04 ottobre 2011

Adeguamento ore insegnamento di sostegno.

Napoli. Con sentenza del 03/10/2011 il TAR della Campania ha deciso in senso favorevole nel merito una domanda di adeguamento delle ore di insegnamento di sostegno per minore affetto da disabilità grave. I genitore di quest'ultimo si erano rivolti all'Ufficio Handicap della Cisl di Napoli per adire le vie legali a tutela dei diritti del proprio figlio. Ebbene, il Tribunale Amministrativo ha dichiarato il diritto del minore ad usufruire di un numero di ore di sostegno adeguato al suo stato di disabilità. Il TAR ha chiarito che: "(...) la determinazione delle ore di sostegno adeguate alla patologia del disabile deve essere effettuata in sede di redazione del P.E.I. (…)” e che “l'assegnazione del numero di ore di sostegno ai disabili per quanto rivesta per il soggetto interessato il carattere di diritto soggettivo correlato al diritto all'educazione e allo studio, avviene tramite un iter amministrativo su base annua che si fonda sul riconoscimento delle esigenze concrete del disabile.” IL TAR ha riconosciuto tale diritto "in teoria" per tutti gli anni scolastici, demandandone, "in concreto" la quantificazione in base al "meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l'elaborazione periodica del P.E.I. ...che terrà conto delle condizioni esistenti anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative e di sostegno". Tale sentenza appare saldamente ancorata all'art.38 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini inabili mezzi adeguati di sopravvivenza, in quanto individua un equilibrio tra le esigenze di assistenza ai minori disabili gravi con quelle meramente economico-organizzative dell'Amministrazione scolastica. Secondo i giudici amministrativi, infatti, il dimensionamento della prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all'andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alla possibilità di recupero della persona disabile, verso cui il percorso deve essere diretto. La pronuncia propone anche una corretta interpretazione della legislazione ordinaria laddove demanda all'equipe multidisciplinare di cui all'art.12 comma 5 della legge n.104/92 il fabbisogno delle ore di sostegno concretamente indispensabili allo studente minore affetto da grave disabilità. 
 
Avv. Domenico Carozza