30 maggio 2020

CONSIDERAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE LEGA CONSUMATORI SULL'APPLICAZIONE DENOMINATA "IMMUNI"


L’Avv. Cristina Cafferata (nella foto), Vice Presidente, per la Regione Liguria, dell'associazione Lega Consumatori, espone le proprie considerazioni in relazione all'app "Immuni" di cui all'art. 6 del D.L 28/2020 e alle sue criticità, osservazioni effettuate sulla base della poca documentazione ufficiale reperita.
1) Sul tracciamento dei contatti
Occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla definizione di "contact tracing" e sulle problematiche che potrebbero derivare dall'utilizzo del sistema Bluetooth nel tracciamento dei contatti. Buona parte della popolazione, soprattutto anziana, non possiede uno smartphone. Per tali soggetti, che sono risultati i più colpiti dal Covid-19, risulterebbe necessario predisporre e testare dispositivi alternativi, su base volontaria, nel più breve tempo possibile vista la loro posizione di soggetti deboli, in modo che il servizio nazionale sanitario, se necessario, possa intervenire in modo rapido e mirato. Si ci pone il dubbio, inoltre, se l'uso del dispositivo suddetto possa far entrare in "contatto" due vicini di casa separati da un muro, avendo il Bluethoot su vari "dispositivi base" un raggio di circa 10 metri. In caso di risposta affermativa appare evidente la difficile differenziazione tra i "falsi contatti" e i "contatti potenzialmente contagiosi", creando confusione ed allarmismo non fondato in una situazione in cui non è facile prevedere la possibile evoluzione.
2) Sull'accesso e sulla divulgazione dei dati
Devono essere, poi, valutate le regole per l'accesso e la divulgazione dei dati e la loro incisività (potenziale e pratica) sulla sfera personale del soggetto in quanto sono molteplici sia i passaggi formali dei dati indicati sul D.L. che i soggetti coinvolti nella raccolta delle informazioni. Tre gli aspetti da evidenziare: occorre definire con precisione le casistiche di divulgazione dei dati, la conservazione degli stessi e la finalità della raccolta pratica delle informazioni in base ai differenti dati reperiti.
3) Sulla profilassi in caso di "contatto" con soggetto risultato in seguito positivo
La potenziale positività segnalata all'utente dovrebbe essere prima accertata e confermata per poi essere segnalata. Ma a chi? Agli altri soggetti che hanno scaricato l'App? O al titolare del trattamento dati o ai vari organi d controllo e consultazione? Sul sito del Ministero della salute si legge che "Qualora il soggetto risulti positivo a seguito di un test, l'operatore medico autorizzato dal cittadino positivo, attraverso l'identificativo anonimo dello stesso, fa inviare un imput/messaggio di alert per informare tutti quegli utenti identificati in modo anonimo che sono entrati in contatto con lui". Tale passaggio risulta poco chiaro mentre molte sono le incognite, compresa l'autorizzazione, da parte del soggetto risultato positivo, al personale medico di divulgazione dei dati. Il soggetto può rifiutarsi di fornire l'autorizzazione? Se questi elimina l'App, i dati rimangono nel sistema? L'informativa iniziale privacy dovrebbe già contenere l'autorizzazione suddetta senza che sia necessaria una successiva autorizzazione in caso di positività di un soggetto al virus. Potrebbe esservi un problema "vero" di privacy non essendo ben chiaro chi gestisca effettivamente la raccolta e diffusione dei dati in considerazione dei molteplici passaggi formali riportati nello stesso Decreto e se i dati stessi restino effettivamente anonimi. Tale sistema risulterebbe, comunque, inefficacie senza l'utilizzo di tamponi "attendibili" che dovrebbero essere previsti anche come incentivo all'uso dell'applicazione "Immuni". I soggetti che sono stati a "contatto" con utenti risultati positivi risulterebbero danneggiati dalla stessa app scaricata volontariamente se gli fosse imposto un periodo di autoquarantena (di cui dovrebbe essere stabilita la durata) senza avere alcuna conferma del loro reale stato di salute e solo sulla base di un "contatto" avvenuto tramite un'App. Si pensi alle grandi città dove circolano migliaia di persone. Senza una determinazione specifica su come affrontare le varie casistiche (sia a livello sanitario che per le persone) si creano casi limite. Si pensi a cosa accadrebbe se, una volta finita la quarantena senza che al soggetto sia stato fatto il tampone, questi uscisse e ricevesse nuovamente la notifica di un "contatto" con soggetto positivo al Covid-19. L'utente dovrebbe, nuovamente, sottoporsi ad un periodo di quarantena con tutte le conseguenze lavorative e familiari che ne derivano e così via per un numero illimitato e non quantificabile di casi e senza aver mai saputo veramente se lo stesso sia "positivo" o meno. Ci si deve porre un ulteriore quesito. Colui che ha avuto un "contatto" con esito "positivo" al virus ma a cui non è stato ancora effettuato il tampone e, pertanto, vi è incertezza sulla sua condizione di salute, deve informare a sua volta gli utenti che hanno avuto un "contatto" con lui, creando in questo modo una fitta rete di "contatti" di contagi non fondati? Quali tutele vengono infatti disposte per coloro che scaricano volontariamente l'App Immuni? Le persone devono essere invogliate a prevenire il contagio anche attraverso l'uso della tecnologia e ciò può avvenire solamente se il Governo dispone il tampone obbligatorio per coloro che sono risultati a "contatto" con soggetti positivi. Cosa avverrebbe, poi, se colui che riceve la notifica del "contatto" con soggetto positivo non rispettasse la quarantena essendo un'app scaricabile volontariamente e anonima? Se si effettuassero controlli "a tappeto" sui cellulari delle persone vi sarebbe una loro violazione della privacy ma senza alcun tipo di controllo si azzera l'utilità. Si pensi al caso (in questi mesi all'ordine del giorno) di soggetti positivi che incuranti di tutto hanno continuato a circolare. Nel caso in cui un soggetto positivo disinstallasse l'applicazione sarebbe possibile risalire ai suoi dati per la tutela e prevenzione sociale? L'informativa iniziale privacy dovrebbe contemplare con la doppia sottoscrizione autorizzativa, la conservazione dei dati per le finalità ministeriali oggetto di esame. L'App Immuni, per essere scaricata da un sufficiente numero di persone al fine di ottenere il
risultato richesto (non ritengo sufficiente il 60% indicato su svariati articoli online), devono essere dati o resi disponibili ulteriori vantaggi alla comunità.
4) Sui vantaggi dell'App "Immuni"
Alla domanda quali sono i vantaggi di scaricare l'applicazione "Immuni" si trova una difficile risposta in considerazione di quanto sopra, della genericità del Decreto e della evidente mancanza di trasparenza sull'App. Immuni. Le persone potrebbero essere invogliate a scaricare l'App in oggetto se, ad esempio, questa fosse uno strumento utile di "salta fila" o "corsia preferenziale" negli uffici pubblici o garantisse di effettuare il tampone, oppure, a titolo esemplificativo, un bonus "per la spesa" e/o buoni per "musei" o di interesse culturale. Si ritiene, infine, di evidenziare la criticità della App "Immuni" dal punto di vista costi-benefici: vista l'importante soglia monetaria stabilita per l'implementazione della piattaforma (investimento iniziale di € 1.500.00,00) in un periodo emergenziale e di instabilità economica a livello non solo nazionale ma mondiale, è necessario che il Governo si impegni affinchè ne venga fatto un uso ampio, soddisfacente ed utile per i fini designati quali il controllo del contagio e la sua diffusione: senza incentivi all'utilizzo dell'App "Immuni" ed un corretto sistema logico di applicazione e verifica dei dati, si avrebbero talmente tanti dati fini a se stessi, neppure utili a fini statistici. Si ritiene opportuna, infine, nella stessa app la misurazione dello stato febbrile (ad esempio tramite infrarossi) per tutti i soggetti prima di salire sui mezzi pubblici, di entrare nei negozi e nei posti di lavoro. Infine, si segnala l'estrema genericità dell'art. 6 del D.L 28/2020 ritenuto dalla scrivente lacunoso, soggetto a più interpretazioni, astratto ma con lo sforzo di tutti noi, migliorabile.
Pietro Rossi