CAIAZZO. Il
Tar Campania conferma il provvedimento di sospensione di un’attività
artigianale, ma è un provvedimento tuttora interlocutorio. Il
TAR Campania-Na, Sezione Terza, composta dai magistrati Saverio Romano
(Presidente), Paolo Cerpentieri (Consigliere Estensore) Ida Raiola
(Consigliere) con sentenza pubblicata in data 18/05/2012 ha respinto il ricorso
proposto dal marmista R. B. contro il provvedimento di sospensione
dell’attività artigianale per
l’incisione di lapidi cimiteriali. Il
ricorrente aveva ottenuto dal TAR in un primo momento, la sospensione del
provvedimento. Successivamente,
il Comune si è costituito in giudizio tramite il patrocinio legale
dell’avvocato amministrativista Pasquale Marotta, il quale ha eccepito
l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per non avere il ricorrente
impugnato anche un provvedimento successivo a quello impugnato, adottato dal
settore provinciale di Caserta Ecologia e Ambiente che recava la sospensione
dell’attività artigianale in quanto produttiva di emissioni in atmosfera in
assenza della prescritta autorizzazione regionale. Per
effetto di tale sentenza, l’attività di marmista del sig Buonomo resta sospesa. Ricordiamo
che l’Asl, Distretto Sanitario numero 15 di Caiazzo, a seguito di una serie di
controlli, il 19 agosto dello scorso anno svolse un sopralluogo presso un’impresa
artigiana di Lavorazioni Marmi sita in via Latina, di cui titolare è un 56 anni
residente a Caiazzo. Dal
predetto sopralluogo emerse che la stessa impresa risultava sprovvista di
dichiarazione di inizio attività e di Decreto di Classificazione Industria
Insalubre.
Ma
anche la struttura stessa fu oggetto di rilievi da parte dei tecnici che
riscontrarono nei locali pareti intonacate, in cattivo stato di manutenzione
con evidenti tracce di umidità ascendente e sprovvisti di servizio igienico. Inoltre
in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, di
cui ai previsti obblighi di legge l'impresa risultò sprovvista di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera. A
seguito di ciò il Responsabile della UOPC richiese al Sindaco di emettere
Ordinanza Sindacale nei confronti del Sig. B. R., affinchè sospenda l'attività
di lavorazione marmi incisione lapidi cimiteriali fino al ripristino dei
requisiti igienico sanitari dei locali ed all' acquisizione delle previste
autorizzazioni all' esercizio. Il 16 dicembre scorso, il Tribunale
Amministrativo Campano si è espresso emettendo apposita ordinanza dalla quale
si evince testualmente: "Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Terza) a) Accoglie l’istanza e per l'effetto sospende il
provvedimento impugnato; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso
l'udienza pubblica del 19 aprile 2012. c) condanna l’amministrazione al
pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00
(cinquecento)." Ora lo stesso organismo, Sezione Terza, composta dai
magistrati Saverio Romano (Presidente), Paolo Carpentieri (Consigliere
Estensore) Ida Raiola ( Consigliere) con sentenza pubblicata in data 18/05/2012
ha respinto il ricorso proposto dal marmista Roberto Buonomo contro il
provvedimento di sospensione dell’attività artigianale per l’incisione di
lapidi cimiteriali. Il Buonomo aveva ottenuto dal TAR in un primo momento, la
sospensione del provvedimento. Successivamente, il Comune si è costituito in
giudizio tramite il patrocinio legale dell’avvocato amministrativista Pasquale
Marotta, il quale ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso
per non avere il ricorrente impugnato anche un provvedimento successivo a
quello impugnato, adottato dal settore provinciale di Caserta Ecologia e
Ambiente che recava la sospensione dell’attività artigianale in quanto
produttiva di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione
regionale. Per
effetto di tale sentenza, l’attività di marmista resta sospesa.
Fonte:teleradionews