Determinate con certezza le sanzioni sugli “immobili fantasma”. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio ha definito i criteri per l’attribuzione della rendita presunta che sarà applicata a quanti non regolarizzeranno, entro il 30 aprile, gli edifici sconosciuti al Catasto, modificati senza nessuna dichiarazione o che hanno perso il requisito di ruralità.
Le operazioni preliminari
Nel caso in cui i titolari di diritti reali sugli immobili non presentino l’istanza di aggiornamento catastale entro la fine del mese, i tecnici rilevano la classe e la consistenza dei fabbricati in modo da attribuire d’ufficio la rendita presunta.
Il provvedimento spiega che il classamento consiste nell’individuazione della categoria e della classe. A tal fine sono necessari gli elementi tecnici emersi durante i sopralluoghi o forniti dai comuni, nonché i riferimenti della zona censuaria in cui è situato l’immobile.
La consistenza viene calcolata in base alla superficie desumibile dai rilievi, numero di piani o altezza dello stabile.
Le modalità di calcolo seguono la classe dell’immobile
Per gli immobili del gruppo A – abitazioni, la consistenza è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva dell’unità immobiliare e la superficie media del vano catastale riferita alla stessa zona censuaria.
Nel gruppo B – scuole e ospedali, la consistenza, espressa in metri cubi, viene calcolata tenendo conto, oltre che della superficie, dell’altezza media delle unità immobiliari.
Cosa accade dopo il 30 aprile
Nelle categorie A, B e C, cioè abitazioni, scuole e ospedali, negozi e box, a destinazione ordinaria, la rendita presunta è individuata moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe.
Per le categorie D – capannoni e alberghi ed E - immobili speciali, la rendita presunta si calcola con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.
Il valore dell’immobile deve essere riferito al biennio 1988-1989 e può essere determinato con una stima censuaria in base ai manufatti e agli impianti presenti.
Nell’attribuzione della rendita presunta, che viene retrodatata al 2007, oltre al pagamento degli arretrati e alle sanzioni previste, sugli interessati graveranno anche le spese per l’istruttoria, i sopralluoghi e il classamento degli immobili, così come indicato nell’Allegato al provvedimento.
(riproduzione riservata)
Fonte: www.edilportale.com
Le operazioni preliminari
Nel caso in cui i titolari di diritti reali sugli immobili non presentino l’istanza di aggiornamento catastale entro la fine del mese, i tecnici rilevano la classe e la consistenza dei fabbricati in modo da attribuire d’ufficio la rendita presunta.
Il provvedimento spiega che il classamento consiste nell’individuazione della categoria e della classe. A tal fine sono necessari gli elementi tecnici emersi durante i sopralluoghi o forniti dai comuni, nonché i riferimenti della zona censuaria in cui è situato l’immobile.
La consistenza viene calcolata in base alla superficie desumibile dai rilievi, numero di piani o altezza dello stabile.
Le modalità di calcolo seguono la classe dell’immobile
Per gli immobili del gruppo A – abitazioni, la consistenza è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva dell’unità immobiliare e la superficie media del vano catastale riferita alla stessa zona censuaria.
Nel gruppo B – scuole e ospedali, la consistenza, espressa in metri cubi, viene calcolata tenendo conto, oltre che della superficie, dell’altezza media delle unità immobiliari.
Cosa accade dopo il 30 aprile
Nelle categorie A, B e C, cioè abitazioni, scuole e ospedali, negozi e box, a destinazione ordinaria, la rendita presunta è individuata moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe.
Per le categorie D – capannoni e alberghi ed E - immobili speciali, la rendita presunta si calcola con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.
Il valore dell’immobile deve essere riferito al biennio 1988-1989 e può essere determinato con una stima censuaria in base ai manufatti e agli impianti presenti.
Nell’attribuzione della rendita presunta, che viene retrodatata al 2007, oltre al pagamento degli arretrati e alle sanzioni previste, sugli interessati graveranno anche le spese per l’istruttoria, i sopralluoghi e il classamento degli immobili, così come indicato nell’Allegato al provvedimento.
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