09 luglio 2011

Novità per le controversie di previdenza e lavoro.

Vi segnaliamo che il Decreto Legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) pubblicato nella G.U. n. 155 del 06 luglio 2011 ha introdotto una significativa novità per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico. In questi processi i lavoratori che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’articolo 76 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (ovvero titolari di un reddito superiore ad euro 21.256,32), sono soggetti al pagamento del contributo unificato. Nello specifico, i lavoratori che non godono dell'esenzione devono pagare per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.P.R. 115/2002 del ovvero euro 37,00. I lavoratori che non godono dell'esenzione per le controversie di lavoro privato e pubblico sarebbero tenute al pagamento, in proporzione al valore della causa, dei seguenti importi ridotti della metà:

  • euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
  • euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200,
  • euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000,
  • euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e di valore indeterminabile,
  • euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
  • euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
  • euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto in misura integrale secondo gli scaglione sopra riportati.
Secondo le istruzioni che stanno fornendo gli uffici giudiziari, gli assistiti devono consegnare una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi oppure una certificazione dell'agenzia delle entrate e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta il reddito di cui sono titolare.
                                                                                                                                              Avv. Domenico Carozza