NAPOLI – Il Presidente
della Regione Campania Vincenzo De Luca (nella foto) 
1.      
Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino
al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e
fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della
situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui
all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:
a)       sono
consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar,
gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente,
quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri
esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità
di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,
confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi
alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;
b)      sono
consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone,
cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con
raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità
di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio,
salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.
2.      
E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli
operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli
utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel
protocollo allegato sub A al provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale.
3.      
Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio
del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1
maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di
cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione,
anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e
parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione
che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite
potranno restare in funzione. 
4.      
Il mancato rispetto delle misure di contenimento
e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta,
ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura
dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni). 
5.      
L’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 è confermata
per quanto non modificato dal presente provvedimento.
Pietro Rossi
