Giovanni D'Agata |
Lo possiamo dire a gran
voce perché si tratta di un vero e proprio “scacco matto” nei
confronti di Equitalia, l’esito dell’importante ed interessante
sentenza n. 212/23/13, depositata il 18 settembre scorso, della Commissione
Tributaria Regionale di Bari – Sez. 23 – Sezione Staccata di Lecce
(Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio, giudice Brizio Del
Sole) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un
contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani ed ha totalmente
annullato la cartella esattoriale notificata da Equitalia S.p.a. per posta.
Infatti, i giudici
tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto
soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa
l’inesistenza della cartella esattoriale è stata effettuata solo in
secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poiché si tratta per
l’appunto d’”inesistenza”, può essere rilevata
d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno così stabilito
correttamente che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia
S.p.a. non può notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma
solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma.
Si legge nella sentenza
che “è di tutta evidenza che il
legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a
procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che
essere gli “Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati
dal concessionario”. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della
notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto
della citata norma”. Ma v’è di più. Ricordano i giudici
“che in tema di notifica di atti che
incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e
tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento
dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza
all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra
interpretazione se non quella letterale”.
La corte ha quindi
accolto l’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza
di primo grado ha dichiarato l’inesistenza della notificazione della
cartella.
Per Giovanni D'Agata,
presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”,
trattandosi di una delle prime decisioni in materia effettuate da una
Commissione Tributaria Regionale e quindi in secondo grado, di conseguenza,
molte cartelle esattoriali relative ad una miriade di tributi, multe e
sanzioni, dovrebbero essere totalmente annullate per inesistenza della notifica
se notificate da Equitalia direttamente per posta.