PIEDIMONTE
MATESE – Ci siamo da domani l’Italia incomincia lentamente ad avviare la Fase 2
che permette gradualmente la ripresa di alcune attività imprenditoriali ma
sempre rispettando le norme di sicurezza e distanziamento sociale.
Quali sono
le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?
Il Dpcm 26
aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali,
per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella
stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto
delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci
potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora
il divieto di assembramento non potesse essere garantito). Diventa obbligatorio
l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi
di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche
l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che
presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea
superiore ai 37,5 gradi. Sempre da domani 4 maggio, si può tornare a effettuare
l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa e
possono riprendere gli allenamenti degli atleti professionisti per le
discipline individuali. Altra importante novità riguarda la possibilità di
svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in
15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto. Il
Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per
bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a
domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali,
prevalentemente votate all'export, le attività per il settore manifatturiero e
quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con
l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
SPOSTAMENTI
1. Posso spostarmi per far visita a qualcuno?
Sono
consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti
(vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati
per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli
incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di
contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto
di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e
l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
2. Chi sono
i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1,
lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
L’ambito cui
può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente,
dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di
responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i
“congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner
conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno
stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per
esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come,
per esempio, i cugini del coniuge).
3. Si può
uscire per fare una passeggiata?
Si può
uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute,
per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai
congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.
Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a
realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad
esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa,
per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni
necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli
esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal
domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la
giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali
controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità
dell’autocertificazione, ove richiesto. La giustificazione del motivo di lavoro
può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore
di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In
ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento,
e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro
fra le persone.
4. Ci sono
limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e
febbre superiore a 37,5°?
I soggetti
con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante.
5. Si può
uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo
per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa
la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020.
6. Chi si
trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
7. Una volta
che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come
consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di
fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il Dpcm del
26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei
casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o
motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il
proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione
(come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti
spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora
non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
8. Ho un
figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino
pubblico?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
9. È
consentito fare attività motoria o sportiva?
L’attività
sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a
meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività
sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della
propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i
minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio
rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di
attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In
ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività
motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi
pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali
attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla
propria Regione.
10. Siamo
una squadra di atleti; possiamo allenarci, a porte chiuse, rispettando le norme
di distanziamento sociale?
No. Le
sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, sono
consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento,
a porte chiuse, solo per gli atleti di discipline individuali. E’ tuttavia
consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non
individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree
pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.
11. Posso
utilizzare la bicicletta?
L’uso della
bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di
residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito
utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni
circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza
interpersonale.
12. Posso
andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle
cerimonie funebri?
Sì, è
consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei
cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i
parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di
assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco
può disporne la temporanea chiusura. Per le regole relative alle cerimonie
funebri, anche all'interno dei cimiteri, si veda l'apposita faq.
13. Quali
sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?
Per le
informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di
consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
PUBBLICI
ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
- Quali
sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli
esercizi commerciali che sono aperti?
Le regole
sono indicate all’allegato 5 (inserire link) del Dpcm 26 aprile 2020. Fra
queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e
la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione
dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure
anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso
regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di
mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani
e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione
vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi
diversi per entrate e uscite.
2. I negozi
che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature
per bambini?
Sì, la
categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata
nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più
generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le
calzature.
3. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
4. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?
No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
5. È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?
3. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
4. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?
No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
5. È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?
No. Le
attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del
Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato
3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la
vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
6. E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
6. E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?
Sì,
mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e
rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare
nelle immediate vicinanze.
7. Le
concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?
Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
8. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
8. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
1. Con il
dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 (link) del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato, espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 (link) del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato, espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
2. È
consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere
d'arte? Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla
conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici,
arazzi, beni archeologici. Tali attività non sono infatti sostanzialmente
riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0,
essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del
d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20),
dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi
tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74)
nonché alle riparazioni di beni mobili (95).
3. I
soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale
rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono
continuare la propria attività?
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
4. Le
attività professionali, come per esempio quella di amministratore di
condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
Tutte le
attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono
espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma
con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020
prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere
esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza
applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
5. Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
5. Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono
continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è
infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97
(Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico).
6. Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
6. Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
Dipende dal
codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti,
occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati
dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche
apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai
codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate,
indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
CANTIERI
1. I cantieri rimangono aperti?
CANTIERI
1. I cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo,
occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la
categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno
della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di
strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e
metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di
pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica
utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere
idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza
delle cooperative, Feneal-Uil, Filca- CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo
di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
- È
consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di
attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle
produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere
sempre per autoconsumo?
Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19
UNIVERSITÀ
1. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
2. Cosa
cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione
superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o
didattico ed esercitazioni)?
Tali
attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi
sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il
rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure
organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero
in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli
studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle
modalità a distanza.
CERIMONIE,
EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE
1. Si possono
celebrare messe, matrimoni, funerali o altri riti civili e religiosi?
Sono sospese
su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose che
prevedano la partecipazione di significativi gruppi di persone; sono consentite
le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti (vedi FAQ) e,
comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando
rigorosamente le misure di distanziamento. E' sospesa la celebrazione in
presenza di una significativa pluralità di fedeli della messa e degli altri
riti religiosi come, a mero titolo di esempio, la preghiera del venerdì per la
religione islamica, il culto evangelico domenicale o le funzioni presso la
sinagoga durante il sabato. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di
culto, purché non si verifichino assembramenti e si assicuri la distanza tra i
frequentatori non inferiore a un metro.
Pietro Rossi