Dott. Giuseppe Avecone |
ALIFE – Con nota prot. n. 15732 il Comune di Alife ha risposto al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito all’invio tardivo delle certificazioni sul rispetto del Patto di Stabilità 2010 e 2009. Con la stessa nota il Comune di Alife ha chiesto l’accredito della sanzioni per il 2010 e 2009, comminate al Comune alifano, dell’importo, rispettivamente, di € 102.555,00 ed € 42.494,51. L’amministrazione comunale del Sindaco Giuseppe Avecone, dunque, con sacrificio e grande senso di responsabilità, si è adoperata ed ha attivato tutte le misure affinché si potesse rientrare nei criteri stabiliti dalla legge per il rispetto del patto interno di stabilità: ha pertanto trasmesso le certificazioni che attestano il rispetto del Patto di Stabilità per gli anni 2010 e 2009 (per annualità, quindi, precedenti a quelle dell’amministrazione comunale attualmente in carica); con la stessa nota si è chiesto, altresì, l’accredito delle sanzioni pari ad € 102.555,00, relativamente al Patto 2010, applicata per il mancato rispetto del patto secondo la certificazione regolarmente inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo, così come prescritto dal comma 3 dell’art. 1, Decreto Ministero Economia e Finanze del 18.03.2011, e della sanzione di € 42.494,51 relativamente all’annualità 2009. Certi del recupero della sanzione per l’annualità 2010, l’amministrazione comunale si sta adoperando affinché si riesca a recuperare anche la sanzione comminata per l’annualità 2009. Questa, comunque, la nota indirizzata al Comune di Alife che decreta il rispetto, comunque, del Patto di Stabilità e la restituzione delle somme immeritatamente sanzionate: “Premesso che l’Ente in questione ha trasmesso entrambe le certificazioni relative alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 in data 30 dicembre 2011, per quanto concerne le certificazioni sul patto di stabilità interno 2010 si segnala che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0040089 del 18 marzo 2011, disciplinante la certificazione per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010, pur fissando al comma 1 dell’art. 1 alla data del 31 marzo 2011 il termine ultimo per la trasmissione della ripetuta certificazione, la comma 3 dello stesso articolo dispone che “Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 31 dicembre 2011 e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano, sino alla data di invio, solo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 76 del decreto legge n.112/2008”. Pertanto, nella fattispecie in esame, ricorrendone i presupposti, si ritiene che codesto Ministero debba procedere alla restituzione dell’importo di € 102.555,00, non trovando più applicazione la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 7 D.Lgs. 149/2011. Circa, invece, l’attestazione sul rispetto del patto di stabilità interno 2009, si ritiene che la richiesta di riconsiderare la sanzione comminate al Comune per effetto dell’invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009 non possa essere accolta, ove si consideri che il prospetto pervenuto allo scrivente non è conforme a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del decreto n. 0020665 dell’8 marzo 2010, concernete la certificazione per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2009, atteso che lo stesso è stato elaborato manualmente e non in automatico secondo la procedura standard prevista dall’applicazione web dedicata al patto di stabilità interno che consente di desumere i dati numerici direttamente dalle informazioni presenti nel sistema inerenti al monitoraggio del patto 2009”.
Pietro Rossi