Caserta. Lega Consumatori, tra gli strumenti ritenuti di particolare importanza nella tutela del cittadino utente, ha organizzato il Centro di Tutela del Malato e del Disabile, contenitore di risorse umane (gli operatori dell’associazione) e professionali (specialisti medici ed avvocati) la cui finalità é quella di sostenere gli iscritti nella valutazione della prestazione ricevuta da un professionista sanitario (medico o struttura ospedaliera).
Per saperne di più abbiamo posto alcune domane al Presidente della Lega Consumatori di Caserta Vito Conforti:
- Sig. Conforti quali sono le esigenze a cui risponde il Centro Tutela del Malato da voi istituito?
- Il Centro di Tutela cerca, nello svolgimento della propria missione, di contemperare “due esigenze” apparentemente in opposizione, eppure entrambe fondamentali nell’ambito del rapporto tra medico e paziente: quella di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso d’insuccesso e quella, contraria, di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie dal professionista. L’agire medico, occorre sottolineare con energia, opera nell’ambito di beni fondamentali e personalissimi dell’individuo, quali il diritto alla salute, sanzionato dall’art.32 Costituzione, ed il diritto all’inviolabilità della libertà personale di cui all’art.13 Costituzione. Correttamente dunque esso non va percepito come sacro e non censurabile, ma al contrario il professionista medico dovrà sempre più valorizzare il coinvolgimento del proprio paziente, ovvero la sua massima partecipazione alle decisioni che lo riguardano.
- Quali sono gli obiettivi della struttura?
- Il Centro di Tutela del Malato e del Disabile, ispirato dalla sensibilità della Lega Consumatori, persegue dunque l’obiettivo di ottenere, da parte del professionista medico,un operare rispettoso della salute e della libertà del paziente. E libertà del paziente significa innanzitutto la consapevolezza circa il contenuto e le conseguenze degli interventi a cui si trova sottoposto e la relativa adesione. In premessa ad ogni considerazione sulla qualità della prestazione sanitaria, il Centro di Tutela pone dunque particolare importanza al valore del consenso informato come fondamento della relazione medico-paziente.
- Secondo voi come deve essere l’informazione?
- L’informazione tra medico e paziente infatti, oltre ad essere chiara e completa, deve essere globale, tale cioè da coprire l'intervento nel suo complesso in ogni singola fase dello stesso e parametrata al quid di attività medica che vi si svolge. L’informazione ed il correlativo consenso ovviamente non sono causa di esonero della responsabilità, ma valgono a rendere edotto il paziente sul rischio normale degli atti medici cui si sottopone, accettando di andare incontro alle eventuali conseguenze negative che possono verificarsi nonostante la corretta e diligente esecuzione della prestazione da parte del medico. Naturalmente il medico o l'ente ospedaliero, a prescindere dal consenso informato ricevuto dal paziente, rimangono responsabili –e sono perciò tenuto a risarcire il danno- se incorrono in errore colpevolmente nello svolgimento della pratica sanitaria.
- Che tipo di colpa si può avere?
La colpa del professionista sanitario può configurasi ancora nella prima fase del rapporto, nella non ponderata accettazione dell’incarico malgrado la consapevolezza di non possedere la preparazione necessaria per intervenire, e poi durante tutto l’iter della prestazione (diagnosi, cura, assistenza post intervento). Essa infine si configura nelle diverse figure: della negligenza, quando il medico agisce con trascuratezza o disattenzione o con inadeguata preparazione omettendo lo svolgimento attività diagnostiche o terapeutiche etc. indispensabili; dell’imprudenza, quando agisca con temerarietà sperimentale e senza valutare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici; dell’imperizia (carattere che, per disposto dell’art.2236 C.c. è fonte di responsabilità attenuata), quando a connotati di gravità, ovverosia quando il medico risulti non conoscere le nozioni fondamentali e di ignorare quegli aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici già sperimentati e consolidati nella prassi medica ovvero quando il caso non presenti caratteristiche di straordinarietà o eccezionalità e non sia stato adeguatamente studiato dalla scienza medica o sperimentato dalla prassi. Ovvio che la colpa del professionista medico dev’essere provata da chi l’afferma, non essendo sufficiente constatare l’insuccesso della cura essendo la prestazione del professionista sanitario di mezzi e non di risultato. L’intervento dell’Operatore del Centro di Tutela del Malato e del Disabile si limita solo ed esclusivamente al reclamo di un utente sulla prestazione ricevuta da un medico, ovvero dal personale sanitario di una struttura sanitaria. Ben specificando all’utente che qualsiasi successiva azione andrà valutata opportunamente da un professionista, sia esso medico o avvocato. L’operatore accompagna l’utente innanzitutto quale supporto alla raccolta delle informazioni relative al trattamento sanitario oggetto di contestazione.
Pietro Rossi
Per saperne di più abbiamo posto alcune domane al Presidente della Lega Consumatori di Caserta Vito Conforti:
- Sig. Conforti quali sono le esigenze a cui risponde il Centro Tutela del Malato da voi istituito?
- Il Centro di Tutela cerca, nello svolgimento della propria missione, di contemperare “due esigenze” apparentemente in opposizione, eppure entrambe fondamentali nell’ambito del rapporto tra medico e paziente: quella di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso d’insuccesso e quella, contraria, di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie dal professionista. L’agire medico, occorre sottolineare con energia, opera nell’ambito di beni fondamentali e personalissimi dell’individuo, quali il diritto alla salute, sanzionato dall’art.32 Costituzione, ed il diritto all’inviolabilità della libertà personale di cui all’art.13 Costituzione. Correttamente dunque esso non va percepito come sacro e non censurabile, ma al contrario il professionista medico dovrà sempre più valorizzare il coinvolgimento del proprio paziente, ovvero la sua massima partecipazione alle decisioni che lo riguardano.
- Quali sono gli obiettivi della struttura?
- Il Centro di Tutela del Malato e del Disabile, ispirato dalla sensibilità della Lega Consumatori, persegue dunque l’obiettivo di ottenere, da parte del professionista medico,un operare rispettoso della salute e della libertà del paziente. E libertà del paziente significa innanzitutto la consapevolezza circa il contenuto e le conseguenze degli interventi a cui si trova sottoposto e la relativa adesione. In premessa ad ogni considerazione sulla qualità della prestazione sanitaria, il Centro di Tutela pone dunque particolare importanza al valore del consenso informato come fondamento della relazione medico-paziente.
- Secondo voi come deve essere l’informazione?
- L’informazione tra medico e paziente infatti, oltre ad essere chiara e completa, deve essere globale, tale cioè da coprire l'intervento nel suo complesso in ogni singola fase dello stesso e parametrata al quid di attività medica che vi si svolge. L’informazione ed il correlativo consenso ovviamente non sono causa di esonero della responsabilità, ma valgono a rendere edotto il paziente sul rischio normale degli atti medici cui si sottopone, accettando di andare incontro alle eventuali conseguenze negative che possono verificarsi nonostante la corretta e diligente esecuzione della prestazione da parte del medico. Naturalmente il medico o l'ente ospedaliero, a prescindere dal consenso informato ricevuto dal paziente, rimangono responsabili –e sono perciò tenuto a risarcire il danno- se incorrono in errore colpevolmente nello svolgimento della pratica sanitaria.
- Che tipo di colpa si può avere?
La colpa del professionista sanitario può configurasi ancora nella prima fase del rapporto, nella non ponderata accettazione dell’incarico malgrado la consapevolezza di non possedere la preparazione necessaria per intervenire, e poi durante tutto l’iter della prestazione (diagnosi, cura, assistenza post intervento). Essa infine si configura nelle diverse figure: della negligenza, quando il medico agisce con trascuratezza o disattenzione o con inadeguata preparazione omettendo lo svolgimento attività diagnostiche o terapeutiche etc. indispensabili; dell’imprudenza, quando agisca con temerarietà sperimentale e senza valutare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici; dell’imperizia (carattere che, per disposto dell’art.2236 C.c. è fonte di responsabilità attenuata), quando a connotati di gravità, ovverosia quando il medico risulti non conoscere le nozioni fondamentali e di ignorare quegli aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici già sperimentati e consolidati nella prassi medica ovvero quando il caso non presenti caratteristiche di straordinarietà o eccezionalità e non sia stato adeguatamente studiato dalla scienza medica o sperimentato dalla prassi. Ovvio che la colpa del professionista medico dev’essere provata da chi l’afferma, non essendo sufficiente constatare l’insuccesso della cura essendo la prestazione del professionista sanitario di mezzi e non di risultato. L’intervento dell’Operatore del Centro di Tutela del Malato e del Disabile si limita solo ed esclusivamente al reclamo di un utente sulla prestazione ricevuta da un medico, ovvero dal personale sanitario di una struttura sanitaria. Ben specificando all’utente che qualsiasi successiva azione andrà valutata opportunamente da un professionista, sia esso medico o avvocato. L’operatore accompagna l’utente innanzitutto quale supporto alla raccolta delle informazioni relative al trattamento sanitario oggetto di contestazione.
Pietro Rossi