10 novembre 2011

Pagamento del datore di lavoro e pagamento diretto dell'INPS.

La Legge 296/1996 ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 2007, il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".
Questo fondo è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato e garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
La Legge 296/2006 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2007, al predetto Fondo affluisce un contributo pari alla quota del trattamento di fine rapporto maturata a decorrere dalla predetta data per i lavoratori dipendenti di aziende con oltre 50 dipendenti che non lo hanno destinato alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252/2005
Il decreto 30 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro conferma che il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota del t.f.r. maturato dal 1° gennaio 2007 da ciascun lavoratore dipendente di aziende con almeno 50 addetti del settore privato se non destinata alle forme pensionistiche complementari.
La Legge 296/2006 ha anche stabilito che la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro.
L’articolo 2 del decreto ministeriale prevede che:
- il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile in riferimento alla quota maturata di t.f.r. a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- le prestazioni “sono erogate dal datore di lavoro” anche per la quota parte di competenza del Fondo.
La Legge 296/2006 ed il d.m. 30 gennaio 2007 individuano, dunque, i datori di lavoro come soggetti che non hanno la "facoltà" di adempiere l'obbligazione del terzo INPS ma, invece, "l'obbligo" del pagamento dell'intero accantonato t.f.r. nei confronti dei lavoratori.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del t.f.r., le aziende provvedono, poi, al conguaglio delle quote di t.f.r. corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità: contributi dovuti al Fondo di Tesoreria, altri contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori), contributi IVS dovuti ad altri enti previdenziali.
La titolarità dell’obbligazione dal lato passivo in capo al datore di lavoro ex lege ed il relativo obbligo di provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, salvo successivo conguaglio, è confermata dall’interpretazione della normativa offerta dall’INPS con la circolare numero 70/2007.
Questo orientamento è stato avallato, di recente, anche dal Giudice del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere.
Nel caso affrontato dal nostro studio legale una lavoratrice ha chiesto alla società datrice di lavoro, dopo il licenziamento, il pagamento del t.f.r.
Una parte del t.f.r. era stato versato dalla società presso il Fondo di Tesoreria perché essa aveva oltre 50 dipendenti e la dipendente aveva escluso l'accantonamento presso forme di previdenza complementare.
La società resisteva in giudizio opponendo che la parte del t.f.r. accantonata presso il fondo di tesoreria dovesse essere corrisposta dall'INPS.
Il Giudice del Lavoro ha accolta, invece, la tesi proclamata dalla lavoratrice sostenendo che “correttamente il pagamento del t.f.r. è stato chiesto integralmente al datore di lavoro”.
L'unico caso previsto dalla normativa, come anche interpretata dall'INPS, in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS si realizza nella ipotesi in cui vi sia incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali ovvero qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese quale t.f.r. eccedano l'ammontare di contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione.
In questa ipotesi, precludendosi il meccanismo delle compensazione tra le aziende e l'INPS., è il Fondo di Tesoreria stesso che è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico del t.f.r. richiesto.
Occorre, dunque, che il datore di lavoro comunichi, nell'evenienza, immediatamente al Fondo di tesoreria l'incapienza prodottasi; quest'ultimo dovrà provvedere, allora, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Studio Legale Carozza