10 ottobre 2009

Statali assenteisti, arriva il licenziamento automatico.


La sanzione scatterà nel caso di assenza ingiustificata per più di tre giorni oppure nel caso di chi timbra ed esce dall’ufficio Le prime novità della riforma del Ministro Brunetta (nella foto)sul pubblico impiego a entrare in vigore saranno le regole disciplinari. Il decreto riporta sotto la vigenza della legge un tema che in passato era disciplinato dalla contrattazione. E’ prevista una fase transitoria, durante la quale convivono le due discipline. I pratica solo i fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del decreto (ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) dovranno essere contestati secondo le nuove tipologie. Vediamo cosa prevede la riforma. In caso di assenza ingiustificata per più di tre giorni anche non consecutivi in un biennio, o di sette giorni negli ultimi dieci anni, o infine di rifiuto di riprendere il lavoro nei termini prefissati, è previsto il licenziamento. E poi. Il dipendente che timbra il cartellino e poi esce per motivi personali sarà licenziato in tronco. Accanto all’ipotesi del licenziamento, la riforma ha rimodulato il sistema sanzionatorio.Per esempio è previsto che se violando gli obblighi lavorativi, un dipendente provoca la condanna dell’amministrazione di appartenenza al risarcimento del danno, è prevista la sospensione da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi. Con la sospensione dal servizio fino a tre mesi viene invece sanzionato il dirigente o il responsabile di posizione organizzativa che si macchia di inerzia o sottovalutazione degli elementi che costituiscono un comportamento illecito del collaboratore. La sanzione comporta, solo per chi ha qualifica dirigenziale, anche la decurtazione dell'indennità di risultato del dirigente, per un tempo pari al doppio della sospensione. La durata della sospensione in questi casi è legata alla gravità dell'illecito disciplinare che si sarebbe dovuto avviare o per il quale si sia lasciato scadere anche uno solo dei termini, oggi dichiarati tutti a pena di decadenza. Il rifiuto o l'omissione di collaborazione in un procedimento a carico di un lavoratore della stessa o di altra amministrazione comporta la sospensione fino a 15 giorni.


Mimmo Russo