Piedimonte Matese. Il Capo gruppo di opposizione in seno al Consiglio Comunale di Piedimonte Matese Gianni Ferrante di A.N.(nella foto) ha inviato al Sindaco di Piedimonte Matese Avv. Vincenzo Cappello una interrogazione sulla riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale che riceviamo e pubblichiamo:
“Premesso che il comma 76 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007 n.244 (finanziaria 2008) stabilisce che gli incarichi professionali possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata e particolare professionalità a livello di specializzazione universitaria; Considerato che il comma 55 dell’art. 3 della Legge su indicata, nel richiedere la preventiva pianificazione delle consulenze, stabilisce che gli incarichi esterni possono essere assegnati esclusivamente nell’ambito di un programma rispettoso delle norme sul legittimo affidamento degli incarichi e della capacità finanziaria dell’Amministrazione approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18/08/2000 n.267); Considerato che ai sensi del comma 54, della Legge su indicata, a carico dell’ente assegnatario incombe l’obbligo di “ pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”; Considerato, inoltre, che il comma 56 prevede che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi siano fissati sia “i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione” sia “ il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze”, stabilendo che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; Considerato, infine, che il successivo comma 57 prevede che le richiamate disposizioni regolamentari “ sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione” che potrà promuovere osservazioni e rilievi nei confronti dell’Amministrazione in caso di violazione della normativa in esame; INTERROGA La S.V. per conoscere quali determinazioni intende adottare alla stregua di quanto sopra con riferimento, nell’immediato, alla riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale.”
Fonte: Comunicato Stampa
“Premesso che il comma 76 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007 n.244 (finanziaria 2008) stabilisce che gli incarichi professionali possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata e particolare professionalità a livello di specializzazione universitaria; Considerato che il comma 55 dell’art. 3 della Legge su indicata, nel richiedere la preventiva pianificazione delle consulenze, stabilisce che gli incarichi esterni possono essere assegnati esclusivamente nell’ambito di un programma rispettoso delle norme sul legittimo affidamento degli incarichi e della capacità finanziaria dell’Amministrazione approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18/08/2000 n.267); Considerato che ai sensi del comma 54, della Legge su indicata, a carico dell’ente assegnatario incombe l’obbligo di “ pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”; Considerato, inoltre, che il comma 56 prevede che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi siano fissati sia “i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione” sia “ il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze”, stabilendo che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; Considerato, infine, che il successivo comma 57 prevede che le richiamate disposizioni regolamentari “ sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione” che potrà promuovere osservazioni e rilievi nei confronti dell’Amministrazione in caso di violazione della normativa in esame; INTERROGA La S.V. per conoscere quali determinazioni intende adottare alla stregua di quanto sopra con riferimento, nell’immediato, alla riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale.”
Fonte: Comunicato Stampa