Il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una
lavoratrice addetta alle vendite contro il datore di lavoro, dichiarava
l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale perché non si
era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la
disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto
vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata. La società proponeva prima appello e poi ricorso per cassazione: entrambi respinti. La Corte di Cassazione ha ribadito che, atteso che la legge 260/1949,
relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze
civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di
astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando
compiutamente la materia, non è consentita l'applicazione analogica
delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il
suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro,
essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività
infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività
infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva
a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la
rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa
né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del
lavoratore, ma al loro accordo. Con la legge 250/1952 è stato sancito che solo per il personale di
qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie
pubbliche e private sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa
durante le festività su ordine del datore di lavoro in presenza di
esigenze di servizio. Non sussiste, quindi, un obbligo generale a carico dei lavoratori di
effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla legge alla
celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole
della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo.