Anna Barbato |
“L’Amministrazione di questo Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 3 giugno 2013 ha tra l’altro stabilito di procedere all’erogazione anche per il primo semestre dell’anno 2012 dei contributi economici a favore dei fi gli riconosciuti legalmente da un solo genitore. Si riportano di seguito i requisiti d’accesso e le modalità di presentazione della domanda di concessione, così come già stabiliti dall’Amministrazione Comunale pro tempore per i precedenti anni:
a) entità del contributo economico mensile: € 130,00 per ogni figlio minore riconosciuto da un solo genitore;
b) beneficiari del contributo economico: minori residenti nel Comune di Mondragone riconosciuti da un solo genitore, fino al compimento del 16° anno di età, a condizione che chi eserciti la potestà genitoriale presenti per la prima volta istanza entro e non oltre il compimento del sesto anno di età;
c) per i cittadini italiani o appartenenti alla Comunità Europea: residenza nel Comune di Mondragone;
d) per i cittadini extra comunitari: carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE) e residenza nel Comune di Mondragone (in analogia con la normativa prevista per l’Assegno di Maternità ex legge n. 448/98);
e) certificazione richiesta: ISEE del nucleo familiare, relativa ai redditi anno 2011, inferiore a € 9.530,56; riconoscimento del minore da parte di un solo genitore; il sussidio economico può essere riconosciuto anche ai minori affidati o sotto tutela, indipendentemente dal reddito dell’affidatario o di chi esercita la tutela, ma non è cumulabile con il contribuito economico previsto per le famiglie affidatarie;
f) termini e modalità presentazione domanda di concessione del contributo: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso, fatte salve le domande già presentate (possono presentare istanza anche dopo il predetto termine coloro che acquisiscono lo status e i requisiti richiesti
solo successivamente);
g) decorrenza del diritto al sussidio: dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza e non può essere esercitato con effetto retroattivo (fatte salve le domande già presentate);
h) termine dell’erogazione del contributo economico: compimento del 16° anno di età del minore, decesso del minore, migrazione del minore, riconoscimento del minore, superamento dello stato di bisogno (ISEE superiore a € 9.530,56) se a provvedere direttamente e personalmente al mantenimento del minore è il genitore che lo ha riconosciuto, collocamento del minore in una struttura residenziale;
i) sospensione dell’erogazione del contributo: nel caso in cui il servizio sociale professionale comunale accerti che la richiedente utilizzi il contributo economico per scopi che non sono strettamente collegati con l’allevamento e l’educazione del minore, nel caso in il cui minore beneficiario non assolva all’obbligo scolastico;
Il contributo in questione, previo accertamento dei requisiti previsti, sarà erogato di norma in due rate trimestrali, entro trenta giorni dalla data ultima per la presentazione delle domande di concessione. Per il ritiro del fac-simile di domanda e per ogni altra eventuale informazione al riguardo, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociale comunale – Palazzo Bencivenga-Biondani, Via della Rifiorita n. 2 c.a.p.