totari per arrivare a Piedimonte Matese da Via Aldo Moro. I veri  problemi per i turisti nascono proprio nel centro abitato di Piedimonte Matese, nelle rotatorie della Villa Comunale e di Viale della Libertà, dove è stata segnalata una carenza della segnaletica turistica per il Matese. I forestieri che vogliono raggiungere il Lago  Matese o le altre amene località del comprensorio sono  costretti, per mancanza di apposite indicazioni segnaletiche, a chiedere aiuto a cittadini di passaggio. I segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all'utente della strada. L'utente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi necessari per operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto dalla segnaletica. Per conseguire questo risultato occorre studiare attentamente ogni segnale in relazione alla sua collocazione affinché il messaggio trasmesso sia facilmente comprensibile evitando, soprattutto per i segnali di indicazione, la tendenza ad installare segnali di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero risultare utili in peculiari condizioni ambientali. E’ necessario quindi che si adotti un tempestivo piano di adeguamento, non essendo tollerabile ai fini della sicurezza della circolazione le carenze attualmente esistenti. L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che i Comuni  dedichino le più attente cure alle strade ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione. La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. 
Pietro Rossi

Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.



I lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione possono godere della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. L’articolo 4 del D.M. del 27/5/98 e il successivo D.M. del 4/4/2002 hanno stabilito che agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 della legge 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 59 della legge 449/1997, è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 69/1988. L'assegno per il nucleo familiare è garantito agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, purché i medesimi stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati. La domanda deve essere presentata all’INPS a decorrere dal 1 fennraio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione. La stessa deve essere inoltrata alla sede INPS di residenza del collaboratore. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS.  L'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività per cui sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività previste per la gestione separata è pari o superiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. L'assegno compete, tuttavia, anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato. Si considera realizzato il requisito del 70 per cento per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività parasubordinata. Il diritto all’assegno spetta indipendentemente dall’entità dei singoli redditi (di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo. Il 70 per cento del reddito totale può essere conseguito anche solo da lavoro dipendente, qualora i proventi da lavoro autonomo siano zero. L’assegno viene riconosciuto anche se nell’anno di riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura, sia uguale a zero o risultino solo redditi negativi. Gli importi degli assegni per il nucleo familiare sono gli stessi stabiliti per i lavoratori subordinati, come da ultimo indicati dall'INPS con al Circolare 84/2013.  Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata l'assegno è erogato per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva, introdotta dalla legge 449/97 per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare. I periodi lavorati potrebbero non coincidere con i periodi coperti da contribuzione: l’accredito dei contributi presso la gestione separata non avviene in stretta correlazione temporale con il periodo in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono. In alcuni casi la contribuzione versata potrebbe non corrispondere all’intero periodo per il quale è stato corrisposto il compenso. La domanda può essere presentata anche per un periodo pregresso. Gli arretrati vengono corrisposti nel limite della prescrizione quinquennale. In caso di maternità, il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. La copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Il diritto all’assegno per il nucleo è, quindi, accordato in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per congedo di maternità o congedo di paternità. Il diritto all’assegno è riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione alla gestione separata, sussista l’obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione (Circolare INPS 41/2006). Il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all’obbligo di iscrizione presso la gestione separata in quanto il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5.000 euro, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva, ha titolo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Al di sotto di tale limite reddituale, non essendo previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non può essere riconosciuto l’assegno.

L'onere di provare la discriminazione subita, anche se alleggerito, rimane a carico del lavoratore e deve fondarsi su elementi seri, precisi e concordanti.



Una impiegata conveniva in giudizio un istituto di credito dolendosi di una mancata promozione. La lavoratrice asseriva che, pur in presenza di tutti i presupposti, il mancato avanzamento professionale era da considerarsi ingiusto e frutto di discriminazione sessuale. L'articolo 15 della legge 300/1970 sanziona con la nullità qualsiasi patto o atto diretto a discriminare un lavoratore in base all'adesione ad una associazione sindacale. La legge 903/1977 ha previsto il divieto di discriminazioni fondate sul sesso relativamente all’accesso al lavoro ed alla formazione professionale, il diritto alla parità retributiva e a criteri di classificazione comune, il divieto di discriminazione in materia di attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di progressione di carriera, la parità in materia di cessazione dal lavoro, le modalità di partecipazione delle donne al lavoro notturno ed divieto durante la gravidanza. La legge 903/1977 ha aggiunto all’art. 15 dello Statuto dei lavoratori il divieto di discriminazione per ragioni politiche, religiose, di sesso, razza e lingua.  La legge 125/1991 ha introdotto la distinzione tra discriminazione diretta ed indiretta (discriminazione diretta è una disposizione, criterio, prassi, atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole in situazione analoga; discriminazione indiretta si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto o un comportamento apparentemente neutri mettono i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio).  Il decreto legislativo 216/2003 ha esteso la sanzione anche alle discriminazioni in base all’handicap, all’età, all’orientamento sessuale e alle convinzioni personali.La tutela antidiscriminatoria può avvalersi di azioni ordinarie, l’una individuale e l’altra collettiva (o pubblica), e di due simmetriche procedure d’urgenza. Nell’azione individuale è il singolo che si attiva per far valere la lesione di un proprio diritto. L’azione individuale può condurre alla sanzione di nullità degli atti o patti discriminatori, all’ordine di rimozione degli effetti e di cessazione della condotta iniqua ed al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha sottolineato che, in base all'art. 40 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, alle direttive europee ed alla giurisprudenza comunitaria e nazionale, il lavoratore discriminato, che vuole ottenere il risarcimento del danno, deve fornire prove idonee a far presumere l’esistenza di atti o comportamenti discriminatori perpetrati dal datore di lavoro in ragione del sesso dei suoi dipendenti. A fronte di tali elementi spetta, invece, al datore di lavoro provare l’inesistenza della discriminazione. Tali prove possono anche essere dati statistici relativi alle assunzioni, alle retribuzioni, alle progressioni in carriera, ai licenziamenti di lavoratori e lavoratrici fatti in passato dall’azienda. Gli elementi necessari per raggiungere la prova della discriminazione devono essere comunque seri, precisi e concordanti. La Corte di Cassazione, nel caso affrontato, ha ritenuto che lavoratrice avrebbe lamentato che la promozione le sarebbe stata negata per una discriminazione individuale subita che si inseriva in un quadro di discriminazione generale e diffusa in danno del personale femminile all'interno della azienda. La dipendente, però, non avrebbe offerto elementi con quelle caratteristiche di precisione, concordanza e di serietà richieste dall'ordinamento. La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato la pretesa della lavoratrice.

Ferie non autorizzate durante la stagione estiva: i dipendenti devono risarcire il ristoratore.


Alcuni lavoratori ricorrevano al Tribunale asserendo di essere stati alle dipendenze di una società esercente un'attività di bar-trattoria-pizzeria, rispettivamente quale cameriere, cuoco e lavapiatti; i medesimi reclamavano l'illegittimità del licenziamento disposto nei loro confronti dalla società. La Corte di Appello riteneva giusto il licenziamento in quanto ai lavoratori era imputabile la chiusura arbitraria ed immotivata dell’esercizio commerciale: perché avevano chiuso di propria iniziativa il bar-trattoria-pizzeria per usufruire delle ferie, senza avvertire la società ma comunicando tale loro decisione solo ad una collega aiuto-cuoca. Da tale condotta erano derivati danni al bar-ristorante-pizzeria poiché nei mesi di luglio ed agosto vi è un maggior afflusso di clienti. La Corte di Appello ha stimato quindi tali danni commisurandoli a circa un terzo/quarto dei ricavi mensili. La Corte riteneva, dunque, illecita la chiusura dell’esercizio ad opera dei lavoratori nel periodo 9-20 agosto e, per tale ragione, imponeva ai medesimi il pagamento di euro 12.000 per risarcire il danno che avevano provocato. La società si difendeva chiedendo il rigetto delle pretese dei lavoratori ed anche la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per avere i medesimi chiuso arbitrariamente l’esercizio durante il periodo feriale. Dopo il primo grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di legittimità relativa al licenziamento e condannava i lavoratori al risarcimento dei danni a favore della società, determinandoli in via equitativa in euro 12.000.La Corte di Cassazione, a cui si sono rivolti i lavoratori per contestare la decisione della Corte di Appello, ha ricordato che l’esatta determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze e spetta unicamente all’imprenditore quale espressione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro, quando il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia. La rinuncia alle ferie sarebbe, tra l'altro, nulla per contrasto con diverse norme imperative, tra cui l'art. 36 della Costituzione e l'articolo art. 2109 del codice civile. In tal caso, pertanto, il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. I lavoratori, in questo caso, invece, senza avvertire i proprietari, avevano chiuso di propria iniziativa l’esercizio di ristorazione per usufruire delle ferie, senza comunicarlo ad alcun preposto della società. La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato che il comportamento dei lavoratori era stato illecito, il licenziamento era legittimo e i medesimi erano tenuti al ristoro dei danni.

BENE IL NUOVO SISTEMA TRACCIABILITA’ DELLA FILIERA BUFALINA

Gennarino Masiello
NAPOLI  - ''Siamo soddisfatti del nuovo sistema di tracciabilità della filiera bufalina di cui si è dotata la Regione Campania e parteciperemo in maniera attiva al tavolo. Dobbiamo tutelare e valorizzare al massimo un tesoro della nostra terra che ogni anno dalla contraffazione subisce danni per oltre 100 milioni di euro e vede i mercati italiani ed esteri invasi da circa 8 milioni di chili di mozzarella taroccata''. A dirlo sono il presidente e il direttore di Coldiretti Campania, Gennarino Masiello e Prisco Lucio Sorbo, a proposito della delibera approvata, su proposta dall'assessore all'Agricoltura, Daniela Nugnes, dedicata alla tutela della filiera bufalina.   ''Siamo soddisfatti - dicono Masiello e Sorbo - perchè il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, e l'assessore Nugnes, hanno dato prova di voler tutelare un bene della nostra terra tanto prezioso, quanto maltrattato. In Giappone - aggiungono i vertici di Coldiretti - la mozzarella è venduta anche a 60 euro al chilo. Eppure esiste ancora oggi un mercato parallelo della contraffazione che mette in ginocchio le aziende che stanno nel gioco in maniera onesta e fa sì che venga esportata un'immagine negativa della nostra terra. Secondo le nostre stime, la contraffazione della filiera bufalina vale ogni anno 100 milioni di euro e nei mercati italiani ed esteri arriva un'invasione di circa 8 milioni di chili di mozzarella taroccata. Per questo - concludono Masiello e Sorbo - iniziative come quelle della Regione sono fondamentali per tutelare da atteggiamenti folli un settore che potrebbe dare lustro e slancio all'economia ai nostri territori''.

World Style Contest

Domenica 29 Settembre, appuntamento con la moda Internazionale. Il parrucchiere Casertano Massimo Iodice, anche quest'anno, parteciperà alla finale italiana del concorso "Hair on Stage". La giuria, guidata da Angelo Seminara, astro nascente dell'hair-styling internazionale e direttore artistico di Davines, eleggerà la miglior proposta creativa ed il miglior talento che andrà a rappresentare l'Italia in occasione del prossimo World Wide Hair Tour 2014. Si tratta dell'esclusivo premio internazionale per giovani talenti, volto a designare il migliore interprete dello stile Davines attraverso esibizioni live. A tale competizione arriveranno tutti i finalisti delle varie nazioni (Davines è distribuita in 60 paesi).  "Grazie – ha commentato Iodice quando ha appreso la notizia – a quanti hanno partecipato e contribuito alla realizzazione del mio progetto, alla Community Davines, ma è sopratutto alle mie clienti che voglio rivolgere un ringraziamento particolare per l'ispirazione e la motivazione che mi trasmettono ogni giorno, e spero di essere io a portare l'Italia nel mondo." Davines è un marchio made in Italy dedicato al mercato professionale dell'acconciatura che promuove nel mondo prodotti e progetti ispirati alla sostenibilità . Il motto aziendale è "Sostenaible Beauty", Bellezza sostenibile, sostenibilità intesa in tutte le sue forme, rispetto dell'ambiente con pakaging ad impatto zero.  Massimo Iodice, nato a Norimberga il 26 Agosto 1982, si avvicina al mondo dell'hair-styling all'età di 8 anni quando entra per la prima volta in una bottega di barbiere come piccolo aiutante. Determinato a trasformare la sua curiosità in vera passione, all'età di 14 anni decide di frequentare una scuola professionale per Parrucchieri, sostenendo gli studi con l'attività pratica presso uno dei più importanti saloni per donna della Campania. E' proprio qui che ha la possibiltà di affiancare all'attività professionale quella di perfezionamento frequentando numerosi corsi di aggiornamento che gli permettono di apprendere molteplici tecniche di taglio ed acconciatura. Segue le più importanti tendenze moda dettate dai più grandi coiffeur internazionali come Aldo Coppola, Irvine Rusk, Trevor Sorbie ed Anthony Mascolo, solo per citarne alcuni, presso le più importanti Accademie per Parrucchieri come la Rusk, L'Oreal, Wella, Tigi e Davines. Nel 2008 decide di intraprendere un nuovo percorso, in piena autonomia, aprendo un proprio salone nella città di Caserta, gettando così le basi per una nuova fase di crescita professionale e di sperimentazione. Al passo con le nuove tendenze e tecniche nell'arte dell'hair-styling, cerca sempre di migliorarsi per garantire alla propria clientela il massimo della professionalità e dell'innovazione. Dal 2011 Massimo Iodice Parrucchiere fa parte del progetto "Multi Space Salon Partner" di una delle più importanti aziende mondiali, leader nella cura dei capelli, la Davines. All'interno del salone, infatti, vengono utilizzati esclusivamente prodotti Davines, realizzati con componenti naturali (fino al 98%) che garantiscono una cura specifica per cute e capelli nel massimo rispetto dell'ambiente.  Nel 2011 e nel 2012 Massimo Iodice ha aderito al progetto LifeGate "Giornata della Bellezza Sostenibile", grazie al quale l'incasso giornaliero del salone è stato interamente devoluto per contribuire al finanziamento del programma di tutela boschiva in Madagascar e di riqualificazione urbana in Italia, diventando così il rpimo ECO-SALON della Campania.