14 settembre 2012

Sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento presso il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano dei 15 dipendenti del soppresso ente di bonifica della Valle Telesina.


Pietro Andrea Cappella

PIEDIMONTE MATESE. Sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità e sul rispetto della Costituzione da parte della Legge Regionale n.11/2012 che stabilisce il trasferimento presso il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano dei 15 dipendenti del soppresso ente di bonifica della Valle Telesina. Con propria ordinanza emanata ieri, la I sezione del Tar Campania presieduta dal magistrato Cesare Mastrocola, primo referendario ed estensore Michele Buonauro e consigliere Francesco Guarracino, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma varata dal Consiglio Regionale della Campania dinanzi ai giudici della Consulta, sposando quindi in pieno la tesi sin qui portata avanti dal presidente dell’Ente Prof. Pietro Andrea Cappella, dalla deputazione amministrativa e dalla difesa sostenuta dagli avvocati Luigi Maria D’Angiolella ed Eleonora Marzano. Nel dispositivo con cui vengono trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale, i giudici amministrativi hanno rilevato che “la norma-provvedimento impugnata sembra in palese in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limita ad ordinare il trasferimento nell’organico del Consorzio Sannio Alifano di 15 dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, con conservazione dell’inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito. Ed invero la laconicità del precetto normativo impedisce di apprezzare e regolare i numerosi aspetti problematici derivanti da una decisione fortemente incidente sull’assetto organizzativo del Consorzio: il trasferimento presuppone una omogeneità dei ruoli evidentemente assente nel caso di specie, poiché i dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina sono stati inquadrati nell’organico della Regione Campania; l’improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale crea una incisiva disorganizzazione ed appesantimento della dotazione complessiva, poiché alcune posizioni sono palesemente ridondanti (come quella del direttore amministrativo) ed altre sono comunque ultronee, tenuto conto che il Consorzio Sannio Alifano ha nel corso degli anni provveduto a coprire le carenze in organico di volta in volta verificatesi; non è disciplinato e, dunque, non è data comprendere la distribuzione, in capo ai vari soggetti interessati (Regione, gestione liquidatoria, Consorzio Sannio Alifano) degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi (per i quali pende peraltro un nutrito contenzioso), nonché degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto; non è assicurata un’idonea copertura finanziaria, poiché il contributo di ottocentomila euro riguarda il 2012 (mentre c’è un vincolo di destinazione, previo successivo provvedimento con leggi di bilancio, per gli anni 2013-2016) a fronte dell’assunzione di personale a tempo indeterminato; le conseguenze finanziarie sul bilancio dell’ente potrebbero condurre ad uno stato di dissesto o, comunque, di grave deficit economico-finanziario. Tali aspetti, che già di per sé evidenziano l’irragionevolezza della scelta dello strumento legislativo al fine di regolamentare il caso oggetto di controversia, risultano vieppiù amplificati alla luce della considerazione che la soppressione del Consorzio della Valle Telesina risale al 2002, onde durante il cospicuo arco di tempo elasso (oltre dieci anni) il Consorzio ricorrente si è organizzato compiutamente per lo svolgimento delle nuove attribuzioni derivanti dal soppresso Consorzio. In definitiva la complessità degli interessi coinvolti e la delicatezza della tematica in esame avrebbero dovuto suggerire, al fine di esaminare e risolvere tutti gli aspetti problematici connessi con la decisione di trasferire 15 dipendenti al servizio della Regione nell’organico del Consorzio Sannio Alifano, una articolata e ponderata istruttoria, la quale è evidentemente mancata in virtù della scelta di adottare lo strumento legislativo, per sua natura scevro da vincoli procedimentali e motivazionali”.  Alla luce di tanto, il Tar ha sospeso l’intero giudizio sulla legittimità delle note regionali con cui si intimava il presidente Cappella di assumere i 15 dipendenti, pena la nomina di un commissario ad acta e lo scioglimento degli organi statutari.  

Pietro Rossi