La Legge 296/1996 ha
istituito, con effetto dal 1° gennaio 2007, il "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile".
Questo fondo è
gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto
corrente aperto presso la tesoreria dello Stato e garantisce ai
lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile.
La Legge 296/2006 ha
stabilito che, dal 1° gennaio 2007, al predetto Fondo affluisce un
contributo pari alla quota del trattamento di fine rapporto maturata
a decorrere dalla predetta data per i lavoratori dipendenti di
aziende con oltre 50 dipendenti che non lo hanno destinato alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n.
252/2005
Il
decreto 30 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro conferma che il
Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota del t.f.r.
maturato dal 1° gennaio 2007 da ciascun lavoratore dipendente di
aziende
con almeno 50 addetti del
settore privato se non destinata alle forme pensionistiche
complementari.
La
Legge 296/2006 ha anche stabilito che la liquidazione
del trattamento di fine rapporto
e delle relative anticipazioni
al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro.
L’articolo 2 del
decreto ministeriale prevede che:
- il Fondo eroga le
prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del
codice civile in riferimento alla quota maturata di t.f.r. a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
-
le prestazioni “sono erogate dal datore di lavoro” anche per la
quota parte di competenza del Fondo.
La Legge 296/2006 ed
il d.m. 30 gennaio 2007 individuano, dunque, i datori di lavoro come
soggetti che non hanno la "facoltà" di adempiere
l'obbligazione del terzo INPS ma, invece, "l'obbligo" del
pagamento dell'intero accantonato t.f.r. nei confronti dei
lavoratori.
Nella
denuncia mensile riferita al mese di erogazione del t.f.r., le
aziende provvedono, poi, al conguaglio delle quote di t.f.r.
corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui
contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:
contributi
dovuti al Fondo di Tesoreria, altri contributi obbligatori dovuti
all’Istituto (contributi IVS e altri minori), contributi IVS
dovuti ad altri enti previdenziali.
La
titolarità dell’obbligazione dal lato passivo in capo al datore di
lavoro ex
lege
ed il relativo obbligo di provvedere direttamente al pagamento del
trattamento di fine rapporto, salvo successivo conguaglio, è
confermata dall’interpretazione della normativa offerta dall’INPS
con la circolare numero 70/2007.
Questo orientamento è
stato avallato, di recente, anche dal Giudice del Lavoro di Santa
Maria Capua Vetere.
Nel caso affrontato
dal nostro studio legale una lavoratrice ha chiesto alla società
datrice di lavoro, dopo il licenziamento, il pagamento del t.f.r.
Una parte del t.f.r.
era stato versato dalla società presso il Fondo di Tesoreria perché
essa aveva oltre 50 dipendenti e la dipendente aveva escluso
l'accantonamento presso forme di previdenza complementare.
La società resisteva
in giudizio opponendo che la parte del t.f.r. accantonata presso il
fondo di tesoreria dovesse essere corrisposta dall'INPS.
Il
Giudice del Lavoro ha accolta, invece, la tesi proclamata dalla
lavoratrice sostenendo che “correttamente
il pagamento del t.f.r. è stato chiesto integralmente al datore di
lavoro”.
L'unico
caso previsto dalla normativa, come anche interpretata dall'INPS, in
cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS si realizza
nella ipotesi in cui vi sia incapienza dei contributi dovuti agli
Enti previdenziali ovvero qualora l'importo totale delle prestazioni
di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese
quale t.f.r. eccedano l'ammontare di contributi complessivamente
dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di
erogazione.
In
questa ipotesi, precludendosi il meccanismo delle compensazione tra
le aziende e l'INPS., è il Fondo di Tesoreria stesso che è tenuto a
pagare l'intera quota a suo carico del t.f.r. richiesto.
Occorre,
dunque, che il datore di lavoro comunichi, nell'evenienza,
immediatamente al Fondo di tesoreria l'incapienza prodottasi;
quest'ultimo dovrà provvedere, allora, ad erogare direttamente al
lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria
spettanza.
Studio Legale Carozza