22 aprile 2020

IN CAMPANIA INIZIANO A RIAPRIRE TEMPORANEAMENTE ALCUNE ATTIVITA’ COMMERCIALI


NAPOLI – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (nella foto) ha emanato quest’oggi l’Ordinanza n.37 avente come oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attività e servizi di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020”. Con questo provvedimento, sulla base dei dati dell’Unità di Crisi regionale dai quali risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto, iniziano gradualmente, anche se per un tempo limitato, a riaprire le attività commerciali della Regione Campania paralizzate dall’inizio dell’emergenza COVID-19. L’Ordinanza ha preso atto che l’Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica ed ha, all’uopo, in ottemperanza a quanto stabilito con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, redatto apposito protocollo di sicurezza, dando priorità alle attività, tra quelle ad oggi consentite dal DPCM 10 aprile 2020, ritenute, per le loro caratteristiche intrinseche, a minore rischio di contagio e, pertanto, suscettibili di apertura. Inoltre la stessa Unità di Crisi ha segnalato, in vista dei prossimi week-end del 25 aprile e del 1 maggio, la opportunità di idonee misure atte a scongiurare spostamenti non strettamente necessari ed il massivo e incontrollato afflusso di persone, sia presso le strutture di vendita sia per le strade, in giornate nelle quali, peraltro, le forze dell’Ordine e gli organismi deputati al controllo saranno già impegnati in una massiccia attività di presidio lungo le arterie di ingresso e di uscita dalle città. L’ANCI Campania, con nota prot.n.526 del 21 aprile 2020, in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, “al fine di scongiurare i rischi sanitari correlati a uscite massive e assembramenti… chiede di ordinare la chiusura, nei giorni del 25 aprile e 1 maggio, di tutte le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante … in quanto anche spostamenti intercomunali potrebbero vanificare le stringenti misure poste sinora in campo per arginare la diffusione della pandemia sul territorio della Campania”. Il Presidente della Regione Campania ravvisato che sulla base della situazione rappresentata risultava possibile consentire, a parziale modifica delle misure adottate già con provvedimento n.32 del 12 aprile 2020, la graduale riattivazione di alcune attività ha stabilito che:
1.       Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:
a)       sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;
b)      sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.

2.       E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3.       Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
4.       Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).
5.       L’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 è confermata per quanto non modificato dal presente provvedimento.
Pietro Rossi