05 novembre 2011

Opzione tra assegno o pensione di invalidità e trattamenti di disoccupazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza 234/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 148/1993, e dell’articolo 1 della stessa legge n. 236/1993, nella parte in cui tali norme non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
La norma originariamente vietava il cumulo dei trattamenti di disoccupazione e dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; era escluso, dunque, che i soggetti che si trovavano nelle condizioni di poter godere, contemporaneamente, di entrambi le prestazioni previdenziali potessero effettivamente percepire entrambe.
Successivamente, la norma è stata integrata con l’art. 2 del decreto-legge 299/1994 che ha: - consentito ai soli lavoratori aventi diritto alla mobilità, di scegliere, all’atto di iscrizione nelle liste di mobilità, tra i trattamenti dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti e quello di mobilità,
- stabilito che, in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resti sospesa per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento.
Tale facoltà di opzione, invece, non risulta estensibile ai lavoratori titolari dell’assegno di invalidità che abbiano diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. Questi ultimi, dal momento del licenziamento e durante il periodo di disoccupazione dovrebbero percepire il solo assegno parziale di invalidità.
La Corte Costituzionale ha, però, rilevato che la legge così determina una ingiustificata diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rientri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento di disoccupazione.
Mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore che, a causa del regime di incompatibilità, non può percepire entrambi gli assegni (di invalidità e di mobilità), ha però la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, nel secondo caso, non ha tale possibilità di scelta e si trova costretto a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità.
L’impossibilità di optare per il trattamento di disoccupazione in occasione del licenziamento, determina, dunque, per i soli lavoratori inabili non aventi diritto alla mobilità, l'inutilizzabilità di tale tutela.
La Corte Costituzionale richiamando i noti principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ha sostenuto che la diversità che si crea in questo caso tra disciplina dell'indennità di disoccupazione e dell'indennità di mobilità non è ragionevole e risulta irragionevolmente discriminatoria. Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che l’indennità ordinaria di disoccupazione e l’indennità di mobilità presentano consistenti analogie, perché entrambe rientrano nel genere delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione. Non è, dunque, giustificabile, per i lavoratori non aventi diritto alla mobilità ma alla disoccupazione, la mancata previsione del diritto di opzione.
La Corte Costituzionale ha sottolineato che tale divieto di opzione genera una discriminazione anche tra i lavoratori disoccupati invalidi e gli altri lavoratori disoccupati pienamente validi. I primi, infatti, percepirebbero solo la indennità di invalidità (che potrebbe, peraltro, essere parziale), mentre i secondi, a partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento di disoccupazione.
Le norme contenute nell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 148/1993, e nell’articolo 1 della legge 236/1993, dichiarate costituzionalmente illegittime, laddove esse non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione, hanno, dunque, cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 27-7-2011 (come previsto dalla legge 11 marzo 1953, n. 87).
Come già operativamente riconosciuto dall'INPS, con la circolare numero 138/2011, tale decisione consentirebbe oggi al lavoratore di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
L'INPS, in proposito, ha già suggerito che il lavoratore con la domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione presenti anche una dichiarazione da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.
 

Studio Legale Carozza