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Pietro Rossi
Informazione,Attualità, Cultura, Cronaca, Politica e Sport della Provincia di Caserta
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A)
PASTICCIERE
B)
PIZZAIOLO
Le
metodologie formative prevedono un'alternanza tra momenti orientati alla
trasmissione di contenuti teorici e momenti mirati allo sviluppo di competenze
di tipo operativo in funzione dei risultati attesi (abilità e conoscenze) da
conseguire nelle diverse fasi dell'interventi di formazione. I corsi saranno
realizzati in conformità alla normativa in materia di accreditamento, di cui
alla D.G.R.C. n. 242/2013 e ss.mm.ii. ed in linea con il sistema regionale
degli standard professionali formativi, di certificazioni e di attestazione di
competenze (D.G.R. n. 223/2014, D.G.R. n. 808/2015 e D.G.R. n. 314/2016 e ss.mm.
ii.) e come da repertorio dei titoli e delle qualificazioni. Entrami i percorsi
formativi oggetto del presente bando rientrano nella categoria di
"PERCORSI Dl QUALIFICAZIONE" e, pertanto, finalizzato all'ottenimento
della relativa Certificazione di Qualificazione professionale prevista in
Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014. I corsi avranno una durata complessiva
di 600 ore cadauno, da svolgersi nell’arco di circa 6 mesi. Essi saranno
articolati in 360 ore di lezioni teoriche d’aula ed attività laboratoriali e
240 ore di stage in azienda. Per ognuno dei due corsi in programma è prevista
la partecipazione di 14 (quattordici) allievi titolari più 3 (tre) allievi
uditori. Gli allievi uditori devono possedere tutti i requisiti richiesti per
la partecipazione all'attività formativa ed avere positivamente superato le
prove di selezione. L’allievo uditore ha i medesimi diritti ed obblighi degli
allievi titolari. A differenza di questi, però, non potrà percepire l’indennità
di frequenza né altri eventuali rimborsi per spese di viaggio e trasporto. In
caso di defezione di un allievo titolare, l'uditore primo in graduatoria può
subentrare all’allievo titolare dimissionario e percepire, dal tale momento in
poi, l’indennità di frequenza prevista. Qualora l'uditore sia rimasto tale per
tutta la durata del corso ed abbia assicurato una presenza non inferiore
all'80% della durata del corso medesimo, può essere ammesso agli esami finali
per il conseguimento della certificazione di qualificazione professionale. La partecipazione
a tutte le attività previste dal corso è completamente gratuita. La frequenza
al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di assenze pari al 20%
del monte ore previsto. Gli allievi che supereranno tale limite saranno
allontanati d’ufficio dal corso e non potranno, pertanto, partecipare agli
esami finali né conseguire la relativa qualifica professionale. Agli allievi
titolari dell'attività formativa sarà corrisposta un'indennità oraria di
frequenza pari ad euro 8,15 (Otto/15) per ogni ora di effettiva presenza al
corso. La corresponsione di tale indennità è subordinata al trasferimento delle
risorse da parte della Regione Campania, nonché all'avvenuto trasferimento, da
parte del Comune capofila di Piedimonte Matese, di dette risorse all’Ente
attuatore, Istituto Alberghiero. I corsisti, pertanto, accettano di ricevere
tale indennità rispettando i tempi sopra indicati, non avendo nulla a
pretendere in caso di ritardata corresponsione. Il modello di domanda di
partecipazione con i relativi allegati, è pubblicato ed è scaricabile dall’albo
on-line del Comune di Piedimonte Matese - Capofila dell’Ambito Territoriale C04
- al seguente indirizzo: www.comune.piedimonte-matese.ce.it
e dall’albo on-line dell’Istituto IPSEOA
“E.V. Cappello” – soggetto attuatore – al seguente indirizzo: www.alberghieropiedimonte.edu.it
. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, al
protocollo dell’Istituto IPSEOA “E.V. Cappello” entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 27/05/2022, secondo una delle seguenti modalità:
- presentazione
a mano, previa prenotazione al n. 0823/911648 interno 1, dalle ore 9:00 alle
13:00, presso l'Ufficio protocollo dell’Istituto IPSEOA “E.V. Cappello”;
- presentazione
tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
cerh010001@pec.istruzione.it specificando nell'oggetto: "Progetto I.T.I.A.
- Azione B). Domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai corsi
di formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale".
Pietro Rossi
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Ora, il Consiglio di Stato
con sentenza pubblicata il 26 Aprile precisa che il decreto non è idoneo a ledere
interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà
avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione
o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste”.
“Per riconoscere la diretta
impugnabilità dell’atto – continua la sentenza – è dirimente la sussistenza di
una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato
che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale
all’impugnazione, altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare
in un controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto
con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale
dell’interesse per cui l’ordinamento accorda tutela”.
Il Garante dei diritti delle
persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, dichiara:
“purtroppo
la
decisione del Consiglio di Stato, in definitiva, ha semplicemente spostato il
contenzioso a valle, ossia contro i singoli provvedimenti applicativi del
decreto interministeriale n. 182/2020. È infatti evidente che, solo per citare
uno degli aspetti più controversi dei nuovi PEI, le famiglie contesteranno la
riduzione delle ore di sostegno didattico degli alunni con disabilità grave
motivata con la necessità di superare l’automatismo con l’accertamento
sanitario. Una motivazione, quest’ultima, già ritenuta inconsistente dal TAR
del Lazio in quanto, non essendo state ancora approvate le linee guida del
nuovo “profilo di funzionamento”, l’unica base tecnica sulla quale formulare la
proposta delle ore di sostegno rimane pur sempre l’accertamento sanitario, con
conseguente illegittimità di tutti i PEI che, nella sezione dedicata alla
proposta delle risorse didattiche, non terranno conto della connotazione di
gravità dell’handicap. Quindi, in buona sostanza, assisteremo a un’escalation
del contenzioso con danni per gli alunni con disabilità e le loro famiglie e
per le casse dello Stato e dunque, di noi cittadini”.
Pietro Rossi
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