Ing. Angelo Di Costanzo, presidente Ato 5 |
ALVIGNANO. Il
sindaco di Alvignano precisa al Presidente della Commissione Consiliare
Speciale per la Trasparenza, per il Controllo delle Attività della Regione e
degli Enti Collegati e dell'utilizzo di tutti i Fondi, Caputo, e al Presidente
del Consiglio Regionale della Campania, Paolo Romano, la valenza dell'Ato5. "Staccare
la provincia di Caserta dalla gestione dell'Ato2 di Napoli è fondamentale. Ed
in ogni caso nessuno percepirà indennità e quant'altro. Se poi si vuole parlare
di 'carrozzoni' si guardi al Consorzio Idrico Terra di Lavoro ed alla gestione
finora portata avanti..." . Mi
pregio rappresentare le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la
costituzione dell’A.T.O. n.5. Con la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (oggi
confluita nel D.Lgs. 152/2006) si definiscono i criteri per la gestione del
S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) che è “costituito dall’insieme dei servizi
di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e
di depurazione delle acque reflue” secondo le fatidiche “3 e”: efficienza,
efficacia ed economicità. Il S.I.I., pertanto, si inquadra come Servizio
Pubblico Locale di “rilevanza economica” per cui resta escluso ogni potere
delle Regioni di pervenire ad una diversa qualificazione (Corte Cost. 17
novembre 2010, n. 325). Le Regioni non sono, quindi, competenti a disciplinare
il S.I.I. come servizio privo di rilevanza economica e a stabilire autonomamente
sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di
decadenza degli affidamenti in essere. Tali compiti sono riservati alle
Autorità d’Ambito e vengono delineati dal Capo II della Legge n. 36/94 (Artt.
8-11) che elenca i punti cardine dell’organizzazione del S.I.I.: il territorio
definito come A.T.O., le forme costitutive (ex Legge n. 142/90) dell’Ente
d’Ambito chiamato all’organizzazione del S.I.I., le modalità di affidamento al
“soggetto gestore”, il trasferimento delle infrastrutture a quest’ultimo che si
fa carico degli oneri relativi all’ammortamento degli eventuali mutui contratti
dai Comuni per la realizzazione delle opere medesime (Art. 12) aspetto non
trascurabile per le derelitte finanze degli Enti Locali che vivono sotto la
spada di Damocle del “patto di stabilità”. In sostanza l’Ente, così come
ribadito dall’Art. 148 del D.Lgs. 152/06 “è una struttura dotata di personalità
giuridica costituita in ciascun A.T.O. alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad
esse spettanti in materia di S.I.I. ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche e fognarie” e che ha come mission l’organizzazione, nel
territorio di competenza, dell’insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione dell’acqua ad uso civile nonché di quelli di
fognatura e depurazione della acque reflue (intese come l’insieme delle
domestiche, delle industriali e di quelle assimilabili alle domestiche) nonché
di provvedere all’organizzazione ed al controllo della gestione del servizio
affidata al soggetto gestore individuato. A
ciò si aggiunge che la costituzione in consorzio dei comuni individuati dalla
L.R. non è un atto volontario, bensì obbligatorio. Nel frattempo, però, con
l’art. 2, comma 186-bis della Legge n. 23 dicembre 2009, n. 191 (introdotto con
l’art. 1, comma 1-quinquies del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 convertito dalla
Legge del 26 marzo 2010, n. 42) è stata disposta: a) la soppressione delle
autorità d’ambito territoriale ottimali (AATO) entro “un anno dalla data di
entrata in vigore della legge 191/2009 del 1 gennaio 2010; b) l’attribuzione
con legge, da emanare entro il 1 gennaio 2011 da parte delle Regioni, ad altri
enti delle funzioni già esercitate dalle AATO, “nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”; c) la permanenza dell’efficacia
dell’art. 148 del d.l.vo 152/06 in ciascuna regione sino all’entrata in vigore
della suddetta legge regionale di attribuzione delle funzioni già esercitate
dalle AATO. In conseguenza di ciò si è posta in dubbio la legittimità
dell’avvenuta nomina da parte dell’ATO 5 Terra di Lavoro degli organi di
gestione e di controllo. Tuttavia è agevole evidenziare che in nessun punto
della Legge di abrogazione si fa divieto alle nomine de quibus soprattutto
tenuto conto che i predetti organi sono stati nominati per il funzionamento di
A.T.O. già formalmente istituiti per Legge Regionale.
Peraltro,
in ragione dell’inerzia di alcune assemblee regionali, il governo nazionale ha,
di fatto, congelato l’abrogazione e i termini di scadenza sono stati
“prorogati”, dapprima, al 31 marzo 2010 (art. 1, comma 1 d.l. 29 dicembre 2010,
n. 225), successivamente, al 31 dicembre 2011 (dpcm 25 marzo 2011) e, infine,
al 31 dicembre 2012 (art. 13, comma 2, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216) e tale e
uguale destino si prevede anche per il 2013 attesa la mancanza di novità.
Inoltre, con riferimento alle diverse competenze tra Regioni e Stato ed alla
facoltà di quest’ultimo riguardo la soppressione delle A.A.T.O., va detto che
la Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile 2011, n. 128, ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1°
quinquies del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 conv. dalla Legge del 26 marzo 2010,
n. 42 (con il quale, è stato introdotto il comma 186-bis dell’art. 2 della l.
191/2009), in quanto “la disciplina delle Autorità d’Ambito rientra nelle
materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di
competenza legislativa esclusiva dello Stato”. Tale disciplina attiene alla
tutela della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’ambito
consente la razionalizzazione del mercato ma attiene, allo stesso tempo, alla
tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze sulla gestione
all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale serve a razionalizzare l’uso delle
risorse nonché le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della
“biosfera” intesa “come sistema […] nel suo aspetto dinamico”. Lo Stato ha,
pertanto, piena facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d’Ambito.
Ciò non significa – osserva, tuttavia, la Corte – che alle Regioni sia vietato
qualsiasi intervento al riguardo. Infatti, lo stesso art. 1, comma 1-quinquies
del d.l. n. 2 del 2010, nel prevedere che “le regioni attribuiscono con legge
le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, riserva al legislatore
regionale un’ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i
moduli organizzativi più adeguati a garantire l’efficienza del S.I.I., nonché
forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati. Tale
facoltà non è mai stata esercitata dalla Regione Campania; al contrario il
Consiglio Provinciale di Caserta, in due consiliature successive e marcate da
un opposto orientamento politico della maggioranza, ha dimostrato ben diverso
attivismo e medesimi intenti. Sotto la Presidenza De Franciscis, prima
condividendo e sostenendo (con del. n. 74 del 19 dicembre 2006) l’emendamento
alla legge finanziaria del 2007 che con l’art. 3 modificava la L.R. n. 14/97 e
portava le A.A.T.O. da quattro a cinque e poi, una volta varata la norma (L.R. n.
1 del 19 gennaio 2007), approvando (con del. n. 31 del 27 luglio 2007) lo
Statuto del Consorzio obbligatorio di funzioni denominato “Ente d’Ambito Terra
di Lavoro”. Esso è composto da n. 28 articoli, tra questi alcuni ci permettono
di chiarire che la costituzione dell’ATO n.5 non comporta aggravi di spesa sui
cittadini campani. L’Art. 25, infatti, riguarda i costi di gestione dell’Ente e
rimanda direttamente all’Art. 148, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, “…i costi di
funzionamento della struttura operativa dell'Autorita' d'Ambito, determinati
annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi
all'Autorita' d'Ambito.” I costi sono, pertanto, a carico della Provincia e dei
suoi 104 Comuni (ad eccezione di quelli con meno di 1.000 abitanti che hanno
facoltà di non aderire) fino ad oggi assegnati all’Ambito n. 2 Napoli-Volturno.
Proprio l’art. 2 della L.R. n. 14/97 è stato così modificato: “al comma i),
dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): ATO n. 5, denominato
‘Terra di Lavoro” e, in modo perentorio, viene sancito che “tutti i comuni
della provincia di Caserta che nella cartografia allegata sotto la lettera a)
sono assegnati all’ATO n. 2 (Napoli-Volturno) passano all’ATO n. 5 (Terra di
Lavoro).” Va da se allora che trovandoci di fronte ad un mero trasferimento di
Comuni da un ambito territoriale (il n. 2) ad un altro (il n. 5), la
costituzione dell’ATO n.5 non comporta nessun aggravio di spesa sulla fiscalità
generale. Peraltro è importante citare l’Art. 154, comma 1 del D.lgs 152/2006.
Esso stabilisce che: “…la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della qualità della risorsa
idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle
aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento
dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio del "chi inquina paga". Tutte le quote
della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”. Tale
articolo è stato abrogato nella sola parte che si riferisce alla remunerazione
del capitale investito e prevede, quindi, che una quota parte dei costi di
gestione dell’Autorità siano posti a carico della tariffa; si è consolidato il
principio che tali costi sono tutti quelli che non rientrano in quelli di
funzionamento della struttura previsti all’art 148 (es. retribuzione CdA,
collegio dei revisori, ecc.). In
conseguenza di ciò un’eventuale rinuncia a qualsivoglia emolumento da parte
degli amministratori – come nel caso di specie - comporterebbe il rispetto non
solo dei recenti interventi normativi in tema di contenimento della spesa
pubblica, meglio noti come “spending review” ma anche il rispetto delle volontà
del popolo espressosi attraverso il referendum del 2011. Questo è l’ambito
normativo nel quale si è fin qui sviluppato il tragitto che ha portato alla
nomina della Presidenza e del C.d.A. dell’ATO n. 5 in conformità di quanto
previsto dalla citata L.R. 14/97. Peraltro le predette nomine rispondono – a
differenza di quanto ritenuto da un Comune della Provincia che ha proposto
ricorso al TAR, ai principi di «economicità, efficacia ed efficienza» atteso
che a distanza di circa 17 anni dalla sua costituzione, l’ATO n.2 “Napoli-Volturno”
non è riuscito neanche ad individuare un gestore unico del SII che, al
contrario, rimane parcellizzato sul territorio tra mille piccoli gestori locali
(contravvenendo ai principi sopra menzionati). Al contrario, vale citare la
Delibera del CdA n.5 del 18 Giugno 2010, che nell’affidamento il SII per la
sola città di Napoli alla Società ARIN SpA suddivide il resto del territorio in
due sub-ambiti e demandando all’ATO n.5 il compito di organizzare il Servizio
nel territorio della Provincia di Caserta. Parimenti non si comprendono i
richiami contenuti nel ricorso di cui sopra circa la manifestata volontà da
parte del Comune di Napoli (che ha in una SpA il suo gestore) di dar via ad un
governo pubblico dell’acqua. Se la Regione Campania ha scelto che il suo territorio
venga diviso in n.5 A.T.O. le attività poste in essere dalla Provincia di
Caserta risultano conformi al dato normativo che ha preso atto della errata
suddivisione pre esistente. Particolarmente incomprensibili e pretestuose
appaiono, infine, le accuse di illegittimità mosse nei confronti dell’Assemblea
che ha costituito l’ATO n. 5, a
seguito del recente decreto sulla spending review (D.L. n. 95/2012 convertito
con la Legge n. 135/2012). A parte la inapplicabilità della predetta norma a
enti già istituiti si segnala, in ogni caso, che la nomina del Presidente, del
CdA e dell’Organo di controllo risultano conformi alle recenti norme sul
contenimento della spesa pubblica (ad esempio, ai membri del CdA non verrà
corrisposto alcun compenso). Peraltro è il caso di evidenziare che le predette
nomine sono state effettuate con il parere favorevole di 38 Sindaci, nessun
contrario, e 2 astenuti. Analogamente nell’Assemblea del 5 ottobre u.s. nella
quale si è provveduti alla nomina del C.d.A., i presenti sono arrivati a 50 ed
il CdA dell’Ente è stato eletto con una ancor più larga maggioranza. In
conclusione, va rammentato il recente parere sulla legittimità della
costituzione dell’ATO 5 richiesto dal Presidente dell’Ente d’Ambito Napoli
Volturno al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Al
riguardo il Ministero nulla ha obiettato circa la legittimità della sua
costituzione ma si è limitato a suggerire di focalizzare l’attenzione
sull’opportunità di detta costituzione, un aspetto che, anche per quanto in
memoria, appare fortemente a favore di chi ha con coraggio deciso di far
partire il SII - anche e finalmente - in Terra di Lavoro. Nel restare a
disposizione per ogni altro chiarimento o notizia ritenuta utile, si porgono
distinti saluti.
Ing. Angelo Di
Costanzo, presidente Ato 5