NAPOLI - La Regione Campania
con una opportuna nota ha diffuso le procedure sul seppellimento degli animali
da compagnia in terreni privati. L’Accordo Stato-Regioni rep. atti 20/C.U. del
07.02.2013, recepito con la D.G.R.C. n° 44 del 28.02.2014, precisa che gli animali
da compagnia possono essere smaltiti mediante sotterramento in terreni privati.
L’art. 6 punto 10 lettera d) della L.R. 3/2019 obbliga il proprietario del cane
in caso di decesso dell’animale a comunicare entro tre giorni dall’evento una
idonea documentazione (certificato di sepoltura o cremazione) di avvenuto
smaltimento della carcassa secondo le vigenti norme.
Pertanto, nel caso di seppellimento in
terreni privati, al decesso dell’animale deve seguire l’invio alla ASL
competente per territorio della seguente documentazione di supporto alla
“Dichiarazione decesso cane di proprietà”, disponibile sul sito Anagrafe Canina
Campania:
a. Certificato medico
veterinario previsto dall’art. 38 punto 3 del Regolamento 1/2021, in quanto il
luogo di sepoltura è assimilabile ad un sito cimiteriale anche se circoscritto;
il certificato deve riportare: data del decesso; causa della morte; assenza di
malattia infettiva diffusiva; assenza di trattamenti chemioterapici o di
radioterapia, nonché ogni circostanza che possa rendere le spoglie pericolose
per l’ambiente;
b. Autocertificazione da
parte del proprietario dell’animale o del detentore dell’avvenuto seppellimento
delle spoglie in un terreno privato con l’esatta indicazione (nominativo del
proprietario del terreno) e localizzazione del sito di sotterramento (indicando
n. civico ed indirizzo, in alternativa le coordinate geografiche, o il foglio
catastale e particella del suolo);
Pietro Rossi