14 giugno 2012

Istituzione senso unico di marcia sul tratto di via lovara.

CASAGIOVE. Il Comandante della Polizia Municipale, Capitano Nicola Altiero, ha firmato l’ordinanza n. 58 avente ad oggetto: Istituzione senso unico di marcia sul tratto di via lovara, compreso tra via Luigi Castiello e via Quartier Vecchio. Nel dispositivo si legge: “Il Comandante della P.AA. PREMESSO che negli ultimi tempi sul tratto di Via lovara, compreso tra Via L. Castiello e Via Quartier Vecchio, proprio a causa delle sue ridotte dimensioni e per il doppio senso di marcia esistente, si stanno continuamente verificando intasamenti e blocchi della circolazione stradale che costituiscono pericolo per l'incolumità dei pedoni e degli stessi conducenti dei veicoli; CONSIDERATO che per ovviare a tali inconvenienti è necessario intervenire trasformando il predetto tratto di strada in senso unico di marcia con direttrice Est/Ovest, atteso che i veicoli provenienti da via XXV Aprile e diretti a Via L. Castiello possono usufruire di idonee alternative; RAVVISATA, pertanto, l'assoluta necessità di adottare dei provvedimenti che, riducendo il movimento veicolare sulle zone interessate e regolamentandone la sosta, rendano possibile una circolazione scorrevole e più sicura a garanzia della pubblica e privata incolumità; RITENUTO opportuno provvedere con immediatezza a porre rimedio a tale situazione di disagio; VISTO l'articolo 7 del vigente Codice della strada, approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n°285. ORDINA l'istituzione del senso unico di marcia sul tratto di Via lovara, compreso tra Via L. Castiello e Via Quartier Vecchio con direttrice Est/Ovest; il conseguente obbligo di svoltare a destra per i veicoli in circolazione su Via lovara provenienti da Via XXV Aprile; l'istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, su ambo i lati del tratto di Via lovara, compreso tra Via L. Castiello e Via Quartier Vecchio; DISPONE Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico nelle strade citate non in contrasto con la presente; La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale; L'entrata in vigore della stessa dopo l'apposizione della disposta segnaletica; Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. i 2 dei C.d.S., sono incaricati dei rispetto della presente ordinanza. AVVERTE che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania; che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della predetta segnaletica, in relazione alla loro natura, ai Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992”. 

Salvatore Candalino