06 agosto 2013

Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.



I lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione possono godere della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. L’articolo 4 del D.M. del 27/5/98 e il successivo D.M. del 4/4/2002 hanno stabilito che agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 della legge 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 59 della legge 449/1997, è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 69/1988. L'assegno per il nucleo familiare è garantito agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, purché i medesimi stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati. La domanda deve essere presentata all’INPS a decorrere dal 1 fennraio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione. La stessa deve essere inoltrata alla sede INPS di residenza del collaboratore. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS.  L'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività per cui sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività previste per la gestione separata è pari o superiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. L'assegno compete, tuttavia, anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato. Si considera realizzato il requisito del 70 per cento per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività parasubordinata. Il diritto all’assegno spetta indipendentemente dall’entità dei singoli redditi (di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo. Il 70 per cento del reddito totale può essere conseguito anche solo da lavoro dipendente, qualora i proventi da lavoro autonomo siano zero. L’assegno viene riconosciuto anche se nell’anno di riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura, sia uguale a zero o risultino solo redditi negativi. Gli importi degli assegni per il nucleo familiare sono gli stessi stabiliti per i lavoratori subordinati, come da ultimo indicati dall'INPS con al Circolare 84/2013.  Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata l'assegno è erogato per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva, introdotta dalla legge 449/97 per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare. I periodi lavorati potrebbero non coincidere con i periodi coperti da contribuzione: l’accredito dei contributi presso la gestione separata non avviene in stretta correlazione temporale con il periodo in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono. In alcuni casi la contribuzione versata potrebbe non corrispondere all’intero periodo per il quale è stato corrisposto il compenso. La domanda può essere presentata anche per un periodo pregresso. Gli arretrati vengono corrisposti nel limite della prescrizione quinquennale. In caso di maternità, il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. La copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Il diritto all’assegno per il nucleo è, quindi, accordato in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per congedo di maternità o congedo di paternità. Il diritto all’assegno è riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale. Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione alla gestione separata, sussista l’obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione (Circolare INPS 41/2006). Il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all’obbligo di iscrizione presso la gestione separata in quanto il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5.000 euro, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva, ha titolo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Al di sotto di tale limite reddituale, non essendo previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non può essere riconosciuto l’assegno.