
eventuali sviluppi dirigenziali, in funzione delle strategie regionali e dello sviluppo dei corsi di formazione universitaria.
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Negli
ultimi anni, il sistema sanitario ha vissuto profonde modificazioni
nella sua struttura, nell’ organizzazione di ogni suo ambito, nei
meccanismi di funzionamento e nelle procedure di ciascun servizio. Tra i
cambiamenti più visibili, un posto di rilievo viene occupato dalla
costante evoluzione della figura del Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che ha maturato una posizione di
rilievo sul piano della formazione e delle competenze richieste,
acquisendo autonomia e responsabilità nell’espletamento delle proprie
funzioni, un’esigenza rilevata dal mondo politico che ha provveduto,
attraverso l’opera del legislatore ad aggiornare e rendere congrua la
normativa specificatamente rivolta a regolamentare la formazione,
l’esercizio e l’organizzazione di tale professione.
Nel
caso specifico, con il D.M. 58/97 sono state poste le premesse per la
realizzazione di una struttura della prevenzione sia nella Sanità che
nell’Ambiente costituita da ulteriori e qualificati professionisti e che
successivamente attraverso le leggi L.42/99 e L.251/00 ha sancito
chiaramente denominazioni, funzioni, competenze e mansioni del tecnico
della prevenzione:
- la scomparsa del carattere dell’ausiliarietà delle professioni non mediche;
- il riconoscimento di una definita area di competenza e di responsabilità nonché, di una specifica autonomia professionale;
- un esplicito richiamo ai codici deontologici;
un
conseguente richiamo agli ordinamenti didattici della formazione
universitaria di base e post-base per assicurare ai futuri
professionisti le competenze necessarie per rispondere al proprio
mandato professionale. In particolare la Legge 251 del 10 agosto 2000
ridisegna le competenze di tutte le professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, delle prevenzione, della riabilitazione,
ostetriche, entro i limiti definiti dai profili professionali e dai
codici deontologici. L’art. 5 della 251/00 è di particolare importanza
poiché prevede l’istituzione delle lauree specialistiche, per la
dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche,
riabilitative, tecnico-sanitarie e tecniche della prevenzione. La
Regione Campania con la Legge regionale 10 aprile 2001 n° 4 , ha
attivato l’istituzione dei servizi delle professioni sanitarie, non
ancora attivati in tutte le Asl. Dall’attenta lettura si può rilevare
come la figura del tecnico della prevenzione dia valore aggiunto
proponendo realizzazione di moderni modelli organizzativi. Il Decreto
58/97, atto avente forza di legge, supera in efficacia tutte le
disposizioni precedenti e rappresenta l’attuale punto di riferimento
della categoria. E’ corretto ritenere che il decreto 58/97 ha aperto
nuovi orizzonti alle funzioni del TdP UPG, delineando un confine meno
rigido per quanto concerne il limite fissato dall’art. 57 del CCP. Se
esistono sovrapposizioni di competenza, garantendo comunque gli stessi
indici di prestazione sanitaria nelle attività tecniche di prevenzione,
si facciano le scelte tenendo conto dei costi e si opti per il personale
che offre le stesse garanzie ad un costo (per il cittadino) inferiore.
La categoria dei TdP, oggi è costituita da circa 30000 operatori,
capillarmente distribuiti sull’intero territorio nazionale presso
dipartimenti di prevenzione delle ASL e dell’Arpa. In questo particolare
momento storico così importante per il profilo professionale del TdP il
nostro progetto è quello di costituire consolidare nella nostra
regione un gruppo di tecnici della prevenzione consapevoli che la
partecipazione attiva e fattiva rappresenti il vero punto di forza per
affrontare insieme un futuro di cambiamenti e di prospettive.