25 gennaio 2009

BANDO DI CONCORSO PER LA SICUREZZA STRADALE.


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù
BANDO DI CONCORSO PER LA SICUREZZA STRADALE



Art. 1
Oggetto del Bando


1. Il presente concorso è promosso e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù (di seguito denominato “Dipartimento”) ed ha lo scopo di promuovere progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale anche attraverso attività di formazione, iniziative di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti dei giovani, volte a promuovere modelli di comportamento responsabile alla guida, nel rispetto delle regole del Codice della strada.

Art. 2
Obiettivi dei progetti
1. Costituiscono oggetto del presente bando i progetti, destinati in particolare a giovani fino a 35 anni, volti a continuare il processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale e di progressiva riduzione del numero delle vittime e della gravità degli incidenti stradali, riferibili in particolare ai seguenti ambiti:

a) analisi dei fattori di rischio e definizione di soluzioni atte a rimuoverli o a ridurne significativamente la portata;

b) promozione e realizzazione di attività finalizzate ad accrescere la preparazione dei neo-patentati, la perizia nella guida e l’educazione alla corretta percezione del rischio attraverso la consapevolezza dei limiti del veicolo nel comportamento stradale e l’interpretazione dei limiti psicofisici del conducente, anche con riferimento all’uso di alcool e di sostanze stupefacenti;

c) promozione di iniziative finalizzate all’educazione stradale intesa come educazione al rispetto della legalità, alla cultura della convivenza e della responsabilità verso gli altri;

d) campagne innovative nell’ambito della sicurezza stradale, anche tramite l’utilizzazione di approcci di insegnamento originali e di nuove tecnologie;

e) campagne di sensibilizzazione e di corretta informazione finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture destinate agli operatori e agli utenti del settore stradale, all’applicazione di sistemi di trasporto intelligente, alla diffusione dello sviluppo di interventi efficaci a migliorare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile;

f) promozione di un’attività pedagogica, avente anche contenuti artistico-espressivi, idonea ad implementare la consapevolezza dei fattori di rischio connessi alla circolazione stradale ed alle problematiche ad essa collegate;

g) promozione di attività che permettano di trascorrere il tempo libero in condizioni di maggiore sicurezza e prevenendo i rischi connessi alla guida in qualsiasi stato di alterazione psico-fisica.

Art. 3
Destinatari dei progetti
1. I progetti, a pena di inammissibilità, devono essere attuati sul territorio nazionale e devono essere rivolti in particolare verso soggetti fino a 35 anni.
Art. 4
Risorse programmate

1. L’ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessivi euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le Politiche giovanili di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e previste all’articolo 2 del decreto del Ministro della Gioventù in data 29 ottobre 2008.

2. Ciascun progetto, che dovrà a pena di inammissibilità coprire almeno due o più Regioni, potrà essere finanziato dal Dipartimento nella misura massima di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). Possono essere ammessi a finanziamento anche progetti di importo complessivo superiore ai suddetti massimali purchè corredati da idonea dichiarazione attestante il finanziamento da parte del soggetto stesso o la sponsorizzazione da parte di soggetti o partners i cui obiettivi e le cui attività non siano incompatibili con le finalità del presente bando.

3. Il soggetto proponente è tenuto a descrivere il progetto nella sua interezza per consentire alla Commissione una valutazione complessiva della qualità delle azioni e degli interventi proposti.

Art. 5
Soggetti proponenti

1. Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio o con il supporto di altri soggetti. Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

2. Possono essere soggetti proponenti, purché costituiti anteriormente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’estratto del presente bando e la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente bando: le organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266), le cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381), gli enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le fondazioni.

3. Possono altresì essere soggetti proponenti gli enti pubblici non economici.

4. Ciascun soggetto proponente può presentare, a pena di inammissibilità, non più di un progetto. Tale limite vale anche per le organizzazioni e le associazioni nazionali che si articolano in Comitati regionali o provinciali, nel qual caso i progetti delle stesse devono essere presentati sempre ed esclusivamente per il tramite del Rappresentante Legale dell’organismo centrale, che si assume la responsabilità del progetto come soggetto proponente.

5. L’attuazione del progetto o parte di esso può essere affidata a uno o più soggetti terzi attuatori. I soggetti attuatori ed il riparto dettagliato di compiti e competenze devono essere specificamente indicati nel progetto stesso. In tale caso, dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, dichiarazione accompagnata dalla fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento, con la quale il legale rappresentante del soggetto attuatore attesti di non trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 38 e 39, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I proponenti rimangono comunque responsabili dell’attuazione del progetto e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

6. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d’intento e/o protocolli d’intesa.

7. Il soggetto proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall’eventuale ente attuatore, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività


necessarie alla completa realizzazione del progetto. In ogni caso la responsabilità della gestione dell’intervento ricade esclusivamente sul soggetto proponente.

Art. 6
Durata dei progetti
1. Sono ammessi a valutazione e ad eventuale finanziamento anche progetti di durata biennale fermo restando che le relative rendicontazioni vanno riferite a singole annualità.
Art. 7
Documentazione richiesta a pena di inammissibilità per la presentazione dei progetti
1. Tutti i progetti devono essere corredati, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento (Allegato n. 1) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e accompagnata dalla fotocopia fronte-retro del documento di identità sottoscritta dal titolare;

b) formulario (Allegato n. 2) , compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

c) preventivo economico (Allegato n. 3) compilato analiticamente e suddiviso nelle categorie di spesa indicate al successivo articolo 11.

2. Solo i soggetti proponenti di cui all’art. 5, comma 2, dovranno, a pena di inammissibilità, altresì presentare:

d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del proponente;

e) autocertificazione sottoscritta, concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso da parte del legale rappresentante del soggetto proponente e da parte di ciascuno degli eventuali partner (Allegato n. 4);

Art. 8
Requisiti di ammissibilità

1. I progetti non corredati dalla documentazione di cui all’articolo 7 sono inammissibili.


2. Non sono altresì ammissibili i progetti quando:

a) non rispettino gli obiettivi previsti dall’articolo 2;

b) non rispettino i criteri previsti dagli articoli 3, 4 (comma 2), 5 e 6;

c) la somma dei costi del personale e delle spese generali superi il 40% del valore dell’intero progetto;

d) non rispettino le modalità di spedizione e i termini di presentazione previsti dall’articolo 13.

Art. 9
Assistenza tecnica per la definizione delle domande

1. Per informazioni sul presente avviso, i soggetti interessati potranno rivolgersi al Dipartimento all’indirizzo di posta elettronica: bando.sicurezza@palazzochigi.it.

2. Ulteriori informazioni o note tecniche orientative ed esplicative potranno essere rese disponibili sul sito del Dipartimento www.gioventu.it .

Art. 10
Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite schede tecniche di attribuzione di punteggio da 0 a 100 sulla base di indicatori e criteri, individuati per macroaree di punteggio anche relativamente all’articolo 2 del presente Bando.

2. Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

a) qualità della proposta sotto il profilo organizzativo, gestionale, delle risorse impiegate - punti da 0 a 35;

b) rilevanza, dimensione, del grado di efficienza ed efficacia dell’intervento, con particolare riferimento al numero dei possibili destinatari del progetto e dell’estensione geografica e territoriale dell’intervento - punti da 0 a 25;

c) esperienza, competenza e capacità organizzativa del soggetto proponente e degli eventuali partners; previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti - punti da 0 a 25;

d) pianificazione finanziaria, preventivo economico e fattibilità dell’intervento – punti da 0 a 15.

3. Non sono comunque ritenuti finanziabili i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non riportino un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100.

Art. 11
Conservazione degli elaborati
1. I materiali relativi alle proposte presentate non verranno restituiti e, una volta ricevuti, rimarranno di proprietà esclusiva del Dipartimento della Gioventù. I progetti ed il relativo materiale ad essi connesso, sotto qualunque forma, compresa quella su supporto multimediale e/o informatizzato, potrà essere utilizzato, citandone la fonte, in occasione di eventi organizzati dal Dipartimento ovvero pubblicati sul sito www.gioventu.it
Art. 12
Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilità delle spese

1. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono definiti in apposita convenzione stipulata tra il soggetto proponente e il Dipartimento.

2. L’erogazione del finanziamento, oltre che all’accettazione delle condizioni fissate nella convenzione nella quale sono definite anche le modalità di rendicontazione e di verifica dell’attuazione del progetto, è comunque subordinata all’approvazione della convenzione stessa da parte degli organi di controllo di cui al DPCM 9 dicembre 2002 e successive modificazioni.


3. Per l’avviamento del progetto viene erogato un importo corrispondente al 10% dell’intero finanziamento dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l’assunzione di impegni contrattuali di pari importo per le attività iniziali del progetto.

4. La residua quota di finanziamento verrà ripartita secondo modalità determinate nella convenzione di cui al comma 1 in base alla durata del progetto, fermo restando quanto previsto all’articolo 6 del presente bando .

5. Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.

Art. 13
Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù –Via della Mercede 9 – 00187 Roma, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il plico, contenente il progetto in originale e due copie, deve recare a pena di inammissibilità le seguenti diciture “Concorso Sicurezza Stradale” e “Non Aprire” ed essere spedito esclusivamente con raccomandata A/R. Nel caso di domande pervenute al Dipartimento oltre il termine previsto dal comma precedente, farà fede il timbro postale di spedizione.