03 aprile 2011

IL CONSIGLIERE REGIONALE CONSOLI PRESENTA INTERROGAZIONE PER IRREGOLARITA' ALLE ELEZIONI DEL CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO-ALIFANO.


AL SIGNOR PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA CAMPANIA

S E D E

O G G E T T O: Interrogazione urgente a risposta scritta - elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano – Piedimonte Matese

PREMESSO

- che, sia lo Statuto del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, sia il Regolamento elettorale di tale Ente, che la normativa regionale di riferimento, prevedono che i consorziati possano esprimere il proprio voto, in occasione della elezioni per il rinnovo delle cariche elettive consortili, mediante delega conferita ad altro consorziato che voti nella medesima fascia;

- che la legge regionale n. 04 del 25/03/2003 all'art. 23 comma 6, prevede che: “Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato”;

- che il regolamento elettorale all'art. 4, disciplinante il voto per delega, richiama espressamente le disposizioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 4/03;

- che lo Statuto del Consorzio all'art. 9 u.c., disciplinante il diritto al voto, prevede che Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato”;

- che il regolamento elettorale del medesimo consorzio all'art. 4, n. 1, prevede che:”Il voto può essere esercitato per delega secondo le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2 L.R., 25/02/2003 n. 4

- che, di fatto, non sussiste contrasto tra le fonti normative, poiché è assolutamente possibile che la delega al voto sia munita sia della firma autenticata del delegato, ai sensi della L.R. n.04/03, sia della firma autenticata del delegante, ai sensi dello Statuto Consortile, in quanto l'autentica di una firma non preclude certamente l'autentica dell'altra;

- che, diversa applicazione della legge regionale n. 04/03, sarebbe illegittima e contraria ai principi di interpretazione della legge dettata dall'art. 12 delle Preleggi, secondo il quale: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, essendo chiarissimo il significato letterale delle parole e non diversamente interpretabile l'intenzione del legislatore;

- che con nota Prot. 2011.0217442 del 21/03/2011, a firma del Dirigente ad interim dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, in risposta di richiesta di parere urgente formulata dal Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 23, comma 6, della LR 04/03 concludeva che “Nel caso della norma regionale in esame, l'uso del termine delegato in luogo del delegante è da considerarsi un mero refuso”;

- che a seguito di tale nota interpretativa, nel corso delle operazioni elettorali della scorsa domenica 27 marzo 2011, non è stato consentito il voto agli elettori muniti di delega con firma autenticata del delegato, ma ritenute valide solamente le deleghe munite delle firme autenticate del delegato e del delegante e quelle munite della firma autenticata del solo delegante;

- che, sul retro della comunicazione agli aventi diritto al voto, inviata agli elettori, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento elettorale del consorzio, era riportato un estratto del regolamento elettorale, riportante, tra gli altri, l'art. 4 del Regolamento elettorale, ove viene indicato che il voto può essere esercitato per delega secondo le disposizioni dell'art. 23 della LR 25/02/2003 n. 4, che ricordiamo, prevede a chiare lettere che la delega deve essere munita della firma autenticata del delegato;

- che non risulta che agli elettori sia stata data alcuna notizia o pubblicità della diversa interpretazione del dato letterale della norma effettuato dal funzionario regionale in data 21/03/2011 e ricevuta in pari data alle ore 16.53 dal consorzio;

- che, quindi, gli elettori che hanno inteso esprimere il proprio voto a mezzo delega e fidando nella lettura letterale della normativa regionale, così come riportata nello stralcio di regolamento elettorale loro inviato, hanno autenticato la sola firma del delegato, si sono visti privati della possibilità di esercitare il diritto di voto;

- che da notizie di stampa e dalle numerose denunce presentate ai competenti organi di polizia, risulta che l'organizzazione delle votazioni è stato tale da non consentire il diritto di voto a tutti gli elettori, poiché, l'assolutamente sottovalutato afflusso alle urne ha fatto si che all'unico seggio elettorale dislocato a Vairano Patenora l'ultimo elettore ha potuto votare alle quattro del mattino, mentre a Piedimonte Matese le operazioni sono proseguite sin oltre la mezzanotte;

- che stante tali condizioni, molti elettori stanchi delle file che sono durate anche oltre quattro ore, hanno abbandonato il seggio non esprimendo il proprio voto;

- che un dato oggettivo per riscontrare la cattiva organizzazione delle operazioni elettorali può ricavarsi da un semplice calcolo matematico, considerando, infatti, che gli elettori assegnati all'unico seggio di Vairano Patenora erano 6.407, per esprimere il proprio voto nelle 12 ore previste per le operazioni elettorali indette dalle 08 del mattino alle 20,00 della sera, ogni elettore avrebbe avuto a disposizione circa sei secondi per completare le operazioni di voto;

- che, quindi, a molti elettori specialmente anziani, è stato di fatto, impedito di esercitare il proprio diritto al voto;

- che, tale situazione è stata fatta verbalizzare al Presidente del seggio elettorale di Vairano Patenora, da otto canditati di entrambe le liste, che lamentavano, appunto, l'impossibilità per gli elettori a potere esercitare il proprio diritto di voto;

- che alle ore 20.00, come riportato nella lettera di avviso di convocazioni e dai manifesti affissi sull’intero territorio di competenza del Consorzio del sannio Alifano, non si è proceduto alla chiusura del seggio consentendo a moltissimi elettori sollecitati dai diretti interessati di recarsi al seggio sino alle ore quattro del mattino seguente in danno di tantissimi elettori rispettosi della legge e dei regolamenti,

TENUTO CONTO

- che nessun potere di stabilire la presenza o meno di un refuso in una legge regionale è conferito dal diritto ad un dirigente della Pubblica Amministrazione, i quali hanno il dovere di applicare le norme, interpretarle, ma sempre in base al tenore letterale;

- che neanche il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano è titolare del potere di stabilire se il testo dell’art. 23, comma 6, L.r. 04/03, contenga o meno un refuso, sovvertendo di fatto il contenuto effettivo della norma;

- che il regolamento elettorale, riportato in estratto sul retro della cartolina elettorale inviata a tutti gli aventi diritto al voto, all’art. 4 sancisce che il voto può essere esercitato per delega secondo le disposizioni di cui all’art. 23 della l. r. 25 febbraio 2003, n. 4;

- che la ratio dell’attuale testo dell’art. 23, comma 6, L.r. 04/03, è riconducibile all’esigenze di semplificare le procedure elettorali, soprattutto da parte di quanti, anziani o malati, non siano in grado di recarsi neanche presso uno degli organi competenti per l’autentica della firma;

- che in ogni caso spetta esclusivamente al legislatore, e nel caso di specie al Consiglio Regionale della Campania, stabilire se si tratti o meno di un refuso, dare una interpretazione autentica della suddetta norma, ovvero apportarvi delle modifiche;

- che pertanto nessun valore giuridico può essere attribuito alla nota Prot. 2011.0217442 del 21.03.2011, a firma del Dirigente ad interim dell’Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Primario Attività Settore Primario, essendo contrastante con il chiaro tenore dell’art. 23, comma 6, L.r. 04/03, oltre che emessa in assenza di ogni competenze degli stessi;

- che tali palesi violazioni appaiono gravemente lesive dell'intangibile diritto di voto dei consorziati

INTERROGA

L'Assessore all’Agricoltura, il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente del Consiglio Regionale per sapere:

- quali provvedimenti di propria specifica competenza i competenti organi regionali intendano adottare al fine di ripristinare con sollecitudine la legalità violata;

- quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti degli eventuali responsabili.

Napoli lì …………………

Angelo CONSOLI

(Consigliere Regionale)