Dal 1° aprile parte la Mediazione per le liti minori. In Campania chiusura facile per oltre 18.500 contenziosi fiscali Più
semplice chiudere le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro,
a partire dal prossimo 1° aprile. Per gli atti notificati da questa
data in poi, infatti, entra in vigore l’istituto della mediazione
tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e
proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle
sanzioni. I numeri
del contenzioso in Campania - Nel 2011 il numero dei ricorsi è diminuito
dell’11% rispetto al 2010, passando da 29.982 a 26.740, il numero delle
vittorie rimane invariato attestandosi intorno al 60%, mentre l’indice
di vittorie per valore aumenta del 10.5%, attestandosi al 70,5%
(rispetto al 60% dell’anno precedente). Modalità
e tempistica: primo passo la mediazione - La nuova disciplina della
mediazione prevede, quindi, che il ricorso davanti alle Commissioni
tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte
del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle
Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di
mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve
essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso
d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o
Regionale che lo ha emesso. Nei 90 giorni
successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da
quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e
deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure
formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni
non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego
dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il
ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. L’accordo
di mediazione riduce le sanzioni al 40% - Nel caso in cui la mediazione
si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al
quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una
rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato
integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo
dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare
fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato
entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Per avere
tutte le informazioni sul nuovo istituto, ci si può collegare al sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e
cliccare all’interno della sezione “Documentazione - Contenzioso e
strumenti deflativi - Mediazione”. “La
mediazione tributaria - afferma il Direttore Regionale dell’Agenzia
Enrico Sangermano - a differenza degli altri istituti deflattivi del
contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E diffusa il 19 marzo, ha
carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in
relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle
Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi;
obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è
tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena
l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a
esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo. Il
nuovo strumento della Mediazione - prosegue Sangermano - alleggerirà
sensibilmente il carico delle Commissioni tributarie per quanto riguarda
le liti fino a 20mila euro. Parliamo, per la Campania, di 18.543
contenziosi potenzialmente “mediabili”, il 70% su un totale di 26.740
ricorsi presentati nel 2011 presso le Commissioni tributarie
provinciali. Puntiamo molto sulla Mediazione
proprio per consentire agli organi di giudizio tributario di dedicare
maggior tempo, risorse e mezzi ai processi di maggiore valore. Al
contribuente - conclude - vengono garantiti tempi brevi rispetto ai
normali standard di attesa per un ricorso e, aspetto nient’affatto
trascurabile, la possibilità della riduzione delle sanzioni del 40% in
caso di conclusione positiva del procedimento di mediazione.”
c.s.