17 settembre 2010

Legge 26/2010 - Una Legge con attuazione ad personam.


CAMIGLIANO. A fine Dicembre 2009 il Nostro Presidente del Consiglio, dovendo intervenire mediaticamente per dimostrare l’efficienza di questo Governo, si inventa il decreto-legge 30 dicembre 2009 trasformato successivamente nella Legge 26/2010 avente come titolo “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo”. Una Legge che è pura fantasia nel titolo e pericolosa nei contenuti. Una Legge che individua come soluzione alla problematica dei rifiuti in Campania la costituzioni di cinque carrozzoni politici provinciali, che dovrebbero gestire il ciclo dei rifiuti partendo dalla raccolta nei comuni delle cinque provincie fino allo smaltimento dei rifiuti negli impianti gestiti, controllando tra l’altro la fatturazione del servizio agli utenti. Nel dettaglio attribuire alla provincia il servizio integrato di rimozione dei rifiuti significa creare una gigantesca azienda, facilmente controllabile da componenti criminali, incapace di fornire un servizio di eccellenza, incapace di promuovere una seria raccolta differenziata, ma capace da subito di far aumentare e non di poco la tariffa a carico dei cittadini. Questa brillante legge riesce in un colpo solo a peggiorare il servizio di raccolta dei rifiuti e ad aumentare le tariffe per i cittadini. Una Legge dello Stato che ha validità per la sola Regione Campania (e solo questo basterebbe per acclarare l’incostituzionalità della stessa), ed attuata dalla sola provincia di Caserta che, chi sa per quale motivo, ha voluto fortemente, andando anche contro la Legge stessa, rimuovermi come Sindaco del Comune di Camigliano, anche se poi il 22 Luglio con Delibera di Consiglio Provinciale si approva una modifica della Legge 26/2010 affinché i comuni possano gestirsi in autonomia. Quello che in fondo chiedevo io con la mia protesta, però ora posso fregiarmi che anch’io ho avuto la mia Legge ad personam. Ma la cosa più che lascia allibiti è che l’attuazione della Legge stessa non prevedeva la rimozione del Sindaco in quanto l’art. 142 del TUEL 267/2000 cita: “… Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, Il Presidente della Provincia ……… possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. Quindi la rimozione già diventa una scelta del Prefetto e non un obbligo, in quanto il TUEL non asserisce che il Sindaco deve essere rimosso, inoltre lo stesso art. prevede che è possibile avviare la rimozione per gravi e persistenti violazioni di legge, ed il semplice non invio di dati, tra l’altro motivati e comunque acquisiti con la Nomina di un Commissario, non costituisce ne un atto grave e ne tantomeno una persistente violazione di Legge. Abbiamo presentato ricorso al TAR evidenziando tutte queste forzature ed incongruenze, chiedendo inoltre di valutare l’incostituzionalità della Legge 26/2010. Questa battaglia di civiltà è stata sposata totalmente dalla cittadinanza camiglianese basti pensare che ben 600 elettori del Comune di Camigliano si sono costituiti ad adiuvantum contro lo scioglimento del Consiglio Comunale. L’Amministrazione Comunale di Camigliano ed il sottoscritto possono andare a testa alta per aver fatto il proprio dovere, non credo che lo possono fare i partiti politici totalmente assenti su una faccenda delicata che interessa 5 milioni e forse più di cittadini. Certo che diventa intollerante che le contestazioni alle politiche Nazionali e Regionali le deve fare un Sindaco di un comune con meno di 2000 abitanti, mentre i partiti sono impegnati a definire i loro accordi bipartizan.


Vincenzo Cenname