REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
CALENDARIO VENATORIO PER L’ANNATA 2009-2010
L’esercizio venatorio per l’annata 2009/2010, ai sensi dell’art.49, della L.R.15/2002, e dell’art. 16
L. R. 8/1996 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia
controllata è così disciplinata:
- Nei giorni 3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2009 è consentito l’esercizio venatorio alla specie quaglia
(Coturnix coturnix) ed alla specie tortora (Streptopelia turtur), per quest’ ultima soltanto da
appostamento temporaneo. Non è possibile praticare tali attività nelle Zone di Protezione Speciale
della regione.
- Dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 gennaio 2009; per le specie ed i periodi
specificati di seguito:
a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 dicembre 2009: merlo
(Turdus merula); allodola (Alauda arvensis), starna (Perdix perdix) ( in considerazione
dei ripopolamenti effettuati), quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia turtur);
la data di chiusura per la caccia alle ultime due specie è fissata al 13 dicembre 2009, nel
rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell’art.18 della L. 157/92. Per la specie quaglia
(Coturnix coturnix), inoltre, la caccia è interdetta nei giorni 24 e 27 settembre 2009
e nei giorni 1, 4, 8 ed 11 ottobre 2009.
b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 14 gennaio 2010: fagiano
(phasianus colchicus) (in considerazione dei ripolamenti effettuati).
c) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 21 gennaio 2010:
beccaccia (scolopax rusticola).
d) Specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre 2009: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), lepre comuni (Lepus europaeus) ) ( in considerazione dei ripopolamenti
effettuati) e cinghiale ( Sus scrofa)
e) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2009 al 31 gennaio 2010:
colombaccio (Columba palumbus), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus), germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), marzaiola
(Anas querquedula), canapiglia (Anas strepera), mestolone (Anas clypeata), moriglione
(Aythya ferina), fischione (Anas penepole), codone (Anas acuta), moretta (Aythya
fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), cesena
(Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus),
porciglione (Rallus acquaticus), pavoncella (Vanellus vanellus), cornacchia grigia
(Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e volpe
(Vulpes vulpes);
Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l’esercizio dell'attività venatoria nel
mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia
agli ungulati.
CARNIERE GIORNALIERO
- fauna stanziale: due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie
cinghiale, e starna, e con un massimo di una lepre per settimana.
Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l’aiuto
dell’Associazione di appartenenza, a segnalare all’INFS (Via Ca’ Fornacetta 9, 40064,
OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e
località dell’abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto
all’indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto
abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- fauna migratoria: quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre
tortore, tre quaglie e tre beccacce con l’ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di
venti capi per l’intera stagione venatoria.
GIORNATE DI CACCIA
Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere
conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie ed in altre regioni.
Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì se nel corso di una
settimana è stata utilizzata anche un’altra giornata venatoria)).
Non è consentito cacciare il martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio
RECIPROCITA’ DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania,
devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, inoltre, qualora il
calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si
applicano anche sul territorio della Regione Campania. L’inosservanza di tali disposizioni sarà
sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.
SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE
La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita
consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una
scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (Philomachus
pugnax), coturnice (Alectoris graeca), pernice rossa (Alectoris rufa), cervo (Cervus elaphus), daino
(Dama dama), capriolo (Capreolus capreolus), muflone (Ovis musimon), peppola (Fringilla
montifringilla), e fringuello (Fringilla coelebs); è vietato, inoltre, l’abbattimento di specie previste
dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96, ma non menzionate nei paragrafi precedenti.
ORARIO DI CACCIA
La caccia può praticarsi da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (ai sensi del 2°
comma dell’art.24 della L . R. 10.04.1996, n°8); a tale orario si dovrà applicare l’ora legale nel
periodo di vigenza.
In sintesi:
MESE GIORNI
DALLE
ORE
ALLE
ORE
1-15 5.37 19.24
SETTEMBRE
16-30 5.52 18.59
1-15 6.07 18.34
OTTOBRE 16-25 6.21 18.15
25-31 5.30 17.03
1-15 5.42 16.51
NOVEMBRE
16-30 6.00 16.39
1-15 6.15 16.35
DICEMBRE
16-31 6.26 16.40
1-15 6.37 16.56
GENNAIO 2010
16-31 6.29 17.14
USO ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle
Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito
Dal 22 luglio al 31 agosto 2009, tranne il martedì e venerdì, dall’alba alle ore 10,00 dalle ore 18,00
alle 20,00.
Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia
presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne
rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività. Nelle Z.P.S. le attività di
addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo “ALTRI
DIVIETI E PRESCRIZIONI”, punto 2. lettere h) ed i).
L’uso del cane da ferma è consentito dal 3 settembre 2009 al 31 dicembre 2009; successivamente
l’uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse
stabiliti in questo calendario: Fagiano e Beccaccia e, esclusivamente lungo i corsi d’acqua, per
Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi .
L’uso del cane da seguita è consentito dal 20 Settembre al 31 Dicembre 2009. Successivamente a
tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati
esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali
(nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunistico-venatorie (in quest’ultimo caso anche
su selvaggina d’allevamento).
BATTUTE DI CACCIA
Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la
pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per
determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo
anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate.
Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono
essere diverse da giovedì e domenica, a seguito di comunicazione alle autorità da inviare
obbligatoriamente entro l’inizio della stagione venatoria. Le medesime informazioni devono essere
comunicate con gli stessi termini al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania ed al
comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono anche
nel caso di battute di caccia alla volpe.
NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE
ZONE DI CACCIA VIETATA
L’ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO NELLE BANDITE DEMANIALI, NEI
PARCHI E RISERVE NATURALI, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA,
NELLE OASI DI PROTEZIONE NATURALE ED IN TUTTE LE ALTRE AREE NATURALI
PROTETTE.
L’ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL’ART.10
DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHÈ DELL’ART.10 1° COMMA – LETT. A)
DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8, TERRITORIO TABELLATO
PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL’ART.12 DELLA STESSA
LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.
È INOLTRE VIETATO L’ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE
BOSCATE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI
DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART.10 COMMA 1. IN CASO DI
TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A
Euro 206,58 E NON SUPERIORE A Euro 413,17 (COMMA 3).
ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI
I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa
prevista all’art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.
È sempre vietato:
- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia
compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi
propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza
di mille metri dagli stessi;
- l’uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato
appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l’uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia;
- utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero
Salute 19 ottobre 2005);
Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 “Decreto 17
Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto
"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della
Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”, nonché delle disposizioni impartite con
il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009
“Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)”:
1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare
munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle
rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana,
mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di
selezione agli ungulati;
c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel
raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività' di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di
corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con
soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti
nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus),
combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10,
comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni;
i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura
di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli
marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle
colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di
riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati
dall'ente gestore: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre;
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco
eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide vige il
divieto di divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti
alle specie codone (Anas acuta), marzaiola(Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata),
alzavola (Anascrecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope),moriglione
(Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua(Gallinula chloropus), porciglione (Rallus
aquaticus), beccaccino(Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola),
frullino(Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione
vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con
l'eccezione della caccia agli ungulati;
6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e
penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche vige il divieto di
esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli
ungulati;
TESSERINO REGIONALE
Per l’esercizio venatorio è obbligatorio l’uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal
Comune di residenza o dall’Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino
non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all’annata precedente, o non ne esibisce la
ricevuta di restituzione.
Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della
tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l’originale, ed esibita la licenza di
caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.
Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l’attività venatoria, l’intestatario del tesserino deve
annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell’ATC
prescelto e, subito dopo l’ abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti; per
quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all’uopo
destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti.
Il cacciatore deve restituire entro il 31 marzo 2010 il tesserino all’Ente che lo ha rilasciato il quale
consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il 30
giugno 2010 i comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate
nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l’annata venatoria conclusasi con allegata la
ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del
rilascio del tesserino. Le province, entro il 31 luglio 2010, comunicheranno alla Regione il numero
dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare
l’importo delle entrate e l’indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.
DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE
Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a
decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma
dell’art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di
quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla
“dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi” vigente nel periodo. I trasgressori
saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano
particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall’art.17
del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico
l’infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all’ art.25
comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 va punita con la sanzione amministrativa prevista
all’art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL DISPOSTO DI CUI ALL’ART.11 DELLA L.353/2000
CHE INSERISCE NEL CODICE PENALE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: “ART.423 BIS –
(INCENDIO BOSCHIVO) – CHIUNQUE CAGIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O
FORESTE OVVERO SU VIVAI FORESTALI DESTINATI AL RIMBOSCHIMENTO, PROPRI O
ALTRUI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI.”
INOLTRE INCORRE NEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA
1.032,00 A 10.329,14 EURO; SE È PROPRIETARIO DEL BOSCO, SUL SUO TERRENO
SCATTA IL VINCOLO DI NON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER 15 ANNI; NON
POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI PER 5 ANNI PER RECUPERARE O
RIMBOSCHIRE IL TERRENO PERCORSO DAL FUOCO; OVE, INOLTRE, VOLESSE
ALIENARE IL BENE, È FATTO OBBLIGO AL NOTAIO DI RIPORTARE NEL ROGITO DI
COMPRAVENDITA LA SITUAZIONE DEL BOSCO RISPETTO AGLI INCENDI.
Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R.
10 Aprile 96, n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell’11 febbraio 1992.
CACCIA PROGRAMMATA
Si ricorda infine che ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la
residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l’iscrizione ad altri A.T.C. in
base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l’indice di densità venatoria.
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione collegandosi al Sito WEB www.campaniacaccia.it
ovvero presentando istanza cartacea sui modelli disponibili presso gli Uffici Provinciali competenti
per la caccia e presso il Settore regionale Foreste Caccia e Pesca. L’ammissione come residenza
venatoria (primo ATC) con istanza cartacea va richiesta alla Provincia obbligatoriamente sul
Mod.1 mentre l’iscrizione senza residenza venatoria va richiesta obbligatoriamente al Comitato di
Gestione dell’ATC prescelto utilizzando il Mod.2.
Ogni cacciatore non potrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria).
L’acquisizione della residenza venatoria ed l’eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante
l’apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall’amministrazione competente al rilascio del
tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).
Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è
possibile chiedere l’autorizzazione all’esercizio della caccia all’avi-fauna migratoria negli altri
A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento
alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 - specificare il codice tariffa 1150) di
una quota pari ad 1/3 di quella dell’iscrizione all’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria.
La prenotazione di ciascuna giornata in mobilità saranno possibile mediante il collegamento al sito
WEB www.campaniacaccia.it. Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità
alla valutazione dell’ammissibilità delle richieste, approvando formalmente e con motivazione gli
elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi. Gli elenchi dovranno essere resi
pubblici sullo stesso sito almeno 24 ore prima della loro validità temporale.
Il numero potenziale di cacciatori che praticano l’attività venatoria (iscritti ed in mobilità) in
ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni giornata non potrà superare il limite consentito
dall’indice di densità venatoria. Per l’esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà
essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima
di iniziare l’attività venatoria e specificando l’A.T.C. in cui viene effettuata.