La
Corte Costituzionale, con la sentenza 329/2011, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nella legge
388/2000 che subordina la concessione della
indennità di frequenza ai minori extracomunitari soggiornanti
legalmente nel territorio dello Stato al requisito della titolarità
della carta di soggiorno. L'
indennità di frequenza viene riconosciuta ai minorenni mutilati ed
invalidi civili che presentano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età o che sono portatori di un
determinato grado di ipoacusia, per consentire la frequenza a centri
di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri
occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine.
L’indennità è erogata alle condizioni reddituali stabilite per
l’assegno mensile di invalidità.
Secondo
la Corte Costituzione, l'indennità di frequenza cura l'interesse
alla salute, alla formazione ed alla assistenza di minori colpiti da
patologie invalidanti e appartenenti a famiglie in disagiate
condizioni economiche. L'indennità di frequenza rientra,
quindi, tra gli interventi di natura solidaristica essendo diretta a
fornire ausilio ai minori ed alle relative famiglie in stato di
necessità, per promuovere il progresso psicofisico e l'inserimento
sociale.
La
Corte Costituzione,
a fronte di tutto ciò, ha sancito che il condizionamento della
titolarità della carta di soggiorno (per cui sono necessari almeno
cinque anni) che viene imposto ai fini del riconoscimento del
beneficio per i minori stranieri, pur regolarmente presenti nel
territorio dello Stato, determina una sostanziale vanificazione delle
finalità dell'istituto ed una discriminazione tra
cittadini né ragionevole né proporzionata. La
Corte ha ravvisato, dunque, in questo caso la violazione del
principio di uguaglianza e dei diritti costituzionali alla
istruzione, alla salute ed al lavoro: violazione tanto più grave
perché riferita a minori in condizione di disabilità.
La
Corte Costituzionale era già intervenuta analogamente in tema di
benefici previdenziali ed assistenziali agli invalidi civili
extracomunitari: con la sentenza 306/2008 ha riconosciuto
ai cittadini extracomunitari titolari del
permesso di soggiorno di percepire l’indennità di accompagnamento,
con la sentenza 11/2009 ha dichiarato illegittime le norme che non
consentono l’attribuzione della pensione di inabilità in favore di
chi abbia solo il permesso di soggiorno e con la sentenza 187/2010 ha
censurato la norma che subordina al requisito della carta di
soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti
dell’assegno mensile di invalidità.
Studio Legale Carozza