02 maggio 2013

PROTESTA DEL GRUPPO DI MINORANZA AL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN POTITO SANNITICO


Antonio Santillo

San Potito Sannitico, Consiglio Comunale del 30 aprile 2013. La protesta dell’opposizione.” Abbiamo fin da sempre concesso la massima apertura e la massima predisposizione al dialogo. Voi dal canto vostro la vostra chiusura mentale”. Noi sottoscritti consiglieri comunali  del Gruppo di Opposizione “Tradizione&Innovazione” di San Potito Sannitco,  comunichiamo che non saremo presenti al Consiglio Comunale. Queste le ragioni: Ancora una volta, il Consiglio Comunale è stato convocato in violazione delle norme statutarie. Non c'è stata la previa consultazione della conferenza dei capigruppo, come previsto dallart. 10, n. 5, dello Statuto: "a) Il presidente del Consiglio sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo convoca e presiede il Consiglio Comunale. ...". La cogenza della norma è attestata dall'obbligo fissato con l'art. 16, n. 3 dello Statuto: "E istituita, presso il Comune di San Potito Sannitico, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 39, comma 4, del dlgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale." Il riferimento all'art. 13, comma 3 dello Statuto è chiaramente un errore. Errore dovuto alla superficialità con cui è stato redatto lo Statuto. Infatti l'art. 13 parla delle commissioni consiliari, permanenti e/o straordinarie, che nulla hanno a che fare con la Conferenza dei Capigruppo, salva l'ipotesi, molto remota, che il richiamo abbia a riferimento le modalità di adozione della delibera di istituzione della Conferenza dei Capigruppo. Quest'ultima lettura della norma non è ammissibile, poiché l'ulteriore richiamo all'art. 39, n. 4, del T.U. Legge Enti Locali, prevede che: " Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio." E' evidente che nel rimaneggiamento della "formula tipo di Statuto", il Consiglio che l'adottò non ha valutato i singoli articoli e quindi la correttezza dei richiami. Tenuto conto della ragione della norma, pubblicità ed informazione preventiva per i gruppi consiliari, il richiamo presente nell'art. 16, n. 3, è da intendere non all'art. 13, comma 3, ma all'art. 10, n. 5 dello Statuto. Questa interpretazione è sorretta anche dai comuni ed ormai affermatissimi principi della pubblicità, della trasparenza e della diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Principi consacrati in via definitiva nel il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante proprio gli obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. Come più volte ribadito in Consiglio Comunale, ogni e diversa interpretazione è da intendere come un atto di prevaricazione nei confronti dei cittadini, del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri. Il riferimento all'art. 11, n. 4, dello Statuto non può essere fatta in violazione dei principi fondamentali o se vogliamo "elementari" della democrazia ed in opposizione, ovvero in alternativa, alla lettura complessiva dello Statuto, delle Leggi dello Stato e della stessa Costituzione. Né può essere inteso quale lettura alternativa ad altra norma dello Statuto, nella specie, all'art. 10, n. 5. L'art. 11 dello Statuto, titolato "Sessioni e convocazione" si limita solo a descrivere le sessioni di lavoro del Consiglio ed ad indicare le modalità esecutive di convocazione dell'assemblea: "La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare." (art. 11, n.4). Dettato normativo che sta ad indicare solo che il Presidente non può, per nessuna ragione, convocare il Consiglio senza una richiesta formale da parte del Sindaco, ovvero di un quinto dei consiglieri. Come abbiamo detto in altre occasioni, leggere le norme "in modo discrezionale e secondo convenienza" significa porsi contro lo Statuto e la stessa Costituzione repubblicana. Il rispetto dei principi democratici contenuti nello Statuto non è rimesso alla discrezionalità di chi ricopre la particolare funzione ma è vincolante e a garanzia dei diritti cittadini e dei consiglieri.  Rispetto che deve essere sempre assicurato in modo sufficiente e tempestivo al fine di consentire unefficace discussione sugli argomenti posti allattenzione Consiglio. A dare maggiore forza a quanto detto soccorrono lart. 10, n. 6 lett. c, dello Statuto: "Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio." nonché l'art. 15 dello Statuto, che in modo chiaro prevede che i consiglieri... hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei capigruppo, ....  La protervia con cui si persevera nella violazione dello Statuto, quindi nella insolenza nei confronti dei cittadini e dei consiglieri, ci obbliga ad assumere come forma di protesta la non partecipazione ai lavori del Consiglio, nella convinzione che i deliberati che saranno assunti, senza rispetto dello norme statutarie, sono nulli. A quanto innanzi aggiungiamo anche che il mancato rispetto dello Statuto farà assumere al Consiglio comunale decisioni discutibili ed errate. Il regolamento per la prevenzione e per la repressione della corruzione e dell'illegalità è assunto, come già in passato, in violazione delle norme Costituzionali e di legge. La potestà regolamentare è del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, n. 2: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; ..." Nel nostro Comune, il potere del Consiglio è completamente snaturato, poiché non si è mai messo l'organo collegiale nella condizione di discutere i regolamenti con i tempi, i modi e le forme dal Consiglio fissati. Non si è mai voluta costituire apposita commissione per i regolamenti, né il Consiglio è stato investito della decisione di deliberare i criteri generali ai quali la Giunta deve attenersi per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Ci rifiutiamo quindi di avallare Regolamenti confusi, contraddittori e con disposizioni inutili.
L'approvazione del rendiconto di gestione 2012 è chiesta in violazione dell'art. 227, n. 2, del D.lgs. 267/2000, che espressamente prevede che "La proposta (di approvazione del rendiconto) è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento". Pur rispettando il termine di legge, 30 aprile, anche quest'anno la proposta di approvazione del rendiconto non è stata posta a disposizione dei consiglieri per almeno venti giorni, né gli è stata data la pubblicità dovuta. E' noto che il sistema del bilancio e del rendiconto assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.  E' vero che il nostro Statuto, nulla prevede sul punto. Ma non si può ignorare che l'art. 162, c. 7 del TUEL, impone agli enti locali di precisare nello statuto e nei regolamenti le modalità con le quali assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell’ente nella divulgazione delle risultanze dei documenti previsionali e consuntivi, che comporti la fruibilità delle informazioni. Il solo rispetto del diritto di accesso agli atti, esercitato su istanza del singolo cittadino, non soddisfa il principio della pubblicità.  I contenuti del bilancio, del rendiconto e di tutti gli allegati devono essere resi accessibili ai cittadini e agli organismi di partecipazione. I documenti contabili devono essere comprensibili da tutti, dalla moltitudine dei destinatari. Essi non devono favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. Principi che devono ispirare i processi di formazione del bilancio, sia previsionale che consuntivo. La pubblicità, unita ad una ampia ed analitica discussione del bilancio e del rendiconto è il nostro punto di riferimento, per aiutare i cittadini ad avere consapevolezza dei punti di forza e di quelli di debolezza dell'agire amministrativo. La mancata pubblicità degli atti del rendiconto con la violazione dei termini di legge stabiliti per i consiglieri importerà la nullità della eventuale delibera di approvazione che sarà adottata. La nostra insistenza sulla pubblicità non è un puntiglio, ma frutto della ferma convinzione che il Comune deve essere una "casa di vetro" (Espressione usata sin dalla fine del 1800 dai politici più avveduti). Chiediamo la nostra decisione e le motivazioni innanzi indicate siano espressamente portate a conoscenza del Consiglio. Il presente documento di protesta sia inserito in ogni deliberazione che sarà assunta, in considerazione delle modalità  di verbalizzazione delle sessioni di lavoro del Consiglio.
                                                                  
C.S.

IL PICCOLO MAGO DORIS DI MARCIANISE INTERVISTATO DAL SETTIMANALE NAZIONALE "DI TUTTO" E’ L’EREDE DI SILVAN !



Giuseppe Cicala, per tre anni consecutivi(2010-2011-2012) ha vinto il titolo nel concorso nazionale per giovani talenti “Star Sprint” , sbaragliando più di 600 concorrenti provenienti da tutta Italia. Sim, Sala Bim, la classica "formula magica" che da anni accompagna il grande Silvan, che verosimilmente ha trovato il suo degno erede artistico. E’ un fenomeno, a poco più di dieci anni è salito alla ribalta della cronaca grazie al suo talento naturale per l'illusionismo e la magia. Negli ultimi giorni è finito sulle pagine del settimanale nazionale "Di Tutto, che gli ha dedicato due pagine. L'ampio articolo firmato dal giornalista Giuseppe
Sangiovanni. L'enfant-prodige della magia e dei giochi di prestigio, si chiama , Giuseppe Cicala, in arte Mr Mago Doris, per tre anni consecutivi(2010-2011-2012) ha vinto il titolo nel concorso nazionale per giovani talenti “Star Sprint” , sbaragliando centinaia e centinaia di concorrenti provenienti da tutta Italia. Il 24 ottobre 2010 a Fiuggi, si è aggiudicato la finale del concorso nazionale per giovani talenti “Star Sprint” , alla quale hanno partecipato più di seicento partecipanti alla
seguitissima kermesse.

ELEGANZA E SICUREZZA

Il giovanissimo mago vanta già innumerevoli riconoscimenti, sia a livello nazionale, che locale, con partecipazioni televisive e spettacoli in tutte le piazze d'Italia. Grazie anche al suo maestro Hamadi, ha raggiunto un elevato livello di professionalità, malgrado la sua piccola età e la bravura con la quale esegue i suoi numeri: non ha nulla da invidiare ai suoi
colleghi più grandi. Nei suoi numeri, fanno spicco l'eleganza e la sicurezza di un vero professionista, cosa non da poco per un ragazzo di soli quattordici anni.

NEL MIRINO DI MAMMA RAI

Nel mese di Marzo 2011, Mr Doris ha partecipato ai provini di Italia's Got Talent negli studi di Cinecittà di Canale 5 e a seguire, il 25 aprile 2011, Doris è approdato per la prima volta in Rai, esibendosi nel programma "I Fatti Vostri", mitica e longeva trasmissione di Raidue condotta da Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, con la regia di Michele Guardì. Il 9 aprile 2012, Doris concede il bis: vince per il secondo anno consecutivo il concorso nazionale per giovani talenti "Star Sprint" a Fiuggi. Il 5 ottobre 2012, mago Doris(n.d.r. con tanto di assistenti, la sorella Margherita e Maria di 6 e 7 anni) viene di nuovo chiamato da Magalli su Rai 2, registrando l’ennesimo successo, portando lo share a livelli di guardia! .
Il culmine, almeno per il momento, lo raggiunge lo scorso 3 marzo, quando a Fiuggi triplica il successo degli anni precedenti aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il concorso “Star Sprint” nella categoria arti circensi. “Occorre impegno, dedizione e costanza” -dichiara Giuseppe: Una passione , la mia nata per caso- per ottenere buoni risultati c’è bisogno di allenamento continuo. Mi preme ringraziare mio padre(Michele) – che ha creduto in me, che mi segue ovunque, sempre pronto ad acquistare per me attrezzature di ultima generazione, provenienti dagli Stati Uniti, che poi utilizzo per allenarmi, finalizzando al meglio il tutto nei miei show”. Mr. Doris, un piccolo-grande mago, con le idee chiare e tanta voglia di far bene, divertendosi, divertendo il pubblico.
Giuseppe Sangiovanni

Due raduni di deltaplano e parapendio nei cieli del Veneto



Due tradizionali, importanti eventi di volo in parapendio e deltaplano sono alle porte e presto questi mezzi per il volo libero, cioè senza motore, coloreranno i cieli del Veneto. Dal 9 al 12 maggio a Feltre (Belluno) la 30.a edizione del Trofeo Guarnieri interesserà l'area del Monte Avena, una montagna che si pone In posizione panoramica sulla vallata feltrina e bellunese. I decolli sono situati sulle pendici del monte a circa 1400 metri, gli atterraggi si trovano in località Arten o all'aviosuperficie Tablà a circa 3 km da Feltre, mentre il centro operativo della manifestazione, organizzata dal Paradelta Club Feltre, è posto presso la Birreria Pedavena. Sarà il direttore di gara, Maurizio Bottegal, a stabilire quale decollo ed atterraggio utilizzare secondo le condizioni meteo di ciascuno dei quattro
giorni di gara e stabilire i percorsi per i 130 piloti di parapendio, massimo numero ammesso alla manifestazione. Un percorso classico, per esempio, prevede il decollo dal Monte Avena, toccare l'aeroporto di Belluno, poi il comune di Seren del Grappa ed atterrare al Tabià di Feltre. Ritrovo di piloti di deltaplano il 25 e 26 maggio a Cappella Maggiore (Treviso) per volare alla conquista del 14° Trofeo Zanchettin, organizzato dal Delta Club Falchi Del Pizzoc. Centro operativo ed atterraggio con stand gastronomico sono posti in paese. Come decollo principale sarà utilizzato quello del Monte Pizzoc (1565 m) che racchiude lo splendido altipiano del Cansiglio, con alternativa in caso di determinate condizioni meteo di dirottare verso quello a Pian dele Femene che sovrasta i laghi di Revine. La zona di volo fa da ponte orografico tra pianura veneta e Dolomiti Bellunesi più a nord, con una notevole eterogeneità di ambienti e di condizioni aerologiche che permettono voli fino a Valdobbiadene ed a Maniago sorvolando il Pian del Cansiglio, a Vittorio Veneto e al Parco delle Dolomiti Bellunesi passando per l'Alpago, in un'area di volo estesa per circa 1620 km quadrati. Con deltaplano e parapendio ci si sposta anche per centinaia di chilometri sfruttando le correnti d'aria ascensionali. Il pilota è equipaggiato con vari strumenti tra i quali il GPS che registra il suo volo. Al termine dallo scarico della traccia nel computer dell'organizzazione si desume se egli ha toccato tutti i punti del territorio che contrassegnano il percorso di gara e si formano le classifiche. Vince chi impiega meno tempo a chiudere il percorso, oppure chi ha volato per la maggior distanza.


Gustavo Vitali
Ufficio Stampa FIVL - Federazione Italiana Volo Libero

Villa comunale, quale destino?



PIETRAMELARA. La villa comunale sita nel nostro paese, meglio conosciuta col nomignolo di Villetta, è un bene comune, che, pertanto, dovrebbe essere usufruibile da parte di tutta la popolazione. Rappresenta, infatti, un luogo adatto a bambini, giovani, ma anche a persone più anziane, che potrebbero recarvisi per fare una passeggiata in luogo fresco e alberato nonché nelle vicinanze del centro storico e abitato. Tuttavia, dopo gli anni di gloria, divenuti ormai tempo passato, la famosa Villetta ha iniziato un periodo di declino che non ha più visto riprese e ormai versa in uno stato di totale abbandono, condizione comune a molti siti in questo periodo nel nostro comune… Tale situazione a noi sembra veramente un peccato: la villa, infatti, potrebbe diventare un luogo di attrattiva per i nostri concittadini e non solo. Offre numerosi spazi verdi e diverse aree ludiche, che potrebbero ospitare qualunque tipo di manifestazione. Il degrado in cui attualmente si trova, però, non permette tutto questo: lampioni non funzionanti, alberi caduti, pavimentazione dissestata, rifiuti abbandonati, erbaccia cresciuta a mo’ di foresta, infatti, non designano la situazione ideale per uno spazio pubblico.  Pertanto ci sembra opportuno sottoporre all’amministrazione comunale una domanda in merito alla rivalutazione della Villetta. Considerato per certo che il sito vada risistemato dal punto di vista strutturale, perché sia più sicuro, gradevole e sano, e dato per assodato che per fare tutto ciò servono fondi a quanto pare non disponibili, non si potrebbe dare la Villetta in gestione ad un privato con una gara d’appalto, e aprirci, casomai, anche un chiosco che attiri l’attenzione dei più permettendo la realizzazione di qualche evento soprattutto estivo?  Dando uno sguardo ai paesi limitrofi, come Riardo, Pietravairano, Vairano Patenora, nonché Vairano Scalo, auspichiamo che anche qui a Pietramelara la nostra villa comunale possa essere rivalutata.  E voi cittadini, che ne pensate? Lasciamo che se ne occupi il Comune o sarebbe meglio darla in gestione? E l’amministrazione cosa intende fare? Speriamo di avere un cenno di riscontro da parte vostra e dell’amministrazione.

Anna Chiara Pagliaro
Presidente dell'Associazione Il Sassolino

30 aprile 2013

Caso Cosentino, Sen. D’Anna (Pdl): “Vassallo pentito inattendibile. Sue dichiarazioni si sconfessano da sole”.


Vincenzo D’Anna

CASERTA. “Chi è socialmente pericoloso: chi incarcera Nicola Cosentino senza prendersi neanche la briga di verificare le dichiarazioni dei testi oppure chi subisce la galera per le panzane sparate da un pentito inattendibile?”. E’ questa la domanda che si è posta il senatore Vincenzo D’Anna (Pdl),  alla luce delle ultime dichiarazioni rese in aula dal collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo principale accusatore dell’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi. “Il pentito Vassallo - accusa D’Anna - ha ammesso di aver aiutato, in campagna elettorale, non solo l’on. Cosentino, ma anche il senatore Pasquale Giuliano e l’onorevole Paolo Santulli, entrambi del Pdl. Tutto questo, secondo lui, sarebbe avvenuto nel 1994. Ebbene, c’è qualcosa che non torna. Giuliano, infatti, si è candidato la prima volta al Senato nel 1996 e Santulli addirittura nel 2001, vale a dire quasi dieci anni dopo i fatti elencati dal pentito”.  “Ma c’è di più - rincara la dose l’esponente del Pdl - Vassallo ha parlato addirittura di cene elettorali organizzate nel ristorante del fratello, cui avrebbero preso parte i ‘forzisti’ Giuliano, Santulli e… Mario Gatto. Ebbene: che c’entra Gatto? Lui era in quota Ds e per quel partito fu poi eletto alla Camera. Era dunque un avversario politico dei vari Giuliano e Santulli, schierato, cioè, in liste concorrenti. Come avrebbe fatto ad incontrarsi, assieme a loro, addirittura a una cena elettorale di Forza Italia?”. Per il senatore D’Anna: “le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono praticamente pubbliche e di fatto accessibili a tutti. In particolar modo ai membri del collegio giudicante. Peccato, però, che chi di dovere, finora, non si sia ancora preso la briga di verificarle”. “Come si fa - conclude il parlamentare del Popolo della Libertà - a considerare ‘attendibile’ un personaggio del genere? Insomma, certe dichiarazioni si sconfessano da sole. Se Vassallo è il pentito-principe del processo Cosentino allora stiamo veramente freschi”.

In caso di licenziamento ritorsivo la sanzione è quella della reintegra del lavoratore e del pagamento di una somma commisurata alle retribuzioni perse

Con recente decisione, il Tribunale di S. Maria C.V. ha accolto la domanda di un giovane dipendente di una società di contabilità della Confesercenti dichiarando nullo il licenziamento irrogatogli e risarcibile il danno da mobbing. Il giuslavorista della CISL, avvocato Domenico Carozza, che ha assistito e rappresentato il lavoratore, ha ritenuto che dai fatti narratogli si configurasse il motivo ritorsivo e discriminatorio del recesso nonché l’intento persecutorio e vessatorio finalizzato all’espulsione dall’organizzazione del lavoro. Il giudice ha accolto le tesi difensive concordando che i fatti emersi dalla prova testimoniale delineassero le figure giuridiche individuate dal legale; e’ risultato, infatti, che il lavoratore era stato vittima di un progressivo demansionamento nonché di comportamenti diffamanti dei suoi superiori gerarchici e, infine, della esclusione dalle riunioni periodiche a cui erano chiamati a partecipare i suoi colleghi sino al licenziamento giustificato con un’inesistente “eccessiva morbilità”. Tali vicissitudini hanno avuto origine allorquando era stato evidenziato al Presidente dell’Associazione per cui la società datrice di lavoro effettuava la contabilità gravi irregolarità nella destinazione dei fondi.
Il Giudice, benché la società non raggiungesse il requisito dimensionale previsto per l’applicabilità dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori, ne ha affermato ugualmente l’applicazione al caso di specie avendo individuato l'ipotesi del licenziamento discriminatorio adottato dal datore di lavoro con il precipuo intento punire il lavoratore che aveva formulato rivendicazioni. Lo stesso Giudice, inoltre, ha condannato la società al risarcimento del danno biologico avendo verificato la sussistenza del nesso di causalità tra i predetti fatti e la sindrome ansioso depressiva occorsa al lavoratore e certificata dal persone medico dall’Ospedale Civile di Caserta.