La
Corte Costituzionale, con la sentenza 234/2011, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 148/1993, e dell’articolo 1 della stessa legge n.
236/1993, nella parte in cui tali norme non prevedono che i
lavoratori che fruiscono di assegno
o pensione di invalidità,
nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti
di disoccupazione,
possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità,
limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
La norma
originariamente vietava il cumulo dei trattamenti di disoccupazione e
dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici
diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti; era escluso, dunque, che i soggetti che si trovavano
nelle condizioni di poter godere, contemporaneamente, di entrambi le
prestazioni previdenziali potessero effettivamente percepire
entrambe.
Successivamente,
la norma è stata integrata con l’art. 2 del decreto-legge 299/1994
che ha: - consentito ai soli lavoratori aventi diritto
alla mobilità,
di scegliere, all’atto di iscrizione nelle liste di mobilità, tra
i trattamenti dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti e quello di mobilità,
- stabilito che, in
caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l’erogazione
dell’assegno o della pensione di invalidità resti sospesa per
tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento.
Tale
facoltà di opzione, invece, non risulta estensibile ai lavoratori
titolari dell’assegno
di invalidità
che abbiano diritto al solo trattamento
ordinario di disoccupazione.
Questi ultimi, dal momento del licenziamento e durante il periodo di
disoccupazione dovrebbero percepire il solo assegno parziale di
invalidità.
La Corte
Costituzionale ha, però, rilevato che la legge così determina una
ingiustificata diversità di trattamento tra il lavoratore inabile,
titolare di un assegno o di una pensione di invalidità che, al
momento del licenziamento, rientri nel novero dei lavoratori aventi
diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto
al solo trattamento di disoccupazione.
Mentre nel primo
caso, infatti, il lavoratore che, a causa del regime di
incompatibilità, non può percepire entrambi gli assegni (di
invalidità e di mobilità), ha però la facoltà di scegliere tra le
due prestazioni, nel secondo caso, non ha tale possibilità di scelta
e si trova costretto a beneficiare di quello connesso al suo stato di
invalidità.
L’impossibilità di
optare per il trattamento di disoccupazione in occasione del
licenziamento, determina, dunque, per i soli lavoratori inabili non
aventi diritto alla mobilità, l'inutilizzabilità di tale tutela.
La Corte
Costituzionale richiamando i noti principi di eguaglianza e di
ragionevolezza, ha sostenuto che la diversità che si crea in questo
caso tra disciplina dell'indennità di disoccupazione e
dell'indennità di mobilità non è ragionevole e risulta
irragionevolmente discriminatoria. Il Giudice delle Leggi ha ritenuto
che l’indennità ordinaria di disoccupazione e l’indennità di
mobilità presentano consistenti analogie, perché entrambe rientrano
nel genere delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione. Non
è, dunque, giustificabile, per i lavoratori non aventi diritto alla
mobilità ma alla disoccupazione, la mancata previsione del diritto
di opzione.
La Corte
Costituzionale ha sottolineato che tale divieto di opzione genera una
discriminazione anche tra i lavoratori disoccupati invalidi e gli
altri lavoratori disoccupati pienamente validi. I primi, infatti,
percepirebbero solo la indennità di invalidità (che potrebbe,
peraltro, essere parziale), mentre i secondi, a partire dal momento
del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento di
disoccupazione.
Le norme contenute
nell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 148/1993, e
nell’articolo 1 della legge 236/1993, dichiarate costituzionalmente
illegittime, laddove esse non prevedevano in favore dell’assicurato
il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità
di disoccupazione, hanno, dunque, cessato di avere efficacia e non
possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione della Consulta nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del
27-7-2011 (come previsto dalla legge 11 marzo 1953, n. 87).
Come
già operativamente riconosciuto dall'INPS, con la circolare numero
138/2011, tale decisione consentirebbe oggi al lavoratore di
scegliere
tra l’assegno
ordinario di invalidità
e l’indennità
di disoccupazione
limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma
restando l’incumulabilità
delle due prestazioni.
L'INPS, in proposito,
ha già suggerito che il lavoratore con la domanda amministrativa
della prestazione di disoccupazione presenti anche una dichiarazione
da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere
l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di
invalidità.
Studio Legale Carozza