Giovanni Schiappa |
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 07.03.2009 venivano modificate le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, variando le realizzazioni di nuovi sottotetti, mentre con ulteriore deliberazione n. 40 del 20.03.2012 del Commissario Straordinario veniva confermato integralmente l’art. 13 delle predette Norme Tecniche di Attuazione, in ordine alla realizzazione dei nuovi sottotetti, fatti salvi i casi previsti dalla Legge Regionale n. 15/2000.
Alcune anomalie dovute all’eccessiva altezza dei sottotetti hanno determinato in alcuni casi violazioni di distanze legali e dei parametri urbanistici del Piano Regolatore Generale, nonché ci si è trovati dinanzi a realizzazioni non consone con caratteristiche di pregio ambientale e storico di alcuni ambiti territoriali comunali.
Per questi motivi l'Amministrazione comunale ha ritenuto preminente fornire chiarimenti ed indicazioni nel quadro delle decisioni assunte con un'apposita deliberazione, con specifico riferimento alle normative vigenti e, in particolare, al Piano Casa di cui alla Legge Regionale n. 19/2009 e successive modifiche, integrazioni e proroghe.
L’Amministrazione comunale, inoltre, avendo intenzione di migliorare la vivibilità e di favorire il recupero degli edifici, valorizzandone il patrimonio esistente nonché le superfici pertinenziali a servizio degli immobili, nel contempo, promuove l’utilizzo di tecniche costruttive con criteri di sostenibilità e con l'utilizzo di materiali ecocompatibili, garantendo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili.
In relazione alla deliberazione consiliare n. 5 del 07.03.2009, tutte le nuove realizzazioni di sottotetti saranno consentite solo nel rispetto dell’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui al vigente Piano Regolatore Generale, in ordine alle distanze legali da fabbricati esistenti.
Nei casi di realizzazioni di nuovi fabbricati o di ampliamenti di immobili preesistenti, poi, ai sensi del Piano Casa di cui alla Legge Regionale n. 19/2009 e sue modifiche, integrazioni e proroghe, saranno consentiti i soli sottotetti la cui altezza massima all’estradosso non superi i m. 2.40, con falde del tetto a pendenza costante non superiore al 30% ed in cui non siano previste aperture che possano alterare pendenze e forme delle falde del medesimo sottotetto.
Per tutte le nuove realizzazioni di fabbricati, ampliamenti e sottotetti dovrà essere sempre dimostrato che l’altezza di progetto sia tale da rispettare i preesistenti allineamenti, senza arretramenti, e che detta altezza non risulti superiore alla media delle altezze degli edifici finitimi, nel rispetto dell’altezza massima comunque mai superiore a m. 12, in conformità dell’art. 10 delle già citate Norme Tecniche di Attuazione.
Invece le nuove realizzazioni di sottotetti di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 5/2009 in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, saranno consentite solo se ritenute compatibili con il contesto ambientale, previa disamina dell’intera problematica nel corso di apposita conferenza dei servizi con la Soprintendenza ai BB.A.A., e ad avvenuta autorizzazione paesaggistica e previo Nulla Osta da parte della stessa.
Infine, i nuovi sottotetti nelle zone omogenee A1, di interesse storico, potranno essere realizzati secondo i limiti di cui al precedente punto 2. solo su edifici non vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 e che siano stati realizzati e/o siano stati oggetto di ristrutturazione edilizia negli ultimi 50 anni.