La Corte di Cassazione ha, invece,
accolto la domanda e statuito il ripristino della pensione d’invalidità.
La Corte ha riproposto il principio di
diritto secondo cui la particolare disciplina prevista dalla L. 30 aprile
1969, n. 153, art. 68, da leggersi in senso costituzionalmente orientato
(artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione), derogando alla generale normativa
posta dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 (secondo cui la pensione
d'invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è
più inferiore ai minimi di legge), esclude, per quanto attiene unicamente
alla fase successiva al riconoscimento del trattamento pensionistico, che la
pensione d’invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua
cecità possa essergli revocata quali che siano i mutati limiti della sua
capacità di lavoro e di guadagno.
La disposizione di cui al D.L. n. 463
del 1983, art. 8, comma 1 bis, con il richiamo alla L. 30 aprile 1969, n.
153, art. 68, porta ad affermare che il riacquisto della capacità di guadagno
nonché di un reddito da lavoro, anche elevato, da parte del cieco non
comporta la perdita della pensione, giacché la previsione, in favore dei
ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la
carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito
reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale,
non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di
un'attività lavorativa.
Tale principio era stato già enunciato
dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 3814 del 2005, in un
diverso caso di integrazione al minimo, stabilendo che il trattamento
pensionistico, non era in questione un miglioramento finalizzato al
sostentamento, ma il reinserimento sociale del non vedente.
Secondo la Corte di Cassazione merita
tutela l'affidamento riposto dal cittadino non vedente sull'ammontare del
beneficio previdenziale riconosciutogli su cui fa come affidamento e su cui
ha costruito il proprio tenore di vita e coltivato i propri progetti, e che
non può subire mutamenti in ragione dell'attività lavorativa che viene a
spiegare, che deve essere agevolata e invogliata in attuazione dei principi
costituzionali volti alla promozione delle coedizioni che rendono effettivo
il diritto al lavoro per tutti i cittadini (art. 4 Costituzione) nonché all’elevazione
professionale ed al doveroso rispetto dei diritti inviolabili del cittadino e
della dignità della persona degli inabili o dei minorati (artt. 2, 3 e 38
Costituzione).