30 gennaio 2012

Indennità di frequenza ed extra-comunita ri: intervento della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 329/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nella legge 388/2000 che subordina la concessione della indennità di frequenza ai minori extracomunitari soggiornanti legalmente nel territorio dello Stato al requisito della titolarità della carta di soggiorno. L' indennità di frequenza viene riconosciuta ai minorenni mutilati ed invalidi civili che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o che sono portatori di un determinato grado di ipoacusia, per consentire la frequenza a centri di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine. L’indennità è erogata alle condizioni reddituali stabilite per l’assegno mensile di invalidità.
Secondo la Corte Costituzione, l'indennità di frequenza cura l'interesse alla salute, alla formazione ed alla assistenza di minori colpiti da patologie invalidanti e appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche. L'indennità di frequenza rientra, quindi, tra gli interventi di natura solidaristica essendo diretta a fornire ausilio ai minori ed alle relative famiglie in stato di necessità, per promuovere il progresso psicofisico e l'inserimento sociale.
La Corte Costituzione, a fronte di tutto ciò, ha sancito che il condizionamento della titolarità della carta di soggiorno (per cui sono necessari almeno cinque anni) che viene imposto ai fini del riconoscimento del beneficio per i minori stranieri, pur regolarmente presenti nel territorio dello Stato, determina una sostanziale vanificazione delle finalità dell'istituto ed una discriminazione tra cittadini né ragionevole né proporzionata. La Corte ha ravvisato, dunque, in questo caso la violazione del principio di uguaglianza e dei diritti costituzionali alla istruzione, alla salute ed al lavoro: violazione tanto più grave perché riferita a minori in condizione di disabilità.
La Corte Costituzionale era già intervenuta analogamente in tema di benefici previdenziali ed assistenziali agli invalidi civili extracomunitari: con la sentenza 306/2008 ha riconosciuto ai cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno di percepire l’indennità di accompagnamento, con la sentenza 11/2009 ha dichiarato illegittime le norme che non consentono l’attribuzione della pensione di inabilità in favore di chi abbia solo il permesso di soggiorno e con la sentenza 187/2010 ha censurato la norma che subordina al requisito della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell’assegno mensile di invalidità.
 
Studio Legale Carozza