31 ottobre 2009

CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO.



Oggi le vittime di “bullismo” sono considerate vittime di un reato ed hanno diritto ad essere risarcite. I danni provocati dal bullismo sono molto gravi e trasformare le vittime in soggetti che lottano per la giustizia e per essere risarciti è uno dei modi per aiutarli. Le vittime hanno diritto a tanti soldi ed ad una rivincita morale sui loro persecutori. Gli avvocati devono dare voce alle vittime, i giudici devono con le loro sentenze dare l’esempio, le famiglie, a cui spetta il compito più difficile, non devono farsi fermare dalla lunghezza dei processi (la lunghezza è la stessa anche per i bulli per fortuna), le spese legali le deve pagare il condannato, lottiamo per un risarcimento “esemplare” del danno esistenziale. Sentenza su sentenza, a suon di euro, riusciremo in un modo o nell’altro a fermarli. Quando si verifica una violazione della legge penale o civile . Non esiste al momento una fattispecie legislativa per il bullismo

[1]. I parlamentari, il legislatore, devono prevederla permettendo processi rapidi ed efficaci.
Sono atti di bullismo:
1 Insulti, offese, prese in giro
2 Voci diffamatorie e false accuse
3 Razzismo
4 Critiche immotivate ed eccessivo controllo
5 Piccoli furti
6 Estorsione
7 Minacce
8 Violenza privata
9 Aggressioni e/o giochi violenti
10 Lesioni personali
11 Esclusione dal gioco
11 Percosse
13 Danneggiamento di cosa altrui.
REATI PENALI
I reati penali che si possono configurare sono molti:
percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); danni alle cose, danneggiamento (art. 635 cod. pen.); offese = ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); minacce = minaccia (art. 612 cod. pen.); prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.). In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.) per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

VIOLAZIONE DELA LEGGE CIVILE
Si subisce un danno ingiusto (volontario o anche non intenzionale) alla persona o alle cose (art. 2043 codice civile). Per chiedere il risarcimento del danno, bisogna rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che ci si metta d'accordo prima.
Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.
Tipologie di danno subito e risarcibile
1) DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo);
2) DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute in sé considerata, è un danno all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana all’art. 32);
3) DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale. La tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione).
Il danno esistenziale è un non poter più fare, doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.
Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità. Il che può dar luogo a valutazioni molto diverse).
Chi è responsabile, chi paga?
Bullo maggiorenne
La responsabilità è solo sua
Bullo minorenne
La colpa è sua

[2], degli insegnanti (che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi), dell’amministrazione scolastica (che ha il dovere di controllare che sussista una vigilanza) e dei genitori (coloro che hanno il dovere di educare il ragazzo).
Colpa del bullo minorenne
L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, secondo l’articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il del significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.
Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere

[3], è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola.
Essendo spesso il bullo un minorenne sono molti i casi in cui si prevedono responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui. Il bullismo è talvolta avvallato dall'eccessiva tolleranza di alcuni professori e dalll'educazione che le famiglie danno ai loro figli.
Si parla tecnicamente di:
culpa in educando relativamente alla colpa dei genitori;
culpa in vigilando ed anche in educando degli insegnanti;
culpa in organizzando nella misura in cui l’organizzazione scuola non permetta il monitoraggio ed il controllo sui comportamenti degli studenti (prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultino).
Culpa in educando dei genitori
L’affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli

[4]. L’art. 2048, 1° comma, recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”.
L’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando.
Culpa in vigilando della scuola (ma anche in educando ed organizzando)
Lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata e serena formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti turbino/impediscano il corretto esercizio di tale diritto.
Gli insegnati possono essere ritenuti responsabili

[5] ma a pagare il risarcimento

[6] sarà la scuola.
Lo studente (e i genitori in quanto titolari del diritto soggettivo di educare ed istruire i figli) hanno diritto alla prestazione scolastica, all’interno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata, corretta e puntuale formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo ed evitando che atti illegittimi ovvero illeciti possano in qualche modo turbare il corretto esercizio di tale diritto

[7]. E’ dunque la scuola

[8] a dover risarcire i danni cagionati dall’insegnante durante l’esercizio della sua professione all’interno dell’istituto e durante gli orari di lavoro.
Culpa in organizzando della Scuola
La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L’organizzazione scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.
L’esito del processo
Il processo penale può portare a: reclusione, pena pecuniaria o altre sanzioni, quali attività socialmente utili (ma è difficile che ciò avvenga, soprattutto se l'autore del reato è minorenne). Sapere di dover affrontare un processo (con le spese legali del caso e la concreta possibilità di essere condannato) è per il bullo un deterrente a vita. Purtroppo in Italia si sa che un accusato è spesso marchiato indelebilmente.
E’ possibile un'attività di mediazione penale tra autore del reato e vittima.

Il processo civile porta ad una condanna al risarcimento del danno. Il danno risarcibile è quello morale, biologico ed esistenziale (vedi sopra).

[9] Il Tribunale di Bologna di fronte ad un caso di lesioni ai danni di un minore per spintonamento ad opera di un compagno, ha riconosciuto l’esistenza di una responsabilità della Scuola per difetto di organizzazione correlata alla mancanza di sorveglianza da parte del personale; lo stesso tribunale ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Per un risarcimento “esemplare” del danno esistenziale, un appello ai giudici
Il danno esistenziale viene quantificato dal Giudice in via equitativa e tale valutazione può essere molto diversa a seconda del giudice, confidiamo in risarcimenti “esemplari” tali da appagare il senso di giustizia della vittima del bullismo, dare una lezione al bullo, ridare fiducia nelle istituzioni e fungere da deterrente.

[1] Parzialmente il bullismo viene accumunato al mobbing.
Bullismo come mobbing? Il bullismo, al pari del mobbing, sembrerebbe riguardare una condotta vessatoria ripetuta nel tempo posta in essere ai danni di un soggetto più debole. In effetti, il bullo, come il datore di lavoro nel mobbing, è moltto più forte di un altro e ne approfitta per danneggiare il più debole attraverso forme di prevaricazione. Anche l’elemento psicologico parrebbe comune, ovvero la volontà di danneggiare la vittima senza alcun vantaggio personale (che possa ritenersi ragionevole e serio).
Bullismo come fattispecie autonoma? Nel mobbing, vi è una finalità diretta a danneggiare il soggetto debole, mentre nel bullismo il bullo infatti non sembra agire allo scopo esclusivo di danneggiare la vittima, quanto piuttosto allo scopo di ridere con amici, auto esaltarsi, dimostrare a se e ad altri di essere il più forte. Tecnicamente si parla nel mobbing di dolo intenzionale (voglio danneggiare) nel bullismo di dolo eventuale (lo faccio per divertirmi e so che posso cagionare un danno alla vittima).
Infine, nella problematica del bullismo emerge il problema della minore età del bullo, diversamente dal mobbing.
Il bullo spesso è minorenne, con la conseguenza che il fatto antigiuridico dovrà essere imputato ai genitori culpa in educando, ovvero alla scuola ed ai docenti culpa in vigilando ed anche in educando ed all’istituzione (culpa in organizzando) nella misura in cui non prevenga predisponendo consultori o uffici ad hoc.
[2] Prima dei 14 anni di solito non è applicata una misura di sicurezza (collocamento in comunità o libertà controllata) ma semmai una misura educativa.
[3] Se il minore ha compiuto il fatto in uno stato di incapacità di intendere o di volere non risponde dei danni arrecati a terzi ai sensi dell’art. 2046 c.c. In questo però l’art. 2047 c.c., prevede una responsabilità sostitutiva in capo a colui che era tenuto alla sua sorveglianza.
[4] Ovviamente la responsabilità dei genitori non è oggettiva e assoluta. Essi possono esserne esonerati, se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, ossia di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio, il che è parecchio difficile.Se il figlio non è capace d'intendere e di volere, non bastano una "buona" educazione e una corretta vigilanza. Il genitore, infatti, è tenuto a sorvegliarlo (azione più intensa della vigilanza) e deve dimostrare di averlo fatto e di non avere nonostante ciò potuto impedire l'evento dannoso, per sottrarsi alla responsabilità, nel caso che i1 figlio abbia commesso un illecito (art. 2047 cod.civ.).
[5] Perché vi sia responsabilità dell'insegnante, l'atto illecito deve essere commesso durante il tempo in cui è sottoposto alla sua vigilanza. L'insegnante può liberarsi dalla responsabilità soltanto dimostrando di non avere potuto impedire il fatto, il che è parecchio difficile.
[6] Responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità dalla prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
[7] La Corte di Cassazione ha affermato l’esistenza di un rapporto giuridico tra studente e docente e l’insegnante, oltre all’obbligo di istruire ed educare, ha anche uno specifico obbligo di protezione e sorveglianza, volto ad evitare che gli allievi possano procurarsi da soli danni alla persona ed in caso di danni arrecati da alunno ad altro alunno (a risponderne sarà comunque l’amministrazione).
[8] L’amministrazione condannata al risarcimento dei danni può rivalersi sull’insegnante solo per comportamenti dolosi o gravemente colposi di quest’ultimo. IL BULLISMO E’ UN REATO, DENUNCIATE PENALMENTE E CIVILMENTE I BULLI. AGITE IN GIUDIZIO CONTRO I BULLI, LE LORO FAMIGLIE E LA SCUOLA. OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ED UNA GIUSTA RIVINCITA.