Antonio Santillo |
San Potito Sannitico, Consiglio Comunale del 30 aprile
2013. La protesta dell’opposizione.” Abbiamo fin da sempre concesso la massima
apertura e la massima predisposizione al dialogo. Voi dal canto vostro la
vostra chiusura mentale”. Noi sottoscritti
consiglieri comunali del Gruppo di Opposizione “Tradizione&Innovazione” di San Potito Sannitco, comunichiamo che non saremo
presenti al Consiglio Comunale. Queste le ragioni: Ancora una volta, il
Consiglio Comunale è stato convocato in violazione delle norme statutarie. Non c'è stata la previa consultazione della conferenza dei capigruppo, come previsto dall’art. 10, n. 5, dello Statuto: "a) Il presidente del Consiglio sentito il Sindaco e
la conferenza dei Capigruppo convoca e presiede il Consiglio Comunale.
...". La cogenza della norma è attestata dall'obbligo fissato con l'art. 16, n. 3
dello Statuto: "E istituita, presso il Comune di San Potito Sannitico, la
conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali
indicate dall’art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 39,
comma 4, del dlgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale." Il riferimento all'art. 13,
comma 3 dello Statuto è chiaramente un errore. Errore dovuto alla
superficialità con cui è stato redatto lo Statuto. Infatti l'art. 13 parla
delle commissioni consiliari, permanenti e/o straordinarie, che nulla hanno a
che fare con la Conferenza dei Capigruppo, salva l'ipotesi, molto remota, che
il richiamo abbia a riferimento le modalità di adozione della delibera di
istituzione della Conferenza dei Capigruppo. Quest'ultima lettura della
norma non è ammissibile, poiché l'ulteriore richiamo all'art. 39, n. 4, del
T.U. Legge Enti Locali, prevede che: " Il presidente del
consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al consiglio." E' evidente che nel rimaneggiamento della
"formula tipo di Statuto", il Consiglio che l'adottò non ha valutato
i singoli articoli e quindi la correttezza dei richiami. Tenuto conto della
ragione della norma, pubblicità ed informazione preventiva per i gruppi
consiliari, il richiamo presente nell'art. 16, n. 3, è da intendere non
all'art. 13, comma 3, ma all'art. 10, n. 5 dello Statuto. Questa interpretazione è
sorretta anche dai comuni ed ormai affermatissimi principi della pubblicità, della
trasparenza e della diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. Principi consacrati in via definitiva nel il decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante proprio gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. Come più volte ribadito
in Consiglio Comunale, ogni e diversa interpretazione è da intendere come un
atto di prevaricazione nei confronti dei cittadini, del Consiglio comunale e
dei singoli consiglieri. Il riferimento all'art. 11, n. 4, dello Statuto non può
essere fatta in violazione dei principi fondamentali o se vogliamo
"elementari" della democrazia ed in opposizione, ovvero in
alternativa, alla lettura complessiva dello Statuto, delle Leggi dello Stato e
della stessa Costituzione. Né può essere inteso quale lettura alternativa ad
altra norma dello Statuto, nella specie, all'art. 10, n. 5. L'art. 11 dello Statuto,
titolato "Sessioni e convocazione" si limita solo a descrivere le sessioni di
lavoro del Consiglio ed ad indicare le modalità esecutive di convocazione
dell'assemblea: "La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta
del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione
deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli
argomenti proposti, purché di competenza consiliare." (art. 11, n.4). Dettato normativo che sta
ad indicare solo che il Presidente non può, per nessuna ragione, convocare il
Consiglio senza una richiesta formale da parte del Sindaco, ovvero di un quinto
dei consiglieri. Come abbiamo detto in altre occasioni, leggere le norme "in modo discrezionale e secondo convenienza" significa porsi contro lo Statuto e la stessa Costituzione repubblicana. Il rispetto dei principi democratici
contenuti nello Statuto non è rimesso alla
discrezionalità di chi ricopre la particolare funzione ma è vincolante e a garanzia dei diritti cittadini e dei consiglieri. Rispetto che deve essere sempre assicurato in modo sufficiente e tempestivo al fine di consentire un’efficace discussione sugli argomenti posti all’attenzione Consiglio. A dare maggiore forza a
quanto detto soccorrono l’art. 10, n. 6 lett. c, dello
Statuto: "Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio." nonché l'art. 15 dello Statuto, che in modo chiaro prevede che i consiglieri “... hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, ...”. La protervia con cui si persevera nella violazione
dello Statuto, quindi nella insolenza nei confronti dei cittadini e dei
consiglieri, ci obbliga ad assumere come forma di protesta la non
partecipazione ai lavori del Consiglio, nella convinzione che i deliberati che saranno assunti, senza rispetto
dello norme statutarie, sono nulli. A quanto innanzi aggiungiamo anche che il
mancato rispetto dello Statuto farà assumere al Consiglio comunale decisioni
discutibili ed errate. Il regolamento per la prevenzione e per la repressione
della corruzione e dell'illegalità è assunto, come già in passato, in
violazione delle norme Costituzionali e di legge. La potestà regolamentare è
del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, n. 2: "Il consiglio ha
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e
delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma
3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
..." Nel nostro Comune, il potere del Consiglio è
completamente snaturato, poiché non si è mai messo l'organo collegiale nella
condizione di discutere i regolamenti con i tempi, i modi e le forme dal
Consiglio fissati. Non si è mai voluta costituire apposita commissione per i
regolamenti, né il Consiglio è stato investito della decisione di deliberare i
criteri generali ai quali la Giunta deve attenersi per l’adozione dei
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Ci rifiutiamo quindi di
avallare Regolamenti confusi, contraddittori e con disposizioni inutili.
L'approvazione del rendiconto di gestione 2012 è chiesta
in violazione dell'art. 227, n. 2, del D.lgs. 267/2000, che espressamente
prevede che "La proposta (di approvazione del rendiconto) è messa a
disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento". Pur rispettando il
termine di legge, 30 aprile, anche quest'anno la proposta di approvazione del
rendiconto non è stata posta a disposizione dei consiglieri per almeno venti
giorni, né gli è stata data la pubblicità dovuta. E'
noto che il sistema del bilancio e del rendiconto assolve una funzione
informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È
compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed
agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio e del rendiconto, comprensivi dei rispettivi
allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. E' vero che il nostro Statuto, nulla prevede
sul punto. Ma non si può ignorare che l'art. 162, c. 7 del TUEL, impone agli enti locali di precisare nello statuto
e nei regolamenti le modalità con le quali assicurare ai cittadini ed agli
organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale. Il rispetto del
principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell’ente nella
divulgazione delle risultanze dei documenti previsionali e consuntivi, che
comporti la fruibilità delle informazioni. Il solo rispetto del diritto di accesso agli atti, esercitato su istanza
del singolo cittadino, non soddisfa il principio della pubblicità. I contenuti del bilancio, del rendiconto e di tutti gli allegati devono essere resi accessibili ai cittadini e agli organismi di partecipazione. I documenti contabili devono essere comprensibili da tutti, dalla moltitudine dei destinatari. Essi non devono favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. Principi che devono ispirare i processi di formazione del bilancio, sia previsionale che consuntivo. La pubblicità, unita ad una ampia ed analitica discussione del bilancio e del rendiconto è il nostro punto di riferimento, per aiutare i cittadini ad avere consapevolezza dei punti di forza e di quelli di debolezza dell'agire amministrativo. La mancata pubblicità degli atti del rendiconto con la violazione dei
termini di legge stabiliti per i consiglieri importerà la nullità della
eventuale delibera di approvazione che sarà adottata. La nostra insistenza sulla
pubblicità non è un puntiglio, ma frutto della ferma convinzione che il Comune
deve essere una "casa di vetro" (Espressione usata sin dalla fine del
1800 dai politici più avveduti). Chiediamo la nostra decisione e le motivazioni innanzi indicate
siano espressamente portate a conoscenza del Consiglio. Il presente
documento di protesta sia inserito in ogni deliberazione che sarà assunta, in
considerazione delle modalità di
verbalizzazione delle sessioni di lavoro del Consiglio.
C.S.