18 gennaio 2014

Criteri Selettivi Contenimento Cinghiali in Aree Protette



A seguito della delibera di G.R. 519 del 9 dicembre 2013 pubblicata e resa esecutiva sul B.U.R.C. del 23 dicembre 2013, partono in Campania i nuovi criteri di prevenzione e selecontrollo, per i danni causati dai cinghiali anche in aree protette. Di seguito si riassumono brevemente gli indirizzi:
lL controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l’utilizzo dei metodi di seguito descritti, anche in combinazione tra loro:

1) metodi ecologici
a. COLTURE A PERDERE: si tratta di interventi che mirano ad offrire un supporto alimentare agli animali, specialmente nelle fasi più critiche del ciclo annuale. L’utilizzo di tali colture ai margini delle aree boscate può risultare utile per diminuire le incursioni del cinghiale nelle coltivazioni presenti sul territorio.
b. RECINZIONI: l’impiego di mezzi meccanici di prevenzione, reti o recinzioni elettriche, è efficace se attuato nei modi e nei tempi corretti. Ovviamente solo nel caso di colture ad alto reddito è possibile impiantare recinzioni meccaniche utilizzando degli accorgimenti tecnici tali da renderle invalicabili ai cinghiali (rete interrata, filo spinato a livello del terreno, etc.). Le recinzioni elettriche rappresentano invece un valido sistema di prevenzione anche se richiedono continui interventi di controllo e di manutenzione.
c. FORAGGIAMENTO DISSUASIVO: la distribuzione di alimento nelle aree boscate è un sistema efficace nei periodi in cui le abitudini erratiche del cinghiale determinano i maggiori danni alle colture interessate. Le modalità di foraggiamento devono essere tali da limitare al massimo i fenomeni di competizione tra gli individui residenti in una determinata area prevedendo diversi punti di foraggiamento per permettere a tutti i branchi residenti di usufruire dell’alimento. La gerarchizzazione tra i branchi di una stessa zona e all’interno del medesimo branco fa si che se la distribuzione non avviene su ampie strisce di terreno e con quantità ridotte, una parte degli animali non riesce ad utilizzare il foraggio artificiale e dirotta la propria ricerca verso i campi coltivati. Al fine di evitare che tale forma di controllo influisca positivamente sulle dinamica delle popolazioni di cinghiale, la quantità massima di foraggio da utilizzare è di 1 Kg di granella di mais/giorno/punto di foraggiamento. I punti di foraggiamento non possono essere superiori a 2 per Kmq. E’ vietato l’utilizzo degli scarti alimentari di macellazione ed altri rifiuti organici.

2)I possibili interventi di cattura e/o di abbattimento sono:

a. catture per mezzo di chiusini o gabbie mobili, utilizzati in via prioritaria rispetto agli altri metodi e, comunque, in tutti i casi in cui questi risultassero rischiosi per l’incolumità di persone, animali o cose. Nei casi in cui la cattura deve essere seguita dall’abbattimento, questo deve essere effettuato sempre in presenza di personale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Le catture possono essere autorizzate durante tutto l’anno;

b. abbattimenti con il metodo della “girata”. Questa tecnica utilizza un basso numero di cacciatori (max 12 unità), che presidiano i passaggi obbligati e/o conosciuti ed un solo cane ben addestrato, che assolve sia alla funzione di “limiere” che a quella di forzatura degli animali,condotto da un unico conduttore. Il disturbo arrecato al territorio risulta piuttosto limitato in quanto la mobilità del cane è molto ridotta. L’utilizzo di un solo cane consente ai cinghiali di arrivare alle poste lentamente. Il tiro risulta più agevole ed è possibile la valutazione del capo da abbattere. Gli interventi in girata possono essere autorizzati nel periodo settembre-febbraio; al di fuori di tale periodo eventuali interventi potranno essere autorizzati previo specifica richiesta di parere all’ISPRA.

c. abbattimenti con il metodo della “braccata” per mezzo di squadre con un numero massimo di 5 cani e 15 partecipanti, di cui almeno due guardie di cui all’articolo 28, commi 2 e 4 lettera a),della L.R. 26/2012 e s.m., con funzioni di coordinamento. Questa tecnica, per l’elevato impatto, durante l’azione di caccia, che molti uomini e cani esercitano sulle altre componenti faunistiche del territorio, deve essere utilizzata in via subordinata rispetto a tutte le altre, in aree caratterizzate da copertura forestale particolarmente fitta o ad uso agricolo, al di fuori delle aree di protezione della fauna ed esclusivamente nel periodo compreso tra novembre e febbraio. Ogni intervento che prevede l’utilizzo della braccata eventualmente necessario,anche al di fuori del periodo previsto, dovrà essere sottoposto a specifica richiesta di parere all’ISPRA. La richiesta di parere, corredato da idonea cartografia della zona, deve indicare, tral’altro, le motivazioni per cui è necessario utilizzare il metodo della braccata (tipologia e quantificazione dei danni, presenza, descrizione e valutazione dell’efficacia degli interventi di prevenzione, esito degli eventuali interventi realizzati con altre tecniche alternative di controllo), il numero di interventi che si intendono effettuare e la dettagliata descrizione delle caratteristiche dell’area interessata (ubicazione del sito, tipo di istituto di gestione).

d. abbattimenti selettivi con carabina dotata di ottica di mira all’aspetto o alla cerca, anche di notte con l’ausilio di fari o visori notturni, utilizzando dove possibile strutture sopraelevate, con l’impiego di uno o più operatori di cui all’art. 28 comma 2 e comma 4 lettera a), della L. R. 26/2012 e s.m. Gli abbattimenti selettivi possono essere autorizzati durante tutto l’anno; gliinterventi alla cerca possono essere effettuati anche a bordo di autoveicoli preventivamente indicati, lungo un percorso fisso individuato cartograficamente dall’Agente responsabile dell’intervento e depositato in atti presso la Provincia, che esclude strade di uso pubblico. Lo sparo deve avvenire esclusivamente a veicolo fermo;

Gli interventi di cui ai punti a, b, c e d devono essere effettuati con l’impiego di selecontrollori iscritti nel Registro Provinciale di cui al comma 3 dell’art. 16 della L.R. 26/2012 e s.m. o di coadiuvanti abilitati al controllo del cinghiale. Nelle more dell’istituzione del Registro di cui al comma 3 dell’art.16 della L.R. 26/2012 e s.m., gli abbattimenti saranno effettuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province specificamente formati che possono avvalersi delle guardie forestali.

EPS CAMPANIA
Ufficio Stampa