15 luglio 2009

La Camera approva il ddl sulla violenza sessuale.


San Nicola la strada. Carcere da 6 a 12 anni per chi commette violenza sessuale, tempi di prescrizione raddoppiati, pene più forti se la violenza viene commessa su minori. Questi alcuni dei contenuti del nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale, approvato dalla Camera con un voto trasversale. Il provvedimento, che ora va al Senato, è passato a scrutinio segreto con 447 sì e 29 no. Il provvedimento, ha spiegato in aula la relatrice. la leghista Carolina Lussana, è «un ulteriore tassello di un più ampio e complesso disegno volto a garantire adeguate forme di tutela per le vittime di violenza sessuale, reato la cui gravità è tale da condizionare negativamente il resto della vita di chi lo subisce».Inasprito il regime sanzionatorio per violenza sessuale. Al posto della reclusione da 5 a 10 anni si prevede la prigione da 6 a 12 anni. Stessa pena per chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o la trae in inganno in inganno sostituendosi ad altra persona. Stralciata la norma che prevedeva l'ergastolo se dalla violenza deriva la morte della persona offesa: si è trattato di un emendamento tecnico, come spiega l'onorevole Manlio Contento (Pdl), che ha proposto la modifcia in aula alla Camera in quanto in sede di approvazione del provvedimento sullo stalking la norma era già stata introdotta.Raddoppiano i termini di prescrizione nei casi di violenza sessuale. Fra le novità raddoppiano i termini di prescrizione del reato nei casi di reato di violenza sessuale. L'aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la soglia d'età è quattordici anni), con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Aggravante anche se la violenza è compiuta su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale, su una donna incinta, su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica, su un disabile. L'aggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici anni, scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale venga commessa da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera. Aumentano gli anni di reclusione fino a sedici anni se il fatto è commesso su un minore di dieci anni. Sanzioni più forti per la violenza di gruppo. Reclusione da sette a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni) per violenza di gruppo. Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a dodici anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave, se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a quindici anni. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di recidiva mentre diminuisce per il partecipante che abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. Ente locale e presidenza del Consiglio possono intervenire in giudizio. L'ente locale impegnato direttamente o tramite i servizi per l'assistenza della vittima e il centro antiviolenza possono intervenire in giudizio. Come può farlo pure la presidenza del Consiglio, anche attraverso l'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.Previste iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale. Un emendamento inserito in aula prevede che il ministro dell'Istruzione, nei limiti degli ordinari stanziamento di bilancio, possa promuovere, nell'ambito di programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e discriminazione sessuale.Stralciata la norma cosiddetta "wanted". La disposizione prevedeva che il questore potesse disporre l'affissione - in luoghi o esercizi pubblici e sui mezzi di trasporto - dell'identikit o della foto segnaletica del ricercato per delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni o violenza sessuale di gruppo, in caso vi fosse il sospetto che si potessero trovare nel territorio provinciale. La decisione di stralciare dal testo, che era stata avanzata dalla relatrice del provvedimento e dall'intera commissione Giustizia della Camera, ha consentito una approvazione con voto trasversale il provvedimento.


Mimmo Russo