 Alcuni lavoratori
   ricorrevano al Tribunale asserendo di essere stati alle dipendenze
   di una società esercente un'attività di bar-trattoria-pizzeria,
   rispettivamente quale cameriere, cuoco e lavapiatti; i medesimi
   reclamavano l'illegittimità del licenziamento disposto nei loro
   confronti dalla società. La Corte di
   Appello riteneva giusto il licenziamento in quanto ai lavoratori
   era imputabile la chiusura arbitraria ed immotivata dell’esercizio
   commerciale: perché avevano chiuso di propria iniziativa il
   bar-trattoria-pizzeria per usufruire delle ferie, senza avvertire
   la società ma comunicando tale loro decisione solo ad una collega
   aiuto-cuoca. Da tale condotta erano derivati danni al 
   bar-ristorante-pizzeria poiché nei mesi di luglio ed agosto vi è
   un maggior afflusso di clienti. La Corte di Appello ha stimato
   quindi tali danni commisurandoli a circa un terzo/quarto dei
   ricavi mensili. La Corte riteneva, dunque, illecita la chiusura
   dell’esercizio ad opera dei lavoratori nel periodo 9-20 agosto
   e, per tale ragione, imponeva ai medesimi il pagamento di euro
   12.000 per risarcire il danno che avevano provocato. La società si
   difendeva chiedendo il rigetto delle pretese dei lavoratori ed
   anche la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per avere
   i medesimi chiuso arbitrariamente l’esercizio durante il periodo
   feriale. Dopo il primo
   grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la
   pronuncia di legittimità relativa al licenziamento e condannava i
   lavoratori al risarcimento dei danni a favore della società,
   determinandoli in via equitativa in euro 12.000.La Corte di
   Cassazione, a cui si sono rivolti i lavoratori per contestare la
   decisione della Corte di Appello, ha ricordato che l’esatta
   determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione
   comparativa di diverse esigenze e spetta unicamente
   all’imprenditore quale espressione del generale potere
   organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore compete
   soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale
   intende fruire del riposo annuale. Peraltro, quando il lavoratore
   non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne
   in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia.
   La rinuncia alle ferie sarebbe, tra l'altro, nulla per contrasto
   con diverse norme imperative, tra cui l'art. 36 della Costituzione
   e l'articolo art. 2109 del codice civile. In tal caso, pertanto,
   il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere l'indennità
   sostitutiva delle ferie non godute. I lavoratori, in
   questo caso, invece, senza avvertire i proprietari, avevano chiuso
   di propria iniziativa l’esercizio di ristorazione per usufruire
   delle ferie, senza comunicarlo ad alcun preposto della società.
   La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato che il
   comportamento dei lavoratori era stato illecito, il licenziamento
   era legittimo e i medesimi erano tenuti al ristoro dei danni.
Alcuni lavoratori
   ricorrevano al Tribunale asserendo di essere stati alle dipendenze
   di una società esercente un'attività di bar-trattoria-pizzeria,
   rispettivamente quale cameriere, cuoco e lavapiatti; i medesimi
   reclamavano l'illegittimità del licenziamento disposto nei loro
   confronti dalla società. La Corte di
   Appello riteneva giusto il licenziamento in quanto ai lavoratori
   era imputabile la chiusura arbitraria ed immotivata dell’esercizio
   commerciale: perché avevano chiuso di propria iniziativa il
   bar-trattoria-pizzeria per usufruire delle ferie, senza avvertire
   la società ma comunicando tale loro decisione solo ad una collega
   aiuto-cuoca. Da tale condotta erano derivati danni al 
   bar-ristorante-pizzeria poiché nei mesi di luglio ed agosto vi è
   un maggior afflusso di clienti. La Corte di Appello ha stimato
   quindi tali danni commisurandoli a circa un terzo/quarto dei
   ricavi mensili. La Corte riteneva, dunque, illecita la chiusura
   dell’esercizio ad opera dei lavoratori nel periodo 9-20 agosto
   e, per tale ragione, imponeva ai medesimi il pagamento di euro
   12.000 per risarcire il danno che avevano provocato. La società si
   difendeva chiedendo il rigetto delle pretese dei lavoratori ed
   anche la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per avere
   i medesimi chiuso arbitrariamente l’esercizio durante il periodo
   feriale. Dopo il primo
   grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la
   pronuncia di legittimità relativa al licenziamento e condannava i
   lavoratori al risarcimento dei danni a favore della società,
   determinandoli in via equitativa in euro 12.000.La Corte di
   Cassazione, a cui si sono rivolti i lavoratori per contestare la
   decisione della Corte di Appello, ha ricordato che l’esatta
   determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione
   comparativa di diverse esigenze e spetta unicamente
   all’imprenditore quale espressione del generale potere
   organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore compete
   soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale
   intende fruire del riposo annuale. Peraltro, quando il lavoratore
   non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne
   in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia.
   La rinuncia alle ferie sarebbe, tra l'altro, nulla per contrasto
   con diverse norme imperative, tra cui l'art. 36 della Costituzione
   e l'articolo art. 2109 del codice civile. In tal caso, pertanto,
   il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere l'indennità
   sostitutiva delle ferie non godute. I lavoratori, in
   questo caso, invece, senza avvertire i proprietari, avevano chiuso
   di propria iniziativa l’esercizio di ristorazione per usufruire
   delle ferie, senza comunicarlo ad alcun preposto della società.
   La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato che il
   comportamento dei lavoratori era stato illecito, il licenziamento
   era legittimo e i medesimi erano tenuti al ristoro dei danni. 
   Informazione,Attualità, Cultura, Cronaca, Politica e Sport della Provincia di Caserta
06 agosto 2013
Ferie non autorizzate durante la stagione estiva: i dipendenti devono risarcire il ristoratore.
 Alcuni lavoratori
   ricorrevano al Tribunale asserendo di essere stati alle dipendenze
   di una società esercente un'attività di bar-trattoria-pizzeria,
   rispettivamente quale cameriere, cuoco e lavapiatti; i medesimi
   reclamavano l'illegittimità del licenziamento disposto nei loro
   confronti dalla società. La Corte di
   Appello riteneva giusto il licenziamento in quanto ai lavoratori
   era imputabile la chiusura arbitraria ed immotivata dell’esercizio
   commerciale: perché avevano chiuso di propria iniziativa il
   bar-trattoria-pizzeria per usufruire delle ferie, senza avvertire
   la società ma comunicando tale loro decisione solo ad una collega
   aiuto-cuoca. Da tale condotta erano derivati danni al 
   bar-ristorante-pizzeria poiché nei mesi di luglio ed agosto vi è
   un maggior afflusso di clienti. La Corte di Appello ha stimato
   quindi tali danni commisurandoli a circa un terzo/quarto dei
   ricavi mensili. La Corte riteneva, dunque, illecita la chiusura
   dell’esercizio ad opera dei lavoratori nel periodo 9-20 agosto
   e, per tale ragione, imponeva ai medesimi il pagamento di euro
   12.000 per risarcire il danno che avevano provocato. La società si
   difendeva chiedendo il rigetto delle pretese dei lavoratori ed
   anche la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per avere
   i medesimi chiuso arbitrariamente l’esercizio durante il periodo
   feriale. Dopo il primo
   grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la
   pronuncia di legittimità relativa al licenziamento e condannava i
   lavoratori al risarcimento dei danni a favore della società,
   determinandoli in via equitativa in euro 12.000.La Corte di
   Cassazione, a cui si sono rivolti i lavoratori per contestare la
   decisione della Corte di Appello, ha ricordato che l’esatta
   determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione
   comparativa di diverse esigenze e spetta unicamente
   all’imprenditore quale espressione del generale potere
   organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore compete
   soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale
   intende fruire del riposo annuale. Peraltro, quando il lavoratore
   non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne
   in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia.
   La rinuncia alle ferie sarebbe, tra l'altro, nulla per contrasto
   con diverse norme imperative, tra cui l'art. 36 della Costituzione
   e l'articolo art. 2109 del codice civile. In tal caso, pertanto,
   il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere l'indennità
   sostitutiva delle ferie non godute. I lavoratori, in
   questo caso, invece, senza avvertire i proprietari, avevano chiuso
   di propria iniziativa l’esercizio di ristorazione per usufruire
   delle ferie, senza comunicarlo ad alcun preposto della società.
   La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato che il
   comportamento dei lavoratori era stato illecito, il licenziamento
   era legittimo e i medesimi erano tenuti al ristoro dei danni.
Alcuni lavoratori
   ricorrevano al Tribunale asserendo di essere stati alle dipendenze
   di una società esercente un'attività di bar-trattoria-pizzeria,
   rispettivamente quale cameriere, cuoco e lavapiatti; i medesimi
   reclamavano l'illegittimità del licenziamento disposto nei loro
   confronti dalla società. La Corte di
   Appello riteneva giusto il licenziamento in quanto ai lavoratori
   era imputabile la chiusura arbitraria ed immotivata dell’esercizio
   commerciale: perché avevano chiuso di propria iniziativa il
   bar-trattoria-pizzeria per usufruire delle ferie, senza avvertire
   la società ma comunicando tale loro decisione solo ad una collega
   aiuto-cuoca. Da tale condotta erano derivati danni al 
   bar-ristorante-pizzeria poiché nei mesi di luglio ed agosto vi è
   un maggior afflusso di clienti. La Corte di Appello ha stimato
   quindi tali danni commisurandoli a circa un terzo/quarto dei
   ricavi mensili. La Corte riteneva, dunque, illecita la chiusura
   dell’esercizio ad opera dei lavoratori nel periodo 9-20 agosto
   e, per tale ragione, imponeva ai medesimi il pagamento di euro
   12.000 per risarcire il danno che avevano provocato. La società si
   difendeva chiedendo il rigetto delle pretese dei lavoratori ed
   anche la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per avere
   i medesimi chiuso arbitrariamente l’esercizio durante il periodo
   feriale. Dopo il primo
   grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la
   pronuncia di legittimità relativa al licenziamento e condannava i
   lavoratori al risarcimento dei danni a favore della società,
   determinandoli in via equitativa in euro 12.000.La Corte di
   Cassazione, a cui si sono rivolti i lavoratori per contestare la
   decisione della Corte di Appello, ha ricordato che l’esatta
   determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione
   comparativa di diverse esigenze e spetta unicamente
   all’imprenditore quale espressione del generale potere
   organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore compete
   soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale
   intende fruire del riposo annuale. Peraltro, quando il lavoratore
   non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne
   in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia.
   La rinuncia alle ferie sarebbe, tra l'altro, nulla per contrasto
   con diverse norme imperative, tra cui l'art. 36 della Costituzione
   e l'articolo art. 2109 del codice civile. In tal caso, pertanto,
   il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere l'indennità
   sostitutiva delle ferie non godute. I lavoratori, in
   questo caso, invece, senza avvertire i proprietari, avevano chiuso
   di propria iniziativa l’esercizio di ristorazione per usufruire
   delle ferie, senza comunicarlo ad alcun preposto della società.
   La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato che il
   comportamento dei lavoratori era stato illecito, il licenziamento
   era legittimo e i medesimi erano tenuti al ristoro dei danni. 
   
Pubblicato da www.corrierematese.blogspot.com
Peter