02 maggio 2021

Procedure per seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati.


NAPOLI - La Regione Campania con una opportuna nota ha diffuso le procedure sul seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati. L’Accordo Stato-Regioni rep. atti 20/C.U. del 07.02.2013, recepito con la D.G.R.C. n° 44 del 28.02.2014, precisa che gli animali da compagnia possono essere smaltiti mediante sotterramento in terreni privati. L’art. 6 punto 10 lettera d) della L.R. 3/2019 obbliga il proprietario del cane in caso di decesso dell’animale a comunicare entro tre giorni dall’evento una idonea documentazione (certificato di sepoltura o cremazione) di avvenuto smaltimento della carcassa secondo le vigenti norme.

Pertanto, nel caso di seppellimento in terreni privati, al decesso dell’animale deve seguire l’invio alla ASL competente per territorio della seguente documentazione di supporto alla “Dichiarazione decesso cane di proprietà”, disponibile sul sito Anagrafe Canina Campania:

a. Certificato medico veterinario previsto dall’art. 38 punto 3 del Regolamento 1/2021, in quanto il luogo di sepoltura è assimilabile ad un sito cimiteriale anche se circoscritto; il certificato deve riportare: data del decesso; causa della morte; assenza di malattia infettiva diffusiva; assenza di trattamenti chemioterapici o di radioterapia, nonché ogni circostanza che possa rendere le spoglie pericolose per l’ambiente;

b. Autocertificazione da parte del proprietario dell’animale o del detentore dell’avvenuto seppellimento delle spoglie in un terreno privato con l’esatta indicazione (nominativo del proprietario del terreno) e localizzazione del sito di sotterramento (indicando n. civico ed indirizzo, in alternativa le coordinate geografiche, o il foglio catastale e particella del suolo);

Pietro Rossi