Alcuni lavoratori
ricorrevano al Tribunale asserendo di essere stati alle dipendenze
di una società esercente un'attività di bar-trattoria-pizzeria,
rispettivamente quale cameriere, cuoco e lavapiatti; i medesimi
reclamavano l'illegittimità del licenziamento disposto nei loro
confronti dalla società. La Corte di
Appello riteneva giusto il licenziamento in quanto ai lavoratori
era imputabile la chiusura arbitraria ed immotivata dell’esercizio
commerciale: perché avevano chiuso di propria iniziativa il
bar-trattoria-pizzeria per usufruire delle ferie, senza avvertire
la società ma comunicando tale loro decisione solo ad una collega
aiuto-cuoca. Da tale condotta erano derivati danni al
bar-ristorante-pizzeria poiché nei mesi di luglio ed agosto vi è
un maggior afflusso di clienti. La Corte di Appello ha stimato
quindi tali danni commisurandoli a circa un terzo/quarto dei
ricavi mensili. La Corte riteneva, dunque, illecita la chiusura
dell’esercizio ad opera dei lavoratori nel periodo 9-20 agosto
e, per tale ragione, imponeva ai medesimi il pagamento di euro
12.000 per risarcire il danno che avevano provocato. La società si
difendeva chiedendo il rigetto delle pretese dei lavoratori ed
anche la loro condanna al risarcimento dei danni subiti per avere
i medesimi chiuso arbitrariamente l’esercizio durante il periodo
feriale. Dopo il primo
grado di giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la
pronuncia di legittimità relativa al licenziamento e condannava i
lavoratori al risarcimento dei danni a favore della società,
determinandoli in via equitativa in euro 12.000.La Corte di
Cassazione, a cui si sono rivolti i lavoratori per contestare la
decisione della Corte di Appello, ha ricordato che l’esatta
determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione
comparativa di diverse esigenze e spetta unicamente
all’imprenditore quale espressione del generale potere
organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore compete
soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale
intende fruire del riposo annuale. Peraltro, quando il lavoratore
non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne
in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia.
La rinuncia alle ferie sarebbe, tra l'altro, nulla per contrasto
con diverse norme imperative, tra cui l'art. 36 della Costituzione
e l'articolo art. 2109 del codice civile. In tal caso, pertanto,
il datore di lavoro sarebbe tenuto a corrispondere l'indennità
sostitutiva delle ferie non godute. I lavoratori, in
questo caso, invece, senza avvertire i proprietari, avevano chiuso
di propria iniziativa l’esercizio di ristorazione per usufruire
delle ferie, senza comunicarlo ad alcun preposto della società.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato che il
comportamento dei lavoratori era stato illecito, il licenziamento
era legittimo e i medesimi erano tenuti al ristoro dei danni.