18 marzo 2009

Concorso pubblico, per esami, a un posto di commissario forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.


Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

Concorso pubblico, per esami, a un posto di commissario forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato


IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
VISTA la legge 20 settembre 1980, n. 574, e, in particolare, l’articolo 40;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l’articolo 26 sulle qualità morali e di
condotta prescritte per l’accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il
regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce
i minimi limiti di statura per l’ammissione ai concorsi, tra gli altri, dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120 ed in particolare l’articolo 1 ai sensi del quale la
condizione di privo di vista non implica di per sé mancanza del requisito dell’idoneità fisica per
l’accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e
motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della
qualifica o del profilo professionale per il quale il concorso è bandito;
CONSIDERATO in proposito che la condizione di privo di vista è causa di inidoneità per
l’accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive
modificazioni, concernente il regolamento sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente il riordino delle carriere del
personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal decreto legislativo 28
dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 2 giugno 1999, n. 295,
recante il regolamento sul limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per il
Corpo forestale dello Stato;
VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di
coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente l’istituzione del servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, concernente il Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro della funzione pubblica del 5 maggio 2004, con il quale viene definita l’equiparazione dei
diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
VISTO il decreto interministeriale 24 giugno 2004, con il quale i profili professionali riferibili
alle qualifiche di commissario forestale, commissario capo forestale e vice questore aggiunto
forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato sono stati individuati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, e quantificati nella tabella 1) allegata al medesimo decreto
interministeriale;
VISTO il decreto interministeriale 1 luglio 2004, con il quale, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si individuano le
classi di laurea specialistiche per l’accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 settembre 1997, n.
392, recante norme per l’individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero delle
Politiche Agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all’accesso in relazione ai casi di
esclusione del diritto di accesso;
CONSIDERATO che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che pertanto si rende
indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno l’eventuale prova
preselettiva e le prove scritte d’esame;
CONSIDERATE, altresì, le preminenti esigenze di servizio che, all’attualità, richiedono il
reclutamento di personale nell’ambito del profilo professionale di chimico;
VISTO l’art. 1, comma 346 lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)";
D E C R E T A
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di commissario forestale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, profilo professionale chimico.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore ai trentadue anni. Si prescinde da detto limite per il personale
appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;
c) godere dei diritti politici;
d) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165;
e) I. diploma di laurea in chimica ed equipollenti, conseguito presso una università della
Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo
l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
II. ovvero, laurea specialistica, conseguita presso una università della Repubblica italiana
o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente alla classe delle lauree
specialistiche in scienze chimiche (62/S) prevista dal decreto interministeriale 1 luglio 2004;
f) abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’ordine professionale;
g) avere l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in
conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138;
• sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle
imperfezioni ed infermità elencate all’articolo 2 del D.P.R. 27 febbraio 1991, n.132, ed
in particolare:
• statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne;
• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna
sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni
chirurgiche delle ametropie. Visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione non superiore a tre diottrie complessive e in particolare per la miopia,
l’ipermetropia e l’astigmatismo semplice (miotico od ipermetropico) tre diottrie in
ciascuno occhio, per l’astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei
singoli vizi;
• funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze
500, 1000, 2000, 4000 hz, all’esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30
decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
• apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono
essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di
non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per
ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere
sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può
essere superiore a sedici elementi.
h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza per i
candidati di sesso maschile;
i) non essere stati destituiti o espulsi dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato non deve aver riportato, nel precedente
triennio, la sanzione disciplinare più grave della sospensione o la riduzione dello stipendio per un
mese, e non deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo inferiore a “buono”.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’articolo 4. Devono altresì, ad
eccezione di quello relativo all’età, essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina a
commissario forestale.
4. E’ cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e
verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso.
L’Amministrazione completa la verifica delle domande solo in riferimento ai candidati che
superano le prove e gli accertamenti di idoneità. La mancata esclusione dalle prove e dagli
accertamenti di idoneità non costituisce, perciò, riconoscimento del possesso dei requisiti, né sana le eventuali irregolarità della domanda di partecipazione.
5. L’esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, può
avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3
Casi particolari di esclusione
1. Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati “obiettori di
coscienza”, ovvero ammessi a prestare “servizio civile” ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate dai
Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle
qualità morali e quello dell’idoneità psico-fisica necessari per prestare servizio nel corpo forestale
dello Stato, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
4. L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta in qualunque
momento con decreto motivato del Capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi sull’apposito modulo allegato al
presente bando e comunque reperibile presso l’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in Via G. Carducci, n. 5 - Roma, presso i Comandi regionali e provinciali del Corpo forestale dello Stato e le Prefetture delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché presso i Coordinamenti territoriali per l’ambiente e distrettuali del Corpo forestale dello Stato, gli uffici territoriali per la biodiversità, i comandi stazione del Corpo forestale dello Stato, ovvero scaricabile dal sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi), devono essere presentate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 12^ – Via G. Carducci, n. 5 – 00187 Roma, o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami”, al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, Divisione 12^ - Via G. Carducci, n. 5 – 00187 Roma.
2. I candidati che si trovano all’estero possono inviare la domanda alle rappresentanze
diplomatiche o agli uffici consolari che ne cureranno l’invio al Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 12^ - 00187 Roma.
3. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non
vengono accolte le domande presentate o spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito.
4. E’ fatto obbligo a ciascun candidato di dichiarare nella domanda:
a) il cognome e nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita, nonché il codice fiscale;
c) la residenza;
d) la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;
e) le qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del d.l.vo 165/01;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali nè procedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nè che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
g) il diploma di laurea rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell’art.17, comma 95, della legge 15.5.1997, n.127, e delle sue disposizioni
attuative o di laurea specialistica, con l’indicazione dell’Università o Istituto che lo ha rilasciato e
della data di conseguimento, e l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’ordine
professionale;
h) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova di esame, di cui al successivo
articolo 8, comma 1, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
i) di non essere stato dichiarato “obiettore di coscienza”, ovvero ammesso a prestare
“servizio civile”, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni;
k) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;
l) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
5. Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale
si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 12^ – Via G. Carducci, n. 5 – 00187 Roma.
6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al
concorso risulti il difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta l’esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti all’articolo 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni, purché compatibili con i requisiti psico-fisici prescritti dall’articolo 2 e già posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilità, esclusivamente nella
domanda di partecipazione. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
8. Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che il diario e la
sede delle prove concorsuali saranno comunicate con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4a Serie speciale “Concorsi ed esami”, del 30 giugno 2009 e che tale
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
9. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La domanda, redatta a norma del primo comma del presente articolo sull’apposito
modello, deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dal concorso.
11. L’esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini perentori di
presentazione della domanda, per la non sottoscrizione della domanda e per le dichiarazioni fatte
nella domanda dalle quali emerga il difetto di un requisito di partecipazione, può avvenire in
qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
12. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Commissione di concorso
1. La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al ruolo dei commissari
forestali, è costituita con successivo provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Per le prove relative alle lingue straniere e all’informatica, la commissione esaminatrice,
limitatamente all’espletamento delle suddette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un esperto in informatica.
3. La commissione esaminatrice per l’effettuazione dell’eventuale prova preselettiva potrà
avvalersi di procedure automatizzate gestite da imprese specializzate in selezione del personale.
Art. 6
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquecento
volte il numero dei posti messi a concorso, verrà effettuata una prova preselettiva volta a
determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
2. La prova è articolata in quesiti a risposta a scelta multipla diretti ad accertare la
conoscenza delle materie previste dal bando di concorso per l’espletamento delle prove scritte.
3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata una graduatoria preliminare ed è
ammesso alla prova scritta un numero di concorrenti non superiore a 70 volte i posti messi a
concorso, nonché i candidati classificati ex equo all’ultimo posto utile per l’ammissione.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto
finale di merito.
5. L’Amministrazione può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati enti
pubblici o privati specializzati nel settore.
6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di
attribuzione del relativo punteggio nonché la durata della prova.
7. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con
idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.
8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono, comunque
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e della regolarità della
domanda di partecipazione di cui all’articolo 4, tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova preselettiva, nella sede, nei giorni e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 30 giugno 2009, sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
9. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova
d’esame è escluso dal concorso.
10. L’elenco alfabetico dei candidati che superano la prova preselettiva è pubblicato
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale
“Concorsi ed esami” del giorno che verrà reso noto contestualmente alla comunicazione di cui al
precedente, comma 8. Di tale pubblicazione viene data notizia, anche sul sito Internet del Corpo
forestale dello Stato (www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi).
11. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 7
Prova d’esame
1. I candidati che abbiano superato la prova preselettiva sono ammessi a sostenere le prove
scritte d’esame di cui al successivo articolo 8 del presente bando.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed
esami”, di cui al comma 10 dell’articolo 6 sarà data comunicazione della sede e del calendario di
svolgimento delle prove scritte.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 8
Materie d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio comprendente anche una
prova di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e una prova orale di informatica.
2. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, sono dirette ad accertare
l’attitudine del candidato a svolgere mansioni specifiche del profilo professionale per il quale
concorre e vertono sulle seguenti materie: chimica organica ed inorganica, chimica analitica,
chimica agraria e forestale, industrie chimico-forestali; biologia; chimica dell’inquinamento: acqua, aria e suolo, effetti degli inquinamenti sulla vegetazione; igiene del territorio naturale; chimica biologica; chimica e analisi merceologica.
3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
elementi di diritto e procedura penale in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria; elementi di
legislazione ambientale: acqua, aria, paesaggio, boschi e foreste, parchi e riserve, smaltimento
rifiuti, inquinamento; biochimica applicata; scienze dell’alimentazione; principi di ecologia;
principi di strumentazione chimica; elementi di diritto comunitario; ordinamento e funzioni del
Corpo forestale dello Stato; nozioni sui reati contro la pubblica amministrazione.
4. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova
d’esame è escluso dal concorso.
5. Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in ciascuna
prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
6. La commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due elaborati scritti un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all’esame dell’altro.
7. L’ammissione al colloquio, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà
comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del
colloquio.
8. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la
votazione di ventuno trentesimi.
9. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
10. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati
ascoltati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
11. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso all’albo
dell’ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
12. Per essere ammessi alle singole prove, nonché alla visita medica di cui al successivo
articolo 9, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento.
Art. 9
Accertamenti di idoneità fisica e psico - attitudinale
1. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno invitati a sottoporsi, prima della
prova orale, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, agli accertamenti della idoneità fisica. Il giudizio di idoneità o
non idoneità, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso.
2. La lettera d’invito conterrà l’indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla
commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura
pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
Art. 10
Presentazione dei titoli
1. I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a far pervenire al Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 12^ – via G. Carducci, n. 5 – 00187 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenziali di cui si è dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11
Graduatorie di merito
1. Ultimate le prove d’esame, è formata la graduatoria di merito, secondo l’ordine della
votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione è data dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione del vincitore saranno effettuate secondo le
norme del presente decreto nonché secondo le disposizioni previste dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con apposito decreto del Capo
del Corpo forestale dello Stato, è, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, approvata la graduatoria del concorso e dichiarato il vincitore.
4. Il vincitore è nominato commissario forestale ed ammesso a frequentare il corso di
formazione iniziale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
Art. 12
Documentazione e controlli
1. Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 12^ – Via G. Carducci, n. 5 – 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, secondo il modello che sarà allegato alla lettera di invito.
2. L’Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dal candidato. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra, emerga la non veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sarà segnalato all’autorità giudiziaria per le azioni di competenza.
3. La mancata consegna della documentazione entro i primi trenta giorni di servizio, il
mancato completamento della documentazione o l’omessa regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposito invito, implicano la decadenza della nomina.
Art. 13
Pubblicazione della graduatoria
1. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e del vincitore sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale
“Concorsi ed esami”.
2. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni
sessanta e centoventi, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971. n. 1034, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 14
Corso di formazione e conferma della nomina
1. Il corso di formazione, della durata di due anni, finalizzato anche al conseguimento del
master universitario di II livello, è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio
operativo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155
2. Il vincitore del concorso, appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato o dei corpi
di polizia ad ordinamento civile o militare, è posto in aspettativa, per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dall’ articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso di formazione, il commissario forestale sostiene gli esami finali.
Qualora non superi i predetti esami sarà dimesso dal corso con cessazione di ogni rapporto con
l’amministrazione. Il commissario forestale che ha superato gli esami finali e che, anche in
relazione agli esiti del tirocinio operativo, è dichiarato idoneo al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, presta giuramento ed è confermato nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la
qualifica di commissario capo forestale, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 12^, per le finalità di
gestione del concorso e successivamente saranno trattati per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto d’impiego.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge, tra i quali il diritto
d’accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 12^, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore della suddetta Divisione 12^. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009
IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone