I
beneficiari della prestazione sono i lavoratori sospesi “per
crisi aziendali o occupazionali”. La
tutela riguarda i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e
determinato, dipendenti da aziende non destinatarie di interventi
di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione
guadagni gestione speciale per l’edilizia, per i lapidei e per
l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria. L'articolo 3
legge 92 del 2012 riconosce, in via sperimentale per il periodo
2013-2015, l’erogazione della indennità di disoccupazione
collegata all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ai
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali a
condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla
misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi
bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà
previsti dalla legge di riforma. L'INPS
ha dettato le istruzioni con riguardo a questa prestazione
prevista
esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali.
“Crisi
aziendali o occupazionali” devono intendersi
situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere
temporaneo che determinino mancanza di lavoro, di commesse, di
ordini o clienti (a titolo esemplificativo: crisi di mercato,
mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni
o ordini, mancanza di materie prime o contrazioni di attività;
sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione
di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa;
eventi improvvisi e imprevisti).
Sono
esclusi i
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, che abbiano contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate
e che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
Ai fini
dell’erogazione della prestazione, la norma richiama i requisiti
soggettivi per l’erogazione della indennità di disoccupazione
legata all’ASpI,
due anni di
assicurazione contro la disoccupazione; occorre che siano
trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo
contro la disoccupazione; il biennio viene determinato a
decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta
disoccupato;
un anno di
contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI)
nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
L'indennità
mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari
al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o
inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili; nei casi
in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementato di
una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la
retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile
non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo.
In merito alla
durata del trattamento, la disciplina prevede un limite massimo di
90 giornate da computare nel biennio mobile. Il biennio mobile
viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio
della sospensione del lavoratore, considerando le 104 settimane
immediatamente precedenti la suddetta data.
Per il periodo di
fruizione dell’indennità in oggetto, sono riconosciuti i
contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei
trattamenti pensionistici.
E'
inoltre previsto l’intervento obbligatorio integrativo “pari
almeno al 20%” a
carico dei Fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di
solidarietà individuati nella stessa Legge
di Riforma.