07 febbraio 2011

La Mediazione: i principi.


Gli Alternative Dispute Resolution (ADR) sono dei veri e propri strumenti alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario. Gli ADR, dei quali la mediazione-conciliazione fa parte, si caratterizzano per l’informalità delle procedure, con l’intervento in essi di terzi in posizione imparziale, che svolgono la funzione di coadiuvare le parti nella risoluzione della controversia tra di loro insorta.

La legge 7 luglio 2009, n.88 (pubblicata in G.U. del 14 luglio 2009), facendo seguito ad una direttiva europea (2008/52/CE) e ad una direttiva del Consiglio del 21 maggio 2008 (“relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale”), introduce “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea”.

La Commissione delle Comunità europee raccomanda che gli organismi di mediazione si attengano e rispettino determinati principi.

1. Il principio del contraddittorio.

E’ il diritto riconosciuto alle parte di far conoscere al mediatore e all’altra parte le proprie posizioni; di venire a conoscenza delle pretese della controparte e di beneficiare del conforto delle tesi di eventuali esperti nominati nelle controversie più complicate.

2. Il principio di libertà.

Consiste nell’obbligatorietà della decisione dell’organo di conciliazione nei soli confronti di coloro che precedentemente siano stati informati e l’abbiano espressamente accettata.

3. Il principio di rappresentanza.

Questo principio consiste nella facoltà riconosciuta alle parti di farsi accompagnare da un terzo in qualunque stato della procedura.

4. Il principio di legalità

E’ la garanzia riconosciuta al consumatore di non essere privato della protezione che gli accorda la legge (norme imperative) dello Stato nel cui territorio l’organo è istituito.

5. Il principio di efficacia.

Il principio dell’efficacia fa riferimento alla procedura stessa tesa alla conciliazione delle controversie. L’efficacia della procedura si raggiunge mediante: l’accesso alla procedura senza obbligo di nominare un legale; la modicità dei costi della procedura (o la gratuità della stessa); i termini brevi di risoluzione della controversia.

6. Il principio di trasparenza.

Si raggiunge: 1) mediante la comunicazione in forma scritta, a qualunque soggetto la richieda, di tutte le notizie relative ai tipi di controversie; alle modalità di presentazione dei reclami; al costo delle procedure; etc. 2) mediante la pubblicazione da parte degli organismi di conciliazione di una relazione annuale di contenuto statistico.

7. Il principio di indipendenza.

E’ riferito all’organo di conciliazione il quale deve agire in modo tale da assicurare che la sua azione, e decisione susseguente, siano improntate a criteri di imparzialità.(avv. Antonio Gaudiano – conciliatore. www.primapaginaitaliana.it)


avv. Antonio Gaudiano (nella foto)