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| Amedeo Insero | 
CAIAZZO
 - Chiesto l'annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni di 
consiglio comunale nn. 17, 18, 19, 20, 21 e 22 assunte il 5 agosto 2011.
 Contestate le modalità di avviso della convocazione dell'assise 
comunale e la violazione della norma regolamentare che disciplina la 
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Un ricorso presentato
 il 11 novembre 2011 dal consigliere comunale di opposizione del Comune 
di Caiazzo Amedeo Insero che il Tribunale Amministrativo della Campania -
 all’esito della discussione della domanda cautelare svoltasi ieri 
innanzi al Collegio della I Sezione - ha respinto nell'interesse del Comune per ciascuno dei tre motivi di ricorso, al punto da esprimere un giudizio prognostico sull’esito finale del giudizio (“il ricorso non presenta profili che inducono ad una ragionevole previsione di accoglimento dello stesso”). Il
 comune, rappresentato dall'avvocato Tommaso Parisi aveva infatti 
impugnato il contenuto del ricorso ritenendo innanzitutto che il primo 
motivo di ricorso fosse palesemente destituito di fondamento (in quanto 
l’art. 25, comma 2 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione 
consiliare n. 15 del 21.10.05, attribuisce espressamente al Presidente 
del Consiglio Comunale il potere di convocazione del Consiglio). 
Ugualmente infondato il secondo motivo di ricorso (avviso della 
convocazione di assise) perché, considerato il periodo estivo, furono
 adottate particolari cautele per assicurare la tempestiva ed effettiva 
conoscenza della convocazione da parte dei consiglieri (in
 particolare per Insero, non rinvenuto nel suo domicilio, la 
convocazione fu consegnata il 28 luglio 2011 dal messo notificatore alla
 madre che sottoscrisse la dichiarazione di avvenuta consegna). Per 
quanto riguarda la violazione della norma regolamentare che disciplina 
la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il motivo di ricorso, per il Comune e oggi anche secondo il Tar, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva (è principio
 consolidato che i consiglieri comunali sono legittimati 
all’impugnazione delle delibere consiliari solo in presenza di atti 
incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio e, quindi, su un 
diritto spettante alla persona in quanto investita della carica di 
consigliere). Un ricorso che al Comune di Caiazzo è "costato" (vedi 
spese legali), ma soprattutto ai cittadini di Caiazzo che saranno 
costretti a pagare perché "gli altri sbagliano". 
c.s. 
