Pietro Andrea Cappella |
PIEDIMONTE MATESE. Sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi
sulla legittimità e sul rispetto della Costituzione da parte della Legge
Regionale n.11/2012 che stabilisce il trasferimento presso il Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano dei 15 dipendenti del soppresso ente di bonifica
della Valle Telesina. Con propria ordinanza emanata ieri, la I sezione del Tar
Campania presieduta dal magistrato Cesare
Mastrocola, primo referendario ed estensore Michele Buonauro e consigliere
Francesco Guarracino, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
della norma varata dal Consiglio Regionale della Campania dinanzi ai giudici
della Consulta, sposando quindi in pieno la tesi sin qui portata avanti dal
presidente dell’Ente Prof. Pietro Andrea
Cappella, dalla deputazione amministrativa e dalla difesa sostenuta dagli
avvocati Luigi Maria D’Angiolella ed Eleonora Marzano. Nel dispositivo con cui
vengono trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale, i giudici amministrativi
hanno rilevato che “la
norma-provvedimento impugnata sembra in palese in contrasto con gli articoli 3
e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limita ad ordinare il
trasferimento nell’organico del Consorzio Sannio Alifano di 15 dipendenti del
soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, con conservazione
dell’inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito. Ed invero la
laconicità del precetto normativo impedisce di apprezzare e regolare i numerosi
aspetti problematici derivanti da una decisione fortemente incidente
sull’assetto organizzativo del Consorzio: il trasferimento presuppone una
omogeneità dei ruoli evidentemente assente nel caso di specie, poiché i
dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina sono stati
inquadrati nell’organico della Regione Campania; l’improvviso ed intempestivo sovraccarico
di personale crea una incisiva disorganizzazione ed appesantimento della
dotazione complessiva, poiché alcune posizioni sono palesemente ridondanti
(come quella del direttore amministrativo) ed altre sono comunque ultronee,
tenuto conto che il Consorzio Sannio Alifano ha nel corso degli anni provveduto
a coprire le carenze in organico di volta in volta verificatesi; non è
disciplinato e, dunque, non è data comprendere la distribuzione, in capo ai
vari soggetti interessati (Regione, gestione liquidatoria, Consorzio Sannio
Alifano) degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi (per i quali
pende peraltro un nutrito contenzioso), nonché degli accantonamenti per il
trattamento di fine rapporto; non è assicurata un’idonea copertura finanziaria,
poiché il contributo di ottocentomila euro riguarda il 2012 (mentre c’è un
vincolo di destinazione, previo successivo provvedimento con leggi di bilancio,
per gli anni 2013-2016) a fronte dell’assunzione di personale a tempo
indeterminato; le conseguenze finanziarie sul bilancio dell’ente potrebbero
condurre ad uno stato di dissesto o, comunque, di grave deficit
economico-finanziario. Tali aspetti, che già di per sé evidenziano
l’irragionevolezza della scelta dello strumento legislativo al fine di regolamentare
il caso oggetto di controversia, risultano vieppiù amplificati alla luce della
considerazione che la soppressione del Consorzio della Valle Telesina risale al
2002, onde durante il cospicuo arco di tempo elasso (oltre dieci anni) il
Consorzio ricorrente si è organizzato compiutamente per lo svolgimento delle
nuove attribuzioni derivanti dal soppresso Consorzio. In definitiva la
complessità degli interessi coinvolti e la delicatezza della tematica in esame
avrebbero dovuto suggerire, al fine di esaminare e risolvere tutti gli aspetti
problematici connessi con la decisione di trasferire 15 dipendenti al servizio
della Regione nell’organico del Consorzio Sannio Alifano, una articolata e
ponderata istruttoria, la quale è evidentemente mancata in virtù della scelta
di adottare lo strumento legislativo, per sua natura scevro da vincoli
procedimentali e motivazionali”. Alla luce di
tanto, il Tar ha sospeso l’intero giudizio sulla legittimità delle note
regionali con cui si intimava il presidente Cappella di assumere i 15
dipendenti, pena la nomina di un commissario ad acta e lo scioglimento degli
organi statutari.
Pietro Rossi