 
   Roma, 18 gen. (Adnkronos)  - Via libera alle etichette d'origine obbligatorie per tutti i prodotti  agroalimentari. Il ddl 2260 è legge dopo la votazione di oggi  all'unanimità in Commissione agricoltura della Camera in sede  legislativa. Il provvedimento, declinato in 7 articoli, prevede  l'obbligo di indicare la provenienza dei cibi sia per i prodotti  trasformati che non, lungo tutta la filiera e quindi in ogni fase della  produzione, in sostanza, dai campi agli scaffali. E'  prevista anche l'indicazione di un'eventuale presenza di ogm dei singoli  ingredienti di alimenti trasformati. Tuttavia, l'attuazione della legge  prevede decreti per ogni prodotto, filiera per filiera. Fino ad oggi,  le etichette d'origine in Italia era obbligatorie solo per alcuni  alimenti: uova, latte fresco, carne bovina, carne di pollo, passata di  pomodoro, olio extra vergine di oliva e miele. D'ora in poi l'obbligo  sarà esteso a tutti gli alimenti. L'attesa norma oggi licenziata ha  avuto una decisiva accelerazione, nel suo iter parlamentare, da quando  il ddl 2260- bis- B è stato stralciato il 6 ottobre 2010, da un  complesso di norme che ne appesantivano l'iter e approvato, in prima  lettura, alla Camera. Il ddl 'Disposizioni in materia di etichettatura e  di qualità dei prodotti alimentari', di iniziativa di governo, era  stato presentato dall'ex ministro delle Politiche agricole Luca Zaia di  concerto con i ministri dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, dei  Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto e del ministro delle Politiche  europee Andrea Ronchi. Il 6 dicembre è stato modificato dalla  commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante. La seconda  lettura in commissione Agricoltura della Camera è iniziata il 14  dicembre, per arrivare all'approvazione definitiva di oggi. Il  provvedimento, diventato legge, è composto da soli 7 articoli, laddove  l'articolo 4 rappresenta il cuore della norma sull'etichetta d'origine  sia per i protti trasformati che non, lungo tutta la filiera. Di seguito  in sintesi il contenuto dei diversi articoli.
Roma, 18 gen. (Adnkronos)  - Via libera alle etichette d'origine obbligatorie per tutti i prodotti  agroalimentari. Il ddl 2260 è legge dopo la votazione di oggi  all'unanimità in Commissione agricoltura della Camera in sede  legislativa. Il provvedimento, declinato in 7 articoli, prevede  l'obbligo di indicare la provenienza dei cibi sia per i prodotti  trasformati che non, lungo tutta la filiera e quindi in ogni fase della  produzione, in sostanza, dai campi agli scaffali. E'  prevista anche l'indicazione di un'eventuale presenza di ogm dei singoli  ingredienti di alimenti trasformati. Tuttavia, l'attuazione della legge  prevede decreti per ogni prodotto, filiera per filiera. Fino ad oggi,  le etichette d'origine in Italia era obbligatorie solo per alcuni  alimenti: uova, latte fresco, carne bovina, carne di pollo, passata di  pomodoro, olio extra vergine di oliva e miele. D'ora in poi l'obbligo  sarà esteso a tutti gli alimenti. L'attesa norma oggi licenziata ha  avuto una decisiva accelerazione, nel suo iter parlamentare, da quando  il ddl 2260- bis- B è stato stralciato il 6 ottobre 2010, da un  complesso di norme che ne appesantivano l'iter e approvato, in prima  lettura, alla Camera. Il ddl 'Disposizioni in materia di etichettatura e  di qualità dei prodotti alimentari', di iniziativa di governo, era  stato presentato dall'ex ministro delle Politiche agricole Luca Zaia di  concerto con i ministri dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, dei  Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto e del ministro delle Politiche  europee Andrea Ronchi. Il 6 dicembre è stato modificato dalla  commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante. La seconda  lettura in commissione Agricoltura della Camera è iniziata il 14  dicembre, per arrivare all'approvazione definitiva di oggi. Il  provvedimento, diventato legge, è composto da soli 7 articoli, laddove  l'articolo 4 rappresenta il cuore della norma sull'etichetta d'origine  sia per i protti trasformati che non, lungo tutta la filiera. Di seguito  in sintesi il contenuto dei diversi articoli.
Articolo 1:  estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono  contratti di filiera e di distretto, la cui operatività era finora  limitata alle aree sottoutilizzate. 
   Articolo 2: reca  disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei  prodotti a denominazione protetta. Sempre nell'art.2 viene istituito un  'Sistema di produzione integrata' dei prodotti agroalimentari,  finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle  norme commerciali correnti e caratterizzato dall'utilizzo di tutti i  mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità,  volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a  razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici,  economici e tossicologici. L'adesione al Sistema è volontaria. Il  prodotto finale dovrà seguire le regole di produzione stabilite, sarà  controllato da organismi terzi accreditati e identificato con uno  specifico logo. Per la concreta operatività del sistema, dovranno essere  adottati provvedimenti ministeriali con i quali saranno prescritti i  requisiti e le norme tecniche di produzione integrata, le procedure di  coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province  autonome che hanno già istituito sistemi analoghi. 
   Articolo 3: reca disposizioni riconducibili alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. 
 Articolo 4: detta  la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti  alimentari, che ha la finalità di assicurare ai consumatori una  completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti  alimentari e di rafforzare le possibilità di prevenzione e repressione  delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo per i prodotti alimentari  posti in commercio (trasformati, parzialmente trasformati o non  trasformati) di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo  di origine o di provenienza, oltre alla altre indicazioni previste dalla  normativa già vigente. E' inoltre previsto, in conformità alla  normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in  etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia  presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della  catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo  finale. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del  luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei  prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda  il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il  luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola  prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei  prodotti. Sarà anche obbligatorio, nei casi in cui è prevista  l'indicazione obbligatoria, indicare l'origine del cosiddetto  "ingrediente caratterizzante evidenziato". 
   Articolo 5: prescrive che per i prodotti  alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza  delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in  errore il consumatore medio, come previsto dal codice del consumo  (decreto legislativo n. 206 del 2005). L'omissione di tali informazioni  costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22  del medesimo codice. 
   Articolo 6: riformula le sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi. 
 Articolo 7: introduce l'obbligo per gli  allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della  quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, per  assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di  garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato. 
    fonte: Adnkronos