17 gennaio 2010

DOMANDE DI INVALIDITA’, SONO CAMBIATE LE REGOLE. TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE.


(Eleonora Aiello** ) - A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica.Per cui il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. Nel caso di sola domanda di collocamento mirato ex legge 68/99, non è richiesto il certificato medico, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordi. Il verbale dell’avvenuto riconoscimento dovrà essere esibito dal cittadino all’atto della visita da parte della Commissione medica integrata. La trasmissione on line dei certificati medici è consentita solo ai medici abilitati, al termine di un procedimento di autenticazione basato sul codice fiscale e sul codice di identificazione personale (PIN) attribuito dall’Inps. I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti:(questa parte interessa al medico curante) - dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria; - dati clinici (anamnesi, obiettività) - diagnosi, con codifica ICD-9; - indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento); - indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006); - indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al DM 2.8.2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni); - indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità – Legge 68/99). Completata l’acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente. La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti. Si ricorda che, ai fini dell’abbinamento, il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio. Il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita. Si precisa che il certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni. La domanda può essere presentata: - dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati; - dagli Enti di patronato - dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l’assegnazione di una visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza. Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato). Il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque: - entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l’effettuazione delle visite ordinarie, - entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007. Qualora non sia possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può attribuire date successive al predetto limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. In quest’ultimo caso, l’invito a visita (descritto di seguito) sarà sostituito dall’avviso di prenotazione. Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita sarà reso visibile nella procedura e sarà comunicato con lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda e alla mail eventualmente comunicata. Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda grazie alla gestione di una agenda appuntamenti, l’INPS metterà a disposizione delle ASL un sistema di invito a visita contenente una funzione per la calendarizzazione delle visite. Tale funzione permette inoltre la predisposizione di lettere di invito a visita complete dei riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita . Nello schema di lettera di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti informazioni: - il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia; - in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio on line con il proprio codice di identificazione personale; - se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa; qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. La ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà l’avviso che il Presidente della Commissione medica dovrà pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata). La funzione di prenotazione visita: - determina la ASL di competenza in base al CAP/Comune di residenza del richiedente, ovvero di domicilio indicato in caso di ricovero - valuta se deve essere applicata la trattazione d’urgenza con l’assegnazione di un codice rosso (visita entro 15 giorni) ovvero la trattazione ordinaria con l’assegnazione di un codice verde (visita entro 30 giorni) L’interessato potrà visionare la convocazione a visita nel sistema di tracciabilità della pratica (avviso tramite posta elettronica qualora indicata). In ogni caso, la stessa convocazione verrà inoltrata con raccomandata A/R alla residenza o ad altro indirizzo segnalato nella domanda. Si fa presente che, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest’ultima la domanda perderà efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza. A conclusione dell’iter sanitario la procedura provvede all’inoltro del verbale all’interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
Per http://wm9.email.it/webmail/wm_5/redir.php?http://www.primapaginaitaliana.it/ ** d.ssa Eleonora Aiello – responsabile provinciale del patronato ACAI (via P. Micca, Rione Tescione – Caserta – cell. 334.3661343)