La legge n. 236
del 1993 aveva esteso la possibilità di richiedere l’iscrizione
nella lista di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese,
anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano
anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro, ed ai lavoratori licenziati per riduzione
di personale che non fruiscano dell'indennità di mobilità.
Questa iscrizione,
che non dà titolo al trattamento economico della indennità di
mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991,
consentiva comunque i corrispettivi sgravi contributivi a favore
delle imprese che successivamente assumono i lavoratori iscritti
nella predetta lista.
L’iscrizione
deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione
del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non
contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per
l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal
datore di lavoro, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del
lavoro.
Dopo numerosi
interventi normativi che nel corso degli anni avevano sempre
prorogato questa possibilità di iscrizione nelle liste di
mobilità e le connesse agevolazione per l’assunzione dei
lavoratori iscritti, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del
2012) non ha prorogato per l’anno 2013 la disciplina.
L'Inps con la
circolare 13/2013 ha preso atto che per l’anno 2013 non è stata
prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i
quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle
procedure di mobilità. L’Istituto ha segnalato che, mancando
anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative
misure incentivanti, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire
delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.
L’Inps ha
fornito, dunque, la seguente precisazione: “non essendo
possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue
che, per eventuali iscrizioni, comunque avvenute, gli incentivi
non possono essere riconosciuti.”