24 giugno 2010

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi in Campania.



DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 113 del 17 giugno 2010
FORESTE, CACCIA E PESCA - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi
- anno 2010


VISTE
 la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3
comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo,
dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno dei Piano
regionale;
 la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica
montana e difesa del suolo, ed in particolare l’allegato C concernente le “Prescrizioni di Massima
e di Polizia Forestale”;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 1133 del 19 giugno 2009 con la quale è stato approvato il “Piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi” ove è prevista l’adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del
Decreto di Massima pericolosità degli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania;
 l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007, del 28/08/2007, emanata a
seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto
sociale economico e naturalistico, con cui è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo
in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative
nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
ATTESO
 che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste Caccia e Pesca
emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi
di giugno e settembre di ogni anno;
 Che con nota DPC/AER/0044054 del 07/06/2010 il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che in considerazione delle previste condizioni
meteorologiche la campagna estiva 2010 avrà inizio il 14 giugno e si protrarrà sino a
tutto il 30 Settembre p.v. ;
RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato
di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Foreste Caccia e Pesca e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione
di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo.
Su proposta dell’Assessore all’ Agricoltura.
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:
di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania
dal 14 giugno al 30 settembre 2010.
Si richiama, a tal riguardo, l’attenzione circa l’osservanza delle norme previste dal Regolamento “Prescrizioni
di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla legge regionale. 7 maggio 1996, n. 11, cosi
come modificato dai D.P.G.R. n° 484 del 14/06/2002 e n° 387 del 16.06.2003, alcune delle quali vengono
appresso menzionate:
“Art. 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio -
1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nei
boschi, come individuati dall’ art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a
100 metri;
2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli,
cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a
rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od
arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
3. È fatta eccezione:
a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito
accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da
foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario
per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare
in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente
il fuoco prima di abbandonarlo;
b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili
e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita
l’accensione del fuoco e l’uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno
in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:
a) far brillare mine;
b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni
altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio.
5. Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per
una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.
6. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art.
25 della L. R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50
metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed
isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in
presenza di vento.
7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci,
mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 1° luglio
al 30 marzo, dall’alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con
le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto. Il Sindaco, per
particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere
le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.
8. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente
denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;
9. Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano”
Art. 7 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d 'artificio –
1. Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di
qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km. da essi. Deroghe possono
essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.
3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni
di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza
suddetta.”
Fermo restando quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice
Penale, si ricorda che:
- le violazioni all’art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste
dall’art.10 commi 6, 7 e 8 della legge n.353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una
somma non inferiore ad Euro 1032,91 e non superiore ad Euro 10329,14;
- le violazioni all’art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste
dall’art. 47, comma 1, lett. b) dell’allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di
una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46..
Si richiama inoltre l’attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con LR 14 del
24/07/2006 e precisamente sul comma 2 bis dell’articolo 17 che recita “nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti
al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio
sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta.
Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per
l’inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui
all’art. 25, comma 11.”
Si richiama, infine, l’attenzione:
- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto
dall’Art. 15 lettera i) del Codice della Strada
- della competente Autorità delle Ferrovie dello Stato affinché attivi tutti i propri organi ispettivi e di
controllo per vigilare che nelle zone boscate di attraversamento delle linee ferroviarie siano costituite
fasce di rispetto monde da vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o
comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- dei competenti Organi di controllo ed ispettivi di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali
e delle principali autostrade di attraversamento del territorio della Regione Campania di
provvedere alla creazione di fasce di rispetto monde di vegetazione per una larghezza di metri 5
su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- dei Comandi Militari in merito all’adozione, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, delle
precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.
Si invitano:
- le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei
Comuni interessati dagli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare
pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione
delle prese idriche esistenti sul territorio comunale ai competenti Settori Tecnici Amministrativi
Provinciali delle Foreste (S.T.A.P.F.) della Regione;
- le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, il Corpo Forestale Dello Stato, i Vigili del
Fuoco, le Associazioni per la Protezione della natura, a voler consentire la massima divulgazione
sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.
Per quanto riguarda le misure di lotta attiva agli incendi boschivi, la individuazione della data di effettiva
attivazione delle strutture della Regione, degli Enti Delegati e degli altri organismi e amministrazioni
coinvolti, nella strutturazione di massima pericolosità come prevista dal Piano regionale antincendio boschivo,
viene delegata al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca che vi provvederà con proprio atto.
Il presente Decreto è inviato al Responsabile del B.U.R.C. per la sua pubblicazione con procedura
d’urgenza, al Settore Foreste, Caccia e Pesca per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti
.
Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.


Caldoro