I lavoratori con
collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza
cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione possono godere della
disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. L’articolo 4 del D.M. del
27/5/98 e il successivo D.M. del 4/4/2002 hanno stabilito che agli iscritti
alla gestione separata di cui all'art. 2 della legge 335/1995, e tenuti al
versamento della contribuzione di cui all'art. 59 della legge 449/1997, è
estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del
decreto legge 69/1988. L'assegno per il nucleo familiare è garantito agli
iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, purché i medesimi
stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non
siano pensionati. La domanda deve essere presentata all’INPS a decorrere dal 1
fennraio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione.
La stessa deve essere inoltrata alla sede INPS di residenza del collaboratore.
L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche
dell'INPS. L'assegno non spetta se la
somma dei redditi derivanti dalle attività per cui sono tenuti alla iscrizione
alla gestione separata, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del
nucleo familiare. L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle
attività previste per la gestione separata è pari o superiore al 70 per cento
del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno. L'assegno compete, tuttavia, anche al
nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per
cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente e
da lavoro parasubordinato. Si considera realizzato il requisito del 70 per
cento per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale
requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività parasubordinata.
Il diritto all’assegno spetta indipendentemente dall’entità dei singoli redditi
(di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato) che costituiscono il reddito
complessivo. Il 70 per cento del reddito totale può essere conseguito anche
solo da lavoro dipendente, qualora i proventi da lavoro autonomo siano zero.
L’assegno viene riconosciuto anche se nell’anno di riferimento il reddito
complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura, sia
uguale a zero o risultino solo redditi negativi. Gli importi degli assegni per
il nucleo familiare sono gli stessi stabiliti per i lavoratori subordinati,
come da ultimo indicati dall'INPS con al Circolare 84/2013. Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata
l'assegno è erogato per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti
coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva
aggiuntiva, introdotta dalla legge 449/97 per il finanziamento delle
prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare. I periodi
lavorati potrebbero non coincidere con i periodi coperti da contribuzione:
l’accredito dei contributi presso la gestione separata non avviene in stretta
correlazione temporale con il periodo in cui sono stati pagati i compensi cui
si riferiscono. In alcuni casi la contribuzione versata potrebbe non
corrispondere all’intero periodo per il quale è stato corrisposto il compenso. La
domanda può essere presentata anche per un periodo pregresso. Gli arretrati
vengono corrisposti nel limite della prescrizione quinquennale. In caso di
maternità, il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto
anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della
contribuzione figurativa. La copertura figurativa risultante dal computo dei
periodi di congedo di maternità/paternità è utile anche ai fini dell’erogazione
dell’assegno per il nucleo familiare. Il diritto all’assegno per il nucleo è,
quindi, accordato in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa
per congedo di maternità o congedo di paternità. Il diritto all’assegno è
riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo
parentale. Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un
rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione
alla gestione separata, sussista l’obbligo di versamento della relativa
maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori
iscritti a tale Gestione (Circolare INPS 41/2006). Il lavoratore autonomo
occasionale, soggetto all’obbligo di iscrizione presso la gestione separata in
quanto il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5.000 euro,
se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva, ha titolo
alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Al di sotto di tale
limite reddituale, non essendo previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione
separata, non può essere riconosciuto l’assegno.